TAR Napoli, sez. I, sentenza 2017-04-13, n. 201702068
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Pubblicato il 13/04/2017
N. 02068/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02395/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2395 del 2015, proposto da:
M.F.R. Medicina Fisica &Riabilitativa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato P K M, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci, n. 10;
contro
ASL Napoli 3 Sud, non costituita in giudizio;
nei confronti di
Centro Riabilitazione Abatese, Centro Medicina Psicosomatica Coop. Sociale, Centro Riabilitazione Pompeiana, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della delibera commissariale dell’ASL Napoli 3 Sud n. 52/2015: applicazione del decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario nella Regione Campania n. 90/2014, riguardante la determinazione dei limiti di spesa e relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroaerea della riabilitazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2017 il dott. O D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 24 aprile 2015 e depositato l’8 maggio 2015, la M.F.R. – Medicina Fisica &Riabilitativa s.r.l. (in appresso, M.F.R.) impugnava, chiedendone l’annullamento: - la delibera del Commissario straordinario dell’ASL Napoli 3 Sud n. 52 del 19 febbraio 2015, recante “Applicazione decreto Commissario ad acta Regione Campania n. 90/2014: determinazione dei limiti di spesa e relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione ex art. 44 della l. n. 833/1978”, nella parte in cui le era stato attribuito, per l’anno 2014, un tetto di spesa individuale pari a € 422.596,07;- la nota dell’ASL Napoli 3 Sud, Distretto sanitario n. 49, prot. n. 679, del 23 febbraio 2015, recante la convocazione per la stipula del contratto di servizio;- la nota dell’ASL Napoli 3 Sud, Distretto sanitario n. 49, prot. n. 1168, del 23 febbraio 2015, recante la richiesta di emissione di una nota di credito dell’importo di € 17.843,36.
2. A sostegno dell’esperito gravame, la ricorrente struttura di riabilitazione ex art. 44 della l. n. 833/1978 deduceva, in estrema sintesi, che: il fatturato liquidabile in proprio favore per il periodo 2007-2010 sarebbe stato determinato (giusta decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario nella Regione Campania, in appresso DCA, n. 86 del 20 dicembre 2011), con riguardo agli anni 2009 e 2010, sulla scorta di dati provvisori forniti dall’ASL Napoli 3 Sud, senza tener conto delle rettifiche in aumento a questi apportate con le deliberazioni commissariali n. 402 del 23 luglio 2013 e n. 606 dell’11 agosto 2014;pertanto, il tetto di spesa individuale determinato per l’anno 2014 sarebbe stato erroneamente ancorato ai valori provvisori recepiti nel DCA n. 86 del 20 dicembre 2011, senza essere rimodulato sulla base delle rettifiche anzidette.
3. L’intimata ASL Napoli 3 Sud non si costituiva in giudizio.
4. In esito all’udienza pubblica del 26 ottobre 2016, la Sezione, con ord. coll. n. 5446/2016, disponeva, ai sensi degli artt. 63, comma 1, e 64, comma 3, cod. proc. amm., l’acquisizione di una dettagliata e documentata relazione a cura dell’amministrazione sanitaria intimata, che illustrasse: -- i criteri osservati in sede di determinazione dei budget individuali di struttura per l’anno 2014;-- le eventuali circostanze sopravvenute che abbiano potuto incidere sui valori di fatturato liquidabile approvati come definitivi, per gli anni 2009 e 2010, con le deliberazioni commissariali n. 402 del 23 luglio 2013 e n. 606 dell’11 agosto 2014;-- gli importi definitivi assunti a base di calcolo ai fini della determinazione del limite di spesa individuale sancita con l’impugnata deliberazione commissariale n. 52 del 19 febbraio 2015 nei confronti della M.F.R.
5. In assolvimento dell’incombente istruttorio impartitole con la citata ord. coll. n. 5446/2016, l’ASL Napoli 3 Sud, in data 20 dicembre 2016, depositava in giudizio la relazione illustrativa di cui alla nota del 6 dicembre 2016, prot. n. 354, e la delibera del Commissario straordinario n. 303 del 12 maggio 2016.
