TAR Palermo, sez. III, sentenza 2022-12-22, n. 202203725

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2022-12-22, n. 202203725
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202203725
Data del deposito : 22 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/12/2022

N. 03725/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00450/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 450 del 2022, proposto da
T D, nella qualità di Amministratore unico e legale rappresentante della società Principe di Lampedusa S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati A M C, A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia e domicilio fisico reale in Palermo, via Valerio Villareale, 6;



per l'annullamento

- del D.D.S. del Dirigente del Servizio Tutela ed Acquisizioni del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana n. 5123 dell'1.12.2021 notificato il 14.12.2021 con nota di trasmissione prot. n. 62487 del 14.12.2021, con il quale è stato decretato che, ai sensi dell'art. 160, comma 4, del D.lgs. n. 42/2004, il Dott. T D nella qualità di legale rappresentante - Amministratore Unico della Principe di Lampedusa s.r.l. è tenuto al pagamento in favore della Regione Siciliana della sanzione pecuniaria di € 20.000,00 entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla notifica dello stesso provvedimento;

- degli atti presupposti e preparatori, e segnatamente della nota della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Palermo prot. n. 25606 del 24.11.2021, nella parte in cui si legge “visto l'art. 160 del D.L.vo 42/04, in considerazione dell'avvenuta dismissione dell'intonaco della facciata principale, incluse le tracce di decori preesistenti, eseguita in difformità a quanto prescritto nel parere del 06.04.2021 prot. n. 6640 sopra richiamato, nell'impossibilità di quantificare la diminuzione del “valore” generato dalla perdita delle finiture storiche si ritiene di proporre, esclusivamente come forma di riparazione economica, la somma di pari a € 20.000 (ventimila/00), ritenendo che la stessa possa risarcire, alla luce di quanto sopra espresso, la diminuzione di valore subita dal monumento, in quanto la misura contemplata al quarto comma dell'art. 160, pur essendo compresa nell'ambito delle sanzioni amministrative, non sembrerebbe potersi definire “sanzione”, poiché ha una funzione non afflittiva, ma riparatoria”;

- di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, conseguenziali e connessi, anche eventualmente non conosciuti dai ricorrenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo;

Vista l’ordinanza n. 331/2022 sulla domanda cautelare;

Vista la documentazione in ultimo versata in atti da parte ricorrente il 27/09/2022;

vista la memoria conclusiva di parte ricorrente del 07/10/2022

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2022 il dott. R V e uditi i difensori della parte ricorrente, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, nella qualità di legale rappresentante della società “Principe di Lampedusa s.r.l.”, ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, il provvedimento con cui la Soprintendenza ha emanato ai sensi del D.Lgs. n. 42/2007 la sanzione di € 20.000,00 per i lavori eseguiti sul prospetto della Villa Lampedusa che hanno comportato la dismissione dell’intonaco delle facciate con incluse tracce di decori preesistenti, in difformità per altro del parere n. 6640/2021 del 06/04/2021 della medesima soprintendenza.

Parte ricorrente espone che con nota n. 8317 del 28/04/2021 l’organo tutorio aveva autorizzato l’esecuzione del progetto di restauro dei prospetti della villa, già vincolata ex D.A. n. 406/1979.

Si sofferma dunque sul fatto che nell’ambito della succitata autorizzazione prot. n. 8317 del 28.04.2021, con riferimento al prospetto principale dell’edificio , veniva espressamente previsto (a pag. 2) che “ l’eventuale mantenimento ed integrazione delle tracce originarie dei festoni preesistenti, su tutti i partiti architettonici del prospetto principale, anche in corrispondenza delle due aperture ai lati dell’accesso principale, dovrà essere valutato in corso d’opera congiuntamente ai tecnici incaricati dell’esercizio dell’Alta Sorveglianza, previa esecuzione di opportuni saggi e campionature, al fine di concordarne la metodologia esatta ”.

Con successiva nota del 28/03/2021, prot. 18390, la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo:

-premetteva che “nel corso del sopralluogo effettuato in data 20/05/2021 dai tecnici della scrivente Soprintendenza, nell’ambito dell’esercizio dell’Alta Sorveglianza, si è preso atto dell’avvenuta dismissione di tutti gli intonaci sul prospetto principale, come riportato nel verbale redatto in pari data e sottoscritto da tutte le parti”

-illustrava che come fosse stata chiesta la motivazione di tale intervento e, acquisito il riscontro della società, e quindi richiesta la redazione di un grafico dello stato originario della facciata “ per poter concordare le modalità del ripristino della stessa” ;

-essendo trascorsi più di due mesi senza che ciò sia avvenuto, visti gli artt. 18, 20, 28, 30 e 160 del D.L.vo 42/04, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ha disposto che “ in attesa della trasmissione della documentazione necessaria come sopra specificata, al fine di concordare la corretta metodologia da seguire per la definizione del prospetto principale di Villa Lampedusa, questa Soprintendenza, in autotutela, sospende l’autorizzazione espressa con nota prot. n. 6640 del 06.04.2021 limitatamente alle lavorazioni sul suddetto fronte principale della Villa ”.

Parte ricorrente evidenzia che con nota del 16/10/2021 l’impresa esecutrice richiedeva un incontro al fine di individuare le soluzioni congiunte che potessero consentire la ripresa dei lavori.

Con nota del 24/11/2021, prot. 25606, la soprintendenza impartiva le seguenti disposizioni relative al predetto prospetto principale: “ ai fini della riconfigurazione formale delle specchiature decorative della facciata principale, questa Soprintendenza ritiene necessario l’esecuzione materica di un

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