TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-07-15, n. 202414383

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-07-15, n. 202414383
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202414383
Data del deposito : 15 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/07/2024

N. 14383/2024 REG.PROV.COLL.

N. 16372/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16372 del 2023, proposto da:
M B, M B, E B, P C, A C, E G C, Umberto D'Andria, G D B, F D C, P D P, S D P, R D S, G F, G F, G F, A F, P P, C G, A G, R G, M L, A L, G L, L M, F M, P M, F M, M M, O M P, G R, S R, G M S, S S, G S, M T, A Z, rappresentati e difesi dagli avvocati G V e N T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. G V in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;



contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'ottemperanza

alla sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. I Bis, n. 7925/2022 pubblicata in data 14.06.2022.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2024 il dott. C V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con ricorso ex art. 112 e ss. c.p.a., i ricorrenti in epigrafe hanno adito l’intestato Tribunale per ottenere dall’Amministrazione intimata l’ottemperanza alla sentenza di questa Sezione n. 7925/2022 depositata il 14.06.2022.

I ricorrenti in epigrafe deducono di essersi a suo tempo rivolti a questo TAR con il ricorso n. R.G. 15294/2001 (quando erano tutti Ufficiali dell’Esercito in servizio permanente, alcuni in possesso del brevetto militare di pilota - osservatore dell’Esercito ed altri del brevetto militare di pilota di elicottero), domandando l’accertamento e la declaratoria del diritto di ciascuno alla applicazione dell’art. 1, comma 4, della legge 28 febbraio 2000, n. 42 recante “Disposizioni per disincentivare l’esodo dei piloti militari” (c.d. premio anti-esodo).

Il giudizio de quo, dopo alterne vicende, si concludeva con la sentenza di questo Tribunale n. 7925/2022 del 14.06.2022 che accoglieva il ricorso con la motivazione di seguito trascritta: “La l. n. 42/2000, recante misure finalizzate a disincentivare l’esodo dei piloti militari, al comma 4 dell’art. 1 (poi abrogato) così recitava: “Agli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età e non superato il cinquantesimo anno di età e siano in possesso delle specifiche qualifiche previste per l’impiego di velivoli a pieno carico operativo ed in qualsiasi condizione meteorologica, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio di importo pari alla metà dell’importo complessivo dei premi di cui al comma 2”. (...) dalla documentazione versata in atti nel corso del giudizio di appello incardinato – come evidenziato in premessa - da alcuni degli originari ricorrenti, è emersa incontrovertibilmente l’identità di funzioni esercitate tra i destinatari dei benefici della norma in discorso e gli odierni ricorrenti (...). Sotto questo profilo, dunque, sarebbe illogico operare una disparità di trattamento economico tra coloro che, in disparte la qualificazione formale, svolgono le identiche funzioni svolte dai soggetti che, proprio per l’esercizio di tali funzioni, sono individuati dalla norma come destinatari di un beneficio economico; pertanto, anche coloro che sono possessori – per implicito riconoscimento da parte della P.A. – di un grado di professionalità e di qualificazione del tutto analogo a quello dei titolari del brevetto di pilota militare - nel caso specifico i possessori del brevetto militare di pilota – osservatore dell’esercito e del brevetto militare di pilota di elicottero - devono essere ricompresi tra i beneficiari del premio previsto per essi dalla normativa in discorso. Tanto premesso il ricorso deve essere accolto, con conseguente condanna dell’Amministrazione alla corresponsione ai ricorrenti – piloti possessori del brevetto militare di pilota-osservatore dell’esercito e di pilota di elicottero - del beneficio di che trattasi, in subordine alla condizione che gli stessi in concreto abbiano svolto o svolgano funzioni identiche a quelle dei titolari del brevetto di pilota militare”.

Espone parte ricorrente che, nonostante l’invio di apposita diffida collettiva in data 7.2.2023, il Ministero della Difesa - pur mostrando di avere avviato le procedure di pagamento con nota prot. n. M_D AB05933REG2023 0192453 del 29.02.2023 inviata al Comando Aviazione

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