TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-07-18, n. 202302246

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-07-18, n. 202302246
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202302246
Data del deposito : 18 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/07/2023

N. 02246/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01481/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1481 del 2022, proposto da
A P, D T A e A A, rappresentato e difeso dall'avvocato F Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Vittoria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la declaratoria di illegittimità

del silenzio serbato dal Comune di Vittoria sull'istanza di riqualificazione urbanistica di c.d. “area bianca” presentata dalla parte ricorrente in data 24 settembre 2021, afferente terreni di proprietà siti nel Comune di Vittoria, censiti in catasto al foglio 165, particelle 946, 2061 e 2062 (ex p.lla 945).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vittoria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2023 la dott.ssa G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato via PEC il giorno 23 settembre 2022 e depositato il 7 ottobre 2022, parte ricorrente chiede dichiararsi l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune intimato sull'istanza di riqualificazione urbanistica di c.d. “area bianca” presentata in data 24 settembre 2021, sul duplice presupposto:

a) della sottoposizione del terreno di sua proprietà, compiutamente indicato in epigrafe, a vincolo preordinato all’esproprio, in quanto destinato nel vigente PRG approvato nel 2003 a “spazio pubblico parcheggio”;

b) del decorso del termine quinquennale di cui all’art. 9 del DPR 327/2001.

Il Comune intimato si è costituito, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso sotto vari profili e chiedendone nel merito il rigetto.

Le parti hanno depositato memorie.

All’udienza camerale del giorno 22 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal Comune di Vittoria sull’assunto che l’istanza presentata al Comune dai ricorrenti non sarebbe un’istanza idonea a far sorgere l’obbligo dell’amministrazione di provvedere, perché sottoscritta soltanto da un legale e non dai ricorrenti stessi.

L’atto dichiaratorio prodotto in atti dai ricorrenti, e trasmesso al Comune di Vittoria dalla PEC del legale in data 24 settembre 2021, reca la sottoscrizione autografa dei ricorrenti oltre che del loro legale.

Tale sottoscrizione dimostra pertanto la legittimazione dei ricorrenti, non essendo affatto necessario, come afferma immotivatamente la difesa del Comune, che i ricorrenti dovessero apporre all’atto la loro firma digitale.

Vanno disattese anche le ulteriori eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune: a) la prima, sul rilievo che con sentenza n. 2925 del 24.09.2021 questa Sezione ha dichiarato inammissibile un precedente ricorso proposto dai ricorrenti e avente il medesimo oggetto di quello odierno;
b) la seconda, sul rilievo che il ricorso sarebbe tardivo.

E’ sufficiente rilevare quanto all’eccezione indicata sub a) che la pronuncia di inammissibilità del precedente ricorso NRG 1106/2020, intervenuta per essere stata la notifica del ricorso effettuata quando non era ancora spirato il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento di riclassificazione urbanistica, decorrente dall’istanza del 20.04.2020, faceva salva “ la facoltà di riproposizione del ricorso atteso che in generale sussiste l’obbligo del Comune di provvedere sulle istanze di riclassificazione delle zone bianche in caso di decadenza di vincoli espropriativi ”, e la riproposizione del ricorso è oggi regolarmente avvenuta;
sulla eccezione sub b) il ricorso risulta tempestivamente proposto, tenendo conto del termine per la conclusione del procedimento (da quantificare in 120 giorni, alla luce dell’art. 6 della l.r. n. 71/1978, applicabile ratione temporis );
cosicché, essendo stata notificata l’istanza il 24 settembre 2021, il termine di conclusione del procedimento è spirato (non prima de) il 22 gennaio 2022 ed il ricorso, notificato il giorno 23 settembre 2022, risulta quindi notificato nel termine annuale di cui all’art. 31, comma 2, cpa.

Tanto premesso, nel merito il ricorso è fondato.

La decadenza dei vincoli urbanistici preordinati all’esproprio comporta l’obbligo, per gli enti preposti, di reintegrare la disciplina urbanistica dell’area interessata dal vincolo decaduto con una nuova pianificazione, che definisca le condizioni di utilizzabilità del bene e non lasci, al contrario, il bene privo di concreta disciplina urbanistica, atteso che la decadenza per inutile decorso del termine di efficacia di un vincolo preordinato all'espropriazione determina nello strumento urbanistico - il quale deve coprire l’intero territorio comunale - un vuoto di disciplina che l’Amministrazione è tenuta a colmare.

