TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-02-23, n. 202301164
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Pubblicato il 23/02/2023
N. 01164/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01115/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1115 del 2019, proposto da
Condominio via San Giacomo dei Capri 125/A - Napoli, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato R G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, A A, B C, A C, G P, B R, E C, A I F, G R, M C C, domiciliataria
ex lege
in Napoli, piazza Municipio;
per la declaratoria del diritto del ricorrente
al risarcimento del danno subito e tutt'ora subendo per l'occupazione sine titulo di area di proprietà esclusiva del condominio ricorrente ed alla conseguente restituzione dell'area stessa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 dicembre 2022 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato il 14 marzo 2019, il Condominio ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione comunale alla restituzione di un’area scoperta di forma trapezoidale (censita alla p.lla 75, catasto terreni: Sez. Avv. Foglio 70 – di altezza (filo fabbricato) pari a circa mt. 15, base maggiore (lato valle) pari a circa mt. 6 e base minore pari a circa mt. 4), ubicata tra il filo del fabbricato e il ciglio della strada, occupata nell’ambito della realizzazione delle opere di allargamento e ristrutturazione della rete stradale e fognaria della via San Giacomo dei Capri, nonché al risarcimento dei danni asseritamente subiti.
1.1 In punto di fatto parte ricorrente ha esposto che in esecuzione del decreto sindacale nr. 200/1980, l'Amministrazione Comunale, nel febbraio del 1981, autorizzò l’occupazione temporanea ex artt. 64 della Legge 2359/1865 e 3 della L. n. 1/1978 della suindicata area, allora destinata a parcheggio delle singole unità immobiliari e che, pur venuta meno la causa giustificativa dell’occupazione e in assenza di una espressa proroga del termine triennale di validità della stessa, l’Amministrazione non ha tuttavia provveduto a restituire l’area illegittimamente occupata e né ristorare il pregiudizio subito.
Dunque, a fronte della perdurante inerzia del Comune, pur all’uopo sollecitato con pec del 15 febbraio 2017, il Condominio ha proposto l’odierno ricorso, chiedendo la riconsegna del predetto suolo, deducendo la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni, la verificazione del valore dell’immobile occupato alla data di cessazione dell’occupazione legittima (17 febbraio 1984) e/o alla attualità, e con esso della conseguente quantificazione del ristoro dovuto.
1.2 In data 22 marzo 2019, si è costituito il Comune di Napoli che con successiva memoria ha contestato la fondatezza del gravame.
Nel dettaglio, parte resistente ha evidenziato il difetto di legittimazione attiva del Condominio ricorrente, il quale non avrebbe debitamente dimostrato di essere proprietario del fondo in questione e tampoco avrebbe depositato la delibera assembleare di attribuzione dell'incarico ad agire in giudizio in favore dell’amministratore.
Ha poi eccepito il difetto di giurisdizione del T.A.R. adito, per assenza della dichiarazione di pubblica utilità e la prescrizione delle pretese patrimoniali. Nel merito, ha lamentato l’assenza di qualsivoglia prova utile ad accertare la sussistenza e il quantum del debito risarcitorio.
1.3 In assenza di attività istruttorie, il 26 settembre 2022, parte ricorrente ha depositato una perizia immobiliare estimativa dell’area occupata e con successiva memoria ha replicato alle controdeduzioni del Comune. A tal proposito, il Condominio rivendica la riconducibilità dell’odierna iniziativa giudiziale tra i poteri riconosciuti all’amministratore condominiale direttamente dalla legge;l’attinenza al merito della questione relativa all’effettiva titolarità del diritto di proprietà, e contesta la tardività della memoria depositata dalla resistente.
2. All’udienza straordinaria del 6 dicembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, così come prospettato alle parti dal Collegio con ordinanza n. 838/2023 ex art. 73, comma 3, c.p.a.
Invero, l’occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio cui all’ art. 64 della Legge 2359/1865 ( cfr . ora artt. 49 e 50 del D.P.R. n. 327/2001), c.d. occupazione meramente detentiva, ha una sua precisa autonomia ontologica e funzionale rispetto al provvedimento di esproprio in quanto l'apprensione del bene non è ascrivibile ad un procedimento ablatorio reale, non mirando all'avocazione definitiva della proprietà o alla costituzione di una servitù.
Essa mira piuttosto a soddisfare un'esigenza temporanea, quale l'approvvigionamento di materiali, l'impianto di cantieri ovvero la fruizione di altre utilità strumentali all'esecuzione dell'opera pubblica e, dunque, deve cadere necessariamente su aree ad essa estranee e postulare come normale la restituzione del bene una volta venuta meno la necessità per cui è stata disposta.
Di conseguenza, al di fuori dei casi in cui siano dedotti vizi di legittimità delle ordinanze in questione, le restanti controversie restitutorie e risarcitorie, concernenti l'illecito protrarsi dell'occupazione temporanea di aree funzionale alla corretta esecuzione dei lavori, rimanendo estranee alla materia espropriativa, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo gli ordinari criteri di riparto, venendo in rilievo posizioni di diritto soggettivo in materia non rientrante nella giurisdizione esclusiva di questo giudice amministrativo ( cfr . T.A.R. Liguria Genova Sez. I, 21/06/2022, n. 515;T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica, 13/06/2017, n. 198).
5.3 Per quanto esposto, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ex art. 11 c.p.a. ( traslatio iudicii ).
6. Sussistono i presupposti previsi dalla legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, stante la natura in rito della controversia nonché la complessità e novità della controversia.