TAR Perugia, sez. I, sentenza 2022-05-17, n. 202200281
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Testo completo
Pubblicato il 17/05/2022
N. 00281/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00171/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 171 del 2020, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS-, a firma del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, emesso in data -OMISSIS-e notificato all’interessato il giorno -OMISSIS-, con il quale il ricorrente, il ricorrente, ex Agente Scelto del Corpo di Polizia penitenziaria, assegnato presso la Casa Circondariale di -OMISSIS-, è stato destituito dal servizio a decorrere dal giorno -OMISSIS-, data di notifica del decreto di sospensione cautelare, fatti salvi gli effetti giuridico-economici relativi al periodo di servizio prestato in virtù del decreto di reintegrazione in servizio n. -OMISSIS-;
della deliberazione adottata dal Ministero della Giustizia - Consiglio Centrale di Disciplina del Corpo di Polizia Penitenziaria nella seduta del -OMISSIS- nell’ambito del procedimento disciplinare n. -OMISSIS- R.G. con la quale è stata proposta, ai sensi degli artt. 11 e 17 del d.lgs. 30 ottobre 1992 n. 449, l’irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio in virtù della ritenuta responsabilità dell’incolpato in ordine agli illeciti di natura disciplinare ascrittigli di cui agli artt. 6, comma 2, lett. a), b) e d) e comma 3, lett. a) del d.lgs. 30 ottobre 1992 n. 449;
nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale al provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2022 la dott.ssa D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’agente scelto -OMISSIS- è stato assunto nel Corpo di Polizia Penitenziaria nel -OMISSIS-, assegnato dapprima presso la Casa Circondariale di -OMISSIS- e trasferito successivamente - dopo un distacco presso il nuovo complesso di -OMISSIS- e poi presso la C.C. di -OMISSIS- - presso la Casa Circondariale di -OMISSIS-, dove ha prestato servizio sino al -OMISSIS-, data di emissione del provvedimento di destituzione n. -OMISSIS- (impugnato con ricorso n.r.g. -OMISSIS-e successivamente annullato con sentenza T.A.R. Umbria -OMISSIS-).
Successivamente, l’agente scelto -OMISSIS- è stato dispensato dal servizio con decreto n. -OMISSIS-, a far data dalla notifica del provvedimento stesso avvenuta in data -OMISSIS-; detto provvedimento è stato gravato con ricorso n.r.g.-OMISSIS-, rigettato con sentenza T.A.R. Umbria -OMISSIS-.
Riferisce l’odierno ricorrente di aver svolto, nel corso del ventennale servizio alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria, gli incarichi affidatigli con diligenza, riportando, tuttavia, negli ultimi anni giudizi complessivi annuali non particolarmente buoni, prevalentemente dovuti a sanzioni disciplinari inflittegli a causa del mancato rispetto degli ordini di servizio riguardanti la tempestiva trasmissione della certificazione medica inerente il lungo periodo di indisposizione per malattia che lo ha interessato.
1.1. Quanto alla vicenda che viene in rilievo, a seguito della comunicazione n. -OMISSIS-, relativa al deferimento alle Procura di -OMISSIS- e di Roma del sig. -OMISSIS- per i reati di truffa aggravata e continuata e oltraggio a pubblico ufficiale, con decreto -OMISSIS- n. -OMISSIS- l’odierno ricorrente veniva sospeso precauzionalmente dal servizio ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 8 d.lgs. n. 449 del 1992 e art. 92 d.P.R. n. 3 del 1957.
Con nota -OMISSIS- n. -OMISSIS- veniva trasmessa la nomina del funzionario istruttore al fine di avviare una inchiesta disciplinare per perseguire la condotta del sig. -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 6 comma 2, lett. a), b), d) d.lgs. n. 449 del 1992; l’istruttore, con nota -OMISSIS-, effettuava la contestazione di addebito all'incolpato e, con nota -OMISSIS- trasmetteva la relazione conclusiva dell'inchiesta disciplinare, inviata successivamente al Consiglio Centrale di Disciplina con nota-OMISSIS-.
Con nota -OMISSIS- del l'Ufficio Disciplina disponeva la sospensione del procedimento disciplinare ex art. 9 d.lgs. n. 449 del 1992 in considerazione della comunicazione dell'esercizio dell'azione penale in relazione al p.p.n. -OMISSIS-rgnr; con decreto -OMISSIS-il sig. -OMISSIS- veniva reintegrato in servizio.
Con sentenza -OMISSIS-, il Tribunale di Temi assolveva il -OMISSIS- per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. perché il fatto non sussisteva e lo condannava a venti giorni di reclusione per il reato di cui all'art. 314 bis cod. pen.; la pronuncia era confermata dalla Corte d’Appello di Perugia con sentenza del -OMISSIS-, passata in giudicato in data -OMISSIS-.
Con nota -OMISSIS- veniva trasmessa la nomina del funzionario istruttore al fine di riavviare l’inchiesta disciplinare in ordine