TAR Trento, sez. I, sentenza 2014-02-27, n. 201400067

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2014-02-27, n. 201400067
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 201400067
Data del deposito : 27 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00280/2013 REG.RIC.

N. 00067/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00280/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 280 del 2013, proposto da:
M F, senza ministero di avvocato, con domicilio eletto presso questo T.r.g.a. in Trento, via Calepina 50;

contro

Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti N P, M C e F S, con domicilio eletto presso l’Avvocatura della P.A.T. in Trento, piazza Dante 15;

nei confronti di

M S, rappresentato e difeso dall'avv. R D P, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via Ss. Trinità n. 14;

per l'annullamento:

A) - del verbale delle operazioni elettorali dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale di Trento del 9.11.2013, nella parte in cui il Presidente ha proclamato eletto alla carica di consigliere provinciale il signor Simoni Marino;

B) - dei verbali delle operazioni elettorali dei seggi di Besenello (Sez. 2), Calliano (Sez. 1), Folgaria (Sez. 1), Mori (Sez. 2-4), Nogaredo (Sez. 1), Nomi (Sez. 1), Pomarolo (Sez. 1-2), Rovereto (Sez. 10-22-26-27-29), Terragnolo (Sez. 1), Trambileno (Sez. 1), Vigolo Vattaro (Sez. 2) e Villa Lagarina (Sez. 1), tutti redatti in data 28.10.2013.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento e di M S;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2014 il cons. Lorenzo Stevanato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente M F espone di essersi candidato per la lista “Progetto trentino” alle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale trentino, svoltesi il 27 ottobre 2013.

All’esito delle citate elezioni egli è risultato primo dei non eletti per la lista di appartenenza, con 1548 voti di preferenza, mentre l’ultimo degli eletti della stessa lista è risultato il candidato M S, cui sono stati attribuiti 1574 voti di preferenza.

Dunque, per una differenza di 25 voti di preferenza il ricorrente non è stato eletto.

2. Il sig. Fasanelli sostiene, tuttavia, che circa 30 voti di preferenza che erano stati espressi a proprio favore dagli elettori di alcune sezioni sono stati dichiarati nulli o inefficaci, in quanto il suo nome è stato scritto accanto ad un simbolo di lista diverso (PD) da quello (PT) per il quale era candidato, stante la confondibilità delle due liste (PD e PT).

Precisamente, le sezioni ove ciò sarebbe avvenuto sono: Besenello (Sez. 2), Calliano (Sez. 1), Folgaria (Sez. 1), Mori (Sez. 2-4), Nogaredo (Sez. 1), Nomi (Sez. 1), Pomarolo (Sez. 1-2), Rovereto (Sez. 10-22-26-27-29), Terragnolo (Sez. 1), Trambileno (Sez. 1), Vigolo Vattaro (Sez. 2) e Villa Lagarina (Sez. 1).

3. Da ciò il presente ricorso diretto - in parte qua - contro l’atto di proclamazione degli eletti al Consiglio provinciale, con cui si deduce violazione degli artt. 64, 68 e 69 della L.p. 2/2003, nonché difetto di motivazione ed eccesso di potere sotto vari profili, non essendo stata attribuita prevalenza alla volontà effettiva degli elettori espressa, in modo chiaro ed univoco, attraverso la scrittura del proprio nome (e senza ipotesi alcuna di omonimia), pur in una lista diversa (PD) da quella di appartenenza (PT).

4. L’Amministrazione provinciale intimata ed il controinteressato M S si sono costituiti in giudizio contestando diffusamente la fondatezza del ricorso e concludendo per la sua reiezione.

Alla pubblica udienza del 13.2.2014, dopo ampia discussione delle parti, il ricorso è stato trattenuto dal Collegio in decisione.

5. Ciò premesso in fatto, ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato, senza che occorra procedere ad ulteriori acquisizioni istruttorie.

