TAR Roma, sez. 1B, ordinanza collegiale 2012-08-16, n. 201207369

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, ordinanza collegiale 2012-08-16, n. 201207369
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201207369
Data del deposito : 16 agosto 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07775/2006 REG.RIC.

N. 07369/2012 REG.PROV.COLL.

N. 07775/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7775 del 2006, proposto da:


T D, rappresentato e difeso dagli avv. F C, E B N, con domicilio eletto presso F C in Roma, via G. Cerbara, 64;


contro

Ministero della Difesa rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

M E, B G, F L;

per l'annullamento

-dell’esito del giudizio di avanzamento al grado di Generale per l’anno 2006, di cui al provvedimento 19 aprile 2006, n. 36522 (comunicatogli il successivo 26 maggio), in base al quale egli, pur essendo stato dichiarato idoneo all’avanzamento, è stato collocato al 45^ posto della graduatoria di merito con punteggio 27,59 (fuori dal quadro di avanzamento).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2012 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Con il ricorso in esame, il col. Domenico Tanzilli ha impugnato l’esito del giudizio di avanzamento al grado di Generale per l’anno 2006, di cui al provvedimento 19 aprile 2006, n. 36522 (comunicatogli il successivo 26 maggio), in base al quale egli, pur essendo stato dichiarato idoneo all’avanzamento, è stato collocato al 45^ post della graduatoria di merito con punteggio 27,59 (fuori dal quadro di avanzamento).

L’interessato, nell’atto introduttivo del giudizio, ha motivatamente premesso alla esposizione degli elementi di fatto che i colleghi inclusi nella graduatoria di merito non rivestono la qualifica di soggetti controinteressati.

Egli, tuttavia, si è onerato di notificare il ricorso, a mezzo del servizio postale, ai signori Meluccio, Battaglia e Finelli evocati a confronto.

Si è costituito il Ministero della Difesa che, oltre a chiedere il rigetto del gravame, eccepisce il difetto d’instaurazione del contraddittorio.

Con memoria di replica depositata il 24 aprile 2012, il ricorrente – dato atto che nelle more del giudizio si è consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “la posizione degli ufficiali collocati nel quadro di avanzamento non può ritenersi indifferente o neutra rispetto al giudizio instaurato da un loro parigrado” – ha richiesto l’autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami, ai sensi dell’art. 49, c. 3° del D.Lvo n. 104/2010.

Osserva, anzitutto, la Sezione che non può essere condiviso l’assunto del ricorrente in ordine alla circostanza che non sarebbero qualificabili come controinteressati gli ufficiali inseriti nel quadro di avanzamento, in caso di impugnativa della relativa graduatoria.

In proposito, vanno richiamati gli specifici precedenti della Sezione in cui si afferma che in base alla vigente normativa in materia di promozione degli ufficiali - indifferentemente ad anzianità o a scelta - tutti i parigrado indicati nel decreto di nomina, che subirebbero uno scavalcamento dall’accoglimento della domanda di annullamento con conseguente retrodatazione della promozione del ricorrente, assumono la qualità di controinteressati in senso formale e sostanziale (cfr. fra i tanti: Tar Lazio, sez. I bis n. 1499 del 2005, 26 luglio 2004, n. 5293, 21 maggio 2004 n. 3342, 10 marzo 2004 n. 1153, 4 marzo 2003 n. 1198, 15 maggio 2002 n. 2594;
21 novembre 2005 n. 6472;
Consiglio di Stato sez. IV, n. 2832 del 2006, n. 925 del 2006, n. 1552 del 2005).

La Sezione ritiene, peraltro, che sussistano i presupposti per il riconoscimento della scusabilità dell’errore nella notificazione del ricorso ai controinteressati, come richiesto dall’interessato, tenendo conto dell’incerto quadro giurisprudenziale all’epoca esistente e dell’orientamento consolidatasi proprio nel periodo in cui il ricorrente ha proposto l’odierno gravame (v. Consiglio di Stato, sez. IV, 17 settembre 2007 n. 2784, 16 giugno 2006 n. 2982, 8 agosto 2006 n. 4776, n. 7609 del 2006, 5 aprile 2005 n. 1498, 26 luglio 2004 n. 5293, 21 maggio 2004 n. 3342, 4 marzo 2003 n. 1198, 18 luglio 2005 n. 3813).

Tanto premesso, il Collegio:

Visti:

gli atti e le memorie depositati dall’Avvocatura di Stato;

la documentazione versata in giudizio (libretti matricolari e stati di servizio del ricorrente e dei controinteressati Finelli e Meluccio);

CONSIDERATO:

-l’art. 70 del D.Lgs. n. 490 del 1997 ha stabilito che dall’1 gennaio 1998 le disposizioni collocate sotto il Titolo II, capi VI, VII e VIII della legge n. 1137 del 1955 non trovano più applicazione nei riguardi del personale delle FF.AA. e degli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri;

-secondo l’art. 40, comma 4, del predetto decreto legislativo, tutti gli ufficiali iscritti in quadro rivestono “la qualità di litisconsorzi necessari nel giudizio instaurato contro il relativo quadro di avanzamento da altro ufficiale dichiarato idoneo ma non promosso” (TAR Lazio, I^ bis, 23.10.2006 n.10839 e riferimenti giurisprudenziali ivi indicati);

mentre nel pregresso sistema la promozione al grado di “Maggiore” (ex art. 62 della legge n. 1137 del 1955), di “Colonnello” e/o ai vari gradi di “Generale”, lasciava invariato l’ordine di ruolo (e cioè la posizione in ruolo che gli scrutinandi detenevano nel grado rivestito all’atto del giudizio di avanzamento);
per contro, nel nuovo ordinamento l’iscrizione in quadro degli ufficiali indicati alla lettera b) del comma 1, art. 17, D.lgs. n. 490/1997, ed alla lettera del comma 1, art. 16, D.lgs. n. 216 del 2000, è idonea a stravolgere l’ordine del ruolo ribaltandone, sulla base della collocazione conseguita nella graduatoria di merito, la pregressa posizione;

-pertanto, per effetto della promozione, pur mantenendosi intatta l’anzianità assoluta nel nuovo grado viene ad alterarsi la c.d. “anzianità relativa” e dunque (ex art. 5 della legge n. 113 del 1954) l’ordine di precedenza dell’ufficiale fra i pari grado dello stesso ruolo;

pertanto, deve riconoscersi agli ufficiali che per effetto della sentenza potrebbero risultare scavalcati dall’ex parigrado, l’interesse a conservare l’acquisita posizione di ruolo;
e quindi ad opporsi al gravame azionato avverso l’esito dello scrutinio che li ha visti accedere al grado superiore;

in conclusione, deve senz’altro riconoscersi la posizione di contraddittori necessari a tutti gli ufficiali iscritti in quadro in esito al giudizio per l’avanzamento a scelta ai gradi superiori;

CONSIDERATO l’orientamento assunto dalla Sezione in precedenti analoghi, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso giurisdizionale proposto avverso il giudizio emesso dalla Commissione Superiore di Avanzamento in sede di valutazione per l'avanzamento a scelta al grado superiore degli ufficiali delle FF.AA. vada notificato a tutti i controinteressati, identificabili in tutti gli ufficiali iscritti in quadro, ciò in forza, com'è noto, della normativa introdotta dall'art. 40, comma 4, del D.Lvo 30 dicembre 1997 n. 490 - come sostituito dall'art. 20, D.Lvo 28 giugno 2000, n. 216 (hodie, artt. 1057 e segg. Del D.Lvo n. 66/2010) - che ha provveduto al riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali sulla quale sono fondati i summenzionati precedenti, resi su quadri di avanzamento sottoposti alla disciplina recata dal testo originario dell'art. 40 cit.;

Considerato che, in mancanza di rituale notifica nei confronti della generalità dei sopra indicati ufficiali, deve essere effettuata l’integrazione del contraddittorio nel giudizio;

Tanto premesso e considerato - preso atto che il ricorso in esame è stato notificato a mezzo del servizio postale soltanto a tre ufficiali, meglio sopra nominativamente individuati, che il ricorrente ha evocato a raffronto al fine di evidenziare la lamentata inadeguatezza del punteggio assegnatogli - ritiene il Collegio, in via preliminare, di dovere disporre l’integrazione del contraddittorio processuale nei confronti di tutti gli ufficiali iscritti in quadro, inclusi i tre già evocati in ricorso ai quali il ricorrente ha notificato il gravame a mezzo del servizio postale.

Quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio processuale, il Collegio autorizza il ricorrente ad avvalersi anche della notifica per pubblici proclami mediante inserzione in Gazzetta Ufficiale di:

- un sunto del ricorso e delle relative conclusioni;

- gli estremi della presente decisione, con l’indicazione nominativa degli ufficiali che devono ritenersi contraddittori necessari.

A tali incombenti la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine decadenziale di giorni sessanta decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l’ulteriore termine decadenziale di giorni trenta dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito nella Segreteria della Sezione della documentazione attestante il rispetto dell’incombente in questione.

L’indicazione di tale data consegue al computo degli occorrenti tempi processuali;
essendosi tenuto conto, in particolare:

-del termine di giorni 60 dalla Sezione, come sopra fissato, ai fini della integrazione del contraddittorio;

-del termine di giorni 30 per il successivo deposito in giudizio della documentazione attestante il rispetto dell’incombente in questione;

-dei termini dilatori per la presentazione di memorie e per l’eventuale ricorso incidentale da parte dei controinteressati (art. 42, D. Lvo n. 104/2010);

-del termine per la presentazione di memorie con riferimento al ricorso incidentale (art. 46, , D. Lvo n. 104/2010);

-dell’ulteriore termine, da aggiungere ai precedenti, di 90 giorni qualora una delle parti intimate risieda fuori dall’Europa (art. 41, D. Lvo n. 104/2010);
evenienza, questa della residenza fuori dall’Europa, di non improbabile verificazione, quanto al caso di specie, in ragione del fatto notorio consistente nell’impiego di contingenti di personale militare italiano in numerose missioni in Paesi extraeuropei;

-dell’ulteriore termine di 30 giorni nel quale, ai sensi dell’art. 73, D. Lvo n. 104/2010, le parti interessate e l’amministrazione possono presentare documenti.

La sommatoria dei tempi precedentemente indicati venendo a ragguagliarsi a complessivi giorni 270.

L’Amministrazione della Difesa è tenuta a depositare in giudizio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente ordinanza, la documentazione caratteristica del controinteressato G B, non versata in atti, unitamente a documentati chiarimenti sui rilievi articolati in ricorso e nei successivi scritti difensivi del ricorrente.

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