TAR Venezia, sez. I, sentenza 2024-01-26, n. 202400133

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2024-01-26, n. 202400133
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202400133
Data del deposito : 26 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/01/2024

N. 00133/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00178/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 178 del 2017, proposto da
Gigas Rete s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati L A L e S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Emanuela Rizzi in Venezia, Dorsoduro 2420;



contro

Comune di Minerbe, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Sartori in Venezia, San Polo 2988;



nei confronti

Comune di Villafranca di Verona, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

- quanto al ricorso introduttivo:

1) della deliberazione del Consiglio Comunale di Minerbe n. 48, del 29.11.2016, pubblicata all’Albo Pretorio dal 14.12.2016 al 29.12.2016, avente ad oggetto “ Servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito denominato Atem Verona 2 – Pianure Veronesi. Approvazione dello stato di consistenza della rete al 31/12/2014 e del valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 164/2000 e delle Linee Guida di cui al D.M. 22 maggio 2014 e relativa attestazione ai sensi dell’art. 17 della deliberazione A.E.E.G.S.I. n. 310/2014/R/Gas ” nella parte in cui non condivide lo stato di consistenza e la correlata stima d’impianto (al 31.12.2014) sottoposti all’Amministrazione comunale dalla concessionaria uscente, Gigas Rete s.r.l., con particolare riguardo ai tratti di rete realizzati nell’ambito di lottizzazioni, dei quali viene affermato che si tratta “ di porzioni di impianto di proprietà del Comune, in base al T.U. edilizia ed in assenza di espressa previsione contrattuale che ne riconosca la proprietà al gestore, diversamente da quanto asserito da quest’ultimo”, nonché all’”inserimento nella stima degli impianti, prodotta dal Gestore ai sensi del cap. 19 del DM 22/05/2014, dei ripristini dei manti di usura, sebbene gli stessi siano stati eseguiti direttamente dal Comune, in ossequio alle previsioni contrattuali ”;

2) dell’Allegato B1) della gravata deliberazione consiliare 48/2016, predisposto dallo Studio Cavaggioni s.c. a r.l. ed intitolato “ Comune di Minerbe - Provincia di Verona - Atem Verona 2, Servizio di distribuzione del gas naturale - Relazione di stima - Valutazione al 31.12.2014 (Data Riferimento 2015) - Consistenza impianti al 31.12.2014 ”;

3) d’ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;

- quanto ai motivi aggiunti proposti il 13 settembre 2023:

4) della deliberazione della Giunta comunale di Minerbe, n. 32, del 3.6.2020, nonché dei relativi allegati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Minerbe;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2023 il dott. N B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con le deliberazioni consiliari n. 128 del 28 ottobre 1983 e n. 89 del 28 giugno 1985, il Comune di Minerbe ha concesso alla Ronchesana Gas s.r.l., con diritto di privativa, la costruzione degli impianti e la distribuzione di gas naturale nel territorio comunale.

Al fine di realizzare l’ampliamento della rete, il Comune e la concessionaria sottoscrivevano un atto aggiuntivo all’originaria concessione, diretto ad estendere il servizio alle frazioni che non ne erano ancora dotate.

Successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 164 del 2000, (adottato in attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale), il 1° giugno 2005, il Comune stipulava con Gritti Gas Rete s.r.l. (ora trasformata in Gigas Rete s.r.l.), nel frattempo subentrata nel servizio, la nuova “ convenzione per la disciplina della concessione del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di Minerbe ”. Detta convenzione avrebbe disciplinato “ per tutta la restante durata della concessione i rapporti tra Comune e Concessionaria ai fini dello svolgimento del servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale di Minerbe ” (art. 1, comma 2), e previsto, in particolare, che le spese per la realizzazione delle condotte nell’ambito delle lottizzazioni sarebbero state a carico dei lottizzanti.

L’art. 2, comma 2, della convenzione stabiliva inoltre che “ alla data di scadenza della concessione tutte le dotazioni (interrate e non) costituenti l’impianto di distribuzione (reti, estensioni, allacciamenti, opere) di cui è proprietaria la Concessionaria sono devolute a titolo oneroso ”; il successivo comma 3, disponeva, al riguardo, che la stima delle dotazioni sarebbe stata “ eseguita in contraddittorio da un perito nominato dal Comune e da uno nominato dalla Concessionaria ”; in caso di disaccordo, si sarebbe proceduto “ ai sensi dell’art. 10, D.P.R. 902/1986 ”.Ai sensi dell’art. 4, comma 7, la concessionaria sarebbe rimasta “ in ogni caso proprietaria esclusiva di tutti gli impianti posati a mote dei contatori di utenza ”.

2. Prima di procedere al nuovo affidamento, il Comune (inserito nell’ambito Verona 2 – Pianure Veronesi con capofila il Comune di Villafranca), dava avvio al procedimento di determinazione del valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente, incaricando uno studio tecnico al fine di redigere in contradditorio lo stato di consistenza dell’impianto e definirne la stima industriale.

In tale sede si manifestava il disaccordo tra le parti in relazione all’opposta interpretazione delle pattuizioni convenzionali riguardanti l’imputazione al Comune piuttosto che a Gigas Rete s.r.l. (subentrata nelle more a Gritti Gas Rete s.r.l.) dei tratti realizzati nell’ambito delle lottizzazioni e del costo del ripristino dei corrispondenti manti stradali.

Constatata l’impossibilità di raggiungere l’accordo, il Comune adottava la deliberazione consiliare n. 48, del 2016, impugnata con il ricorso introduttivo, attraverso la quale veniva recepita la relazione di stima redatta dal tecnico incaricato dall’Amministrazione, nella parte in cui precisava che “ non sono regolamentate, negli atti contrattuali, le reti presenti nelle

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