Non vi è, pertanto, dubbio che, qualora a causa del venir meno dei vincoli un terreno sia rimasto privo di regolamentazione, il proprietario possa presentare un’istanza volta ad ottenere l’attribuzione di una nuova destinazione urbanistica e il Comune sia tenuto ad esaminarla, anche nel caso in cui la richiesta medesima non sia suscettibile di accoglimento, con l’obbligo di motivare congruamente tale decisione, fermo restando che la decadenza dei vincoli espropriativi precedentemente in vigore non comporta necessariamente che l’area debba conseguire proprio la destinazione urbanistica richiesta dalla parte ricorrente, essendo, in ogni caso, rimesse al potere discrezionale dell’Amministrazione comunale la verifica e la scelta della destinazione, in coerenza con la più generale disciplina del territorio, più idonea e adeguata in relazione all’interesse pubblico al corretto e armonico suo utilizzo (cfr. tra le tante: T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I, 6 marzo 2023, n. 729;
Idem 22 dicembre 2022, n. 3373;
Sez. II, 19 settembre 2022, n. 2498;
Palermo, Sez. III, 24 maggio 2021, n. 1654).

Va, inoltre, precisato che l’obbligo di riclassificazione dell’area e, prima ancora, di rispondere all’istanza di un privato postula la sussistenza di un vincolo espropriativo decaduto e che, nel caso in esame, tale natura è riscontrabile nell’area de qua, destinata a parcheggio pubblico.

Il Comune resistente ha contestato la natura espropriativa del vincolo a “parcheggio pubblico” impresso all’area di cui si discute, ma non ha fornito elementi che dimostrino che le norme tecniche di attuazione contengano indicazioni in ordine alla possibilità che l’area a parcheggio possa essere realizzata o gestita da soggetti privati, atteso che solo nel caso in cui sia prevista la possibilità di sfruttamento economico da parte del privato si può affermare che non vi sia uno svuotamento del diritto di proprietà, mentre ove dell’opera realizzata, comunque destinata a una pubblica utilizzazione, l’unico esclusivo fruitore sia l’ente pubblico, allora si ha un sostanziale svuotamento del contenuto economico del diritto di proprietà, con relativa configurazione del vincolo come di natura sostanzialmente espropriativa.

Si richiama sul punto la giurisprudenza, da cui il Collegio non ravvisa motivo di discostarsi, secondo cui «…i vincoli di piano regolatore, ai quali si applica il principio della decadenza quinquennale, ai sensi dell’art. 2, l. 19 novembre 1968, n. 1187 [articolo reso applicabile – con modifiche – in ambito regionale siciliano, con l’art. 1 della LR 38/1973, ed il cui oggetto è stato poi normato dall’art. 9 del DPR 327/2001, reso applicabile, in ambito regionale siciliano, dapprima con l’art. 36 della LR 7/2002, ed oggi con l’art. 16 della LR 12/2011], sono soltanto quelli che incidono su beni determinati, assoggettandoli a vincoli preordinati all’espropriazione o a vincoli che ne comportano l’inedificabilità e, dunque, svuotano il contenuto del diritto di proprietà, incidendo sul godimento del bene tanto da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale ovvero diminuendone in modo significativo il suo valore di scambio. Invece, la previsione di una determinata tipologia urbanistica, quale nella specie relativa alla realizzazione o conservazione di parco urbano o di quartiere, non configura un vincolo preordinato all’espropriazione né comporta l’inedificabilità assoluta, trattandosi di una prescrizione diretta a regolare concretamente l’attività edilizia e quindi, costituente esercizio di potestà conformativa che sfugge al ricordato limite temporale (cfr. art. 11, l. 17 agosto 1942, n. 1150)… » (Cons. Stato, Sez. II, 14 gennaio 2020, n. 342).

Ne deriva che il terreno dei ricorrenti era soggetto a vincolo espropriativo scaduto, con conseguente obbligo del comune di provvedere sull’istanza di riclassificazione dell’area.

Il ricorso va quindi accolto, con conseguente condanna del Comune intimato a pronunciarsi espressamente sull’istanza di riclassificazione urbanistica indicata in epigrafe entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla comunicazione, o notificazione di parte se antecedente, della presente sentenza, e contestuale nomina, quale Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inadempienza, del Direttore Generale del Dipartimento Urbanistica dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - con facoltà di delega ad altro funzionario dello stesso ufficio - per procedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di centoventi giorni, con spese a carico del Comune intimato.

Le spese seguono la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo.

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