Invero, l’art. 69 della L.P. 5-3-2003 n. 2 (in rubrica: “validità e nullità dei voti di preferenza e connessione con il voto di lista), ai commi 2 e 4 recita:

2. Sono inefficaci, inoltre, tutti i voti di preferenza espressi per candidati appartenenti a una lista diversa da quella votata o per il candidato alla carica di presidente. […]

4. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso preferenze a fianco di un contrassegno per candidati compresi tutti in tale lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno . “

6. Da tali disposizioni si evince che il principio di libera espressione del voto e di effettività della volontà espressa dall’elettore, invocato dal ricorrente, va correlato al sistema elettorale vigente nell’ordinamento trentino, nel quale è evidente che il voto di lista prevale su quello di preferenza ai singoli candidati.

7. E’ infatti sancita (al comma due sopra riportato) l’inefficacia dei voti di preferenza (cioè quelli riferiti ai singoli candidati), qualora vi sia divergenza tra i candidati di cui è stato scritto il nome e la lista per la quale è stato espresso il voto.

Il Legislatore trentino, infatti, ha inteso far prevalere il voto accordato alla lista rispetto alla preferenza espressa, nel riquadro corrispondente a quella lista, a favore di un candidato di un’altra lista: nella contraddittorietà tra le due opposte espressioni di voto, si è inteso privilegiare, con scelta che non appare irragionevole, il voto accordato alla lista.

8. E’ pur vero che la diversa ipotesi, in cui sia stato scritto il nome di un candidato accanto ad un simbolo di lista diversa da quella a cui egli appartiene e non contrassegnato, non è espressamente disciplinata dalla legge provinciale.

Tuttavia, ritiene il Collegio che anche in tal caso il voto di preferenza sia inefficace.

Invero, a tale opzione ermeneutica - basata sull’argomento “a contrario” - conduce la lettura dell’anzidetto comma quattro, il quale stabilisce la validità dei voti di preferenza espressi scrivendo il nome dei candidati a fianco di un simbolo di lista, pur non contrassegnato, purché i candidati stessi siano compresi tutti in tale lista.

9. Invero, la giurisprudenza formatasi sulla corrispondente, previgente norma nazionale (art. 57 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, commi 7 e 8) ha avuto modo di chiarire che qualora l'elettore si sia limitato a scrivere il nome del candidato nella riga stampata sotto un contrassegno di lista diverso, non è legittimo interpretare la sua volontà attribuendo il voto al contrassegno di lista, né è possibile considerare valido il voto di preferenza attribuito al candidato apposto in corrispondenza di una lista diversa da quella per cui si è presentato. Conseguentemente, la scheda va considerata nulla, in quanto l'indicazione incoerente del nominativo di un candidato non appartenente alla lista rende contraddittoria la manifestazione di voto, con conseguente impossibilità sia di indirizzare, implicitamente, il voto in favore di un’altra lista, sia di attribuire la preferenza.

In altri termini, l'espressione del voto di preferenza attraverso l'indicazione del nominativo del candidato in uno spazio riservato ad una lista diversa da quella cui egli appartiene, senza che l'elettore abbia espresso il voto di lista, non permette di individuare con chiarezza la volontà dell’elettore, risultando la stessa equivoca e contraddittoria e, pertanto, poiché in tal caso non è possibile risalire ad una univoca ed effettiva volontà dell'elettore, il voto non può ritenersi validamente espresso (cfr., ad es.: Cons. Stato, sez. V, 21-11-2007, n. 5913;
id., 22-2-2001, n. 1020;
T.A.R. Piemonte Sez. II, 16-11-2005, n. 3559 e giurisprudenza ivi citata;
T.A.R. Sardegna, 25-3-2005, n. 538;
T.A.R. Friuli-V.Giulia, 12-3-2005, n. 120).

Poiché, dunque, secondo quanto prospetta lo stesso ricorrente, il suo nome è stato scritto accanto ad una lista diversa da quella di appartenenza, sia nell’ipotesi che sulla lista diversa sia stato apposto il crocesegno, sia nell’ipotesi che il crocesegno non sia stato apposto, non è dato sapere in modo assolutamente certo quale sia stata la volontà dell’elettore con riguardo alla lista ed alla preferenza (ad esempio, si potrebbe supporre che il voto al ricorrente sia stato dato reputandolo candidato per il PD) e, quindi, il voto di preferenza non può essergli attribuito.

Conclusivamente, per le ragioni che precedono il ricorso va respinto.

Le spese del giudizio possono tuttavia essere compensate, in considerazione della particolarità e novità della fattispecie.

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