6. In particolare, mediante la richiamata delibera commissariale n. 303 del 12 maggio 2016 risultava annullata d’ufficio la precedente delibera commissariale n. 52 del 19 febbraio 2015, impugnata col ricorso in epigrafe, mentre il budget individuale della M.F.R. per le prestazioni di FKT era incrementato da € 422.596,07 a € 443.555,94.
Nella relazione illustrativa di cui alla nota del 6 dicembre 2016, prot. n. 354, si chiariva, poi, che: “la delibera oggetto del ricorso è stata annullata con delibera n. 303 del 12 maggio 2016 … che quest' ultima … è stata adottata come conseguenza della sentenza del TAR Campania n. 3756/2015, esecutiva, che, annullando le delibere del Direttore generale ASL Napoli 3 Sud n. 204/2014 e n. 591/2014, imponeva a questa ASL la rideterminazione dei tetti di struttura per l'anno 2013;la nuova rideterminazione per l’anno 2013 riverbera i suoi effetti anche per l’anno 2014, per cui si è proceduto con la delibera in oggetto alla ridefinizione dei nuovi tetti per l’anno 2014, sulla base di quanto previsto dal DCA n. 90/2014. In particolare si è tenuto presente nel calcolo dei tetti di struttura per i singoli C.A. di quanto stabilito al punto 14, lett. b, del deliberato del DCA n. 90/2014 che recita: ‘... ciascuna ASL attribuirà ai singoli centri privati i volumi di prestazioni ed i limiti di spesa 2014, assumendo l’importo inferiore fra il tetto di spesa 2013 ed il consuntivo di spesa 2013’. Pertanto si è proceduto ad una analisi comparativa dei dati sopra descritti (tetto di spesa 2013 e consuntivo di spesa 2013) assumendo per la definizione del tetto di struttura del singolo C.A. il minore dei due;tale metodica, ancorché imposta dal DCA n. 90/2014, è stata pedissequamente adottata in quanto, trattandosi di un mero confronto tra due dati, risulta una procedura massimamente oggettiva e scevra da errori interpretativi di carattere soggettivo, facilmente contestabili”.
7. Ciò posto, è evidente che nessuna utilità pratica la M.F.R. potrebbe ritrarre dall’invocato annullamento giurisdizionale della gravata delibera commissariale dell’ASL Napoli 3 Sud n. 52 del 19 febbraio 2015, essendo stata, questa, rimossa in autotutela, successivamente alla proposizione del ricorso in epigrafe, dalla inoppugnata delibera commissariale n. 303 del 12 maggio 2016, la quale, assorbendo e sostituendo i contenuti della prima, ha fissato – in conseguenza della rideterminazione dei tetti di struttura per l’anno 2013 – un nuovo (e più elevato) budget individuale per le prestazioni di FKT da erogarsi nell’anno 2014.
Di qui, dunque, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse alla proposizione della domanda annullatoria della citata delibera commissariale dell’ASL Napoli 3 Sud n. 52 del 19 febbraio 2015.
8. Con riguardo, poi, alla domanda di annullamento della nota dell’ASL Napoli 3 Sud, Distretto sanitario n. 49, prot. n. 1168, del 23 febbraio 2015, recante la richiesta di emissione di una nota di credito dell’importo di € 17.843,36, si osserva che si è in presenza non già di atto o provvedimento amministrativo autoritativo di esercizio del potere di programmazione sanitaria, come tale appartenente alla cognizione del giudice amministrativo di legittimità, ma di un’attività che costituisce mero esercizio di un diritto di credito del soggetto pubblico nei confronti della struttura ricorrente;essendosi, pertanto, in presenza dell’esercizio di un diritto soggettivo, senza interferenza alcuna di momenti di autoritatività da parte dell’ASL Napoli 3 Sud, la controversia, seguendo gli ordinari criteri di riparto della giurisdizione, rientra nell’ambito della giurisdizione civile (cfr. Cons. Stato sez. V, 14 febbraio 2011 n. 963;TAR Campania, Napoli, sez. I, 7 gennaio 2013 n. 155;7 novembre 2016, n. 5142).
9. Quanto alle spese di lite, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti.