TAR Parma, sez. I, sentenza 2009-03-10, n. 200900060

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, sentenza 2009-03-10, n. 200900060
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 200900060
Data del deposito : 10 marzo 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00382/2005 REG.RIC.

N. 00060/2009 REG.SEN.

N. 00382/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 382 del 2005, proposto da:
R F, rappresentato e difeso dall'avv. M P, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., in Parma, p.le Santafiora 7;

contro

Comune di Reggio Emilia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. S G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G P, in Parma, borgo Antini 3;

e con l'intervento di

C M, rappresentato e difeso dall'avv. I Cetti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Roberto Ollari, in Parma, borgo Zaccagni, 1;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) del provvedimento in data 23/3/2005, con cui il Comune di Reggio Emilia ha ordinato all’odierno ricorrente di demolire opere edilizie abusivamente realizzate in via S. Paolo, 8 a Reggio Emilia;
b) degli atti incidenti sull’attività edificatoria del ricorrente e, per quanto occorra, del referto dell’istruttore e per la dichiarazione di legittimità dell’attività edilizia svolta dal medesimo e per la condanna dell’Amministrazione Comunale al pagamento dei danni subiti a causa degli atti impugnati.



Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Emilia;

Visto l’atto d’intervento “ad opponendum” di C M;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all'udienza pubblica del giorno 10/02/2009, il dott. U G e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame, il ricorrente impugna il provvedimento con il quale il Comune di Reggio Emilia gli ha ordinato di demolire opere edilizie realizzate abusivamente in via San Paolo n. 8 della stessa città.

Il Comune, costituitosi in giudizio, ritenendo infondato il ricorso, ne chiede la reiezione, vinte le spese.

Il sig. C M, intervenuto “ad opponendum” nel presente giudizio, chiede anch’egli la reiezione del ricorso, per infondatezza dello stesso.

Alla pubblica udienza del 10/2/2009, la causa è stata chiamata: parte ricorrente ha comunicato che, avendo il Comune provveduto ad irrogare, per le opere di cui trattasi, una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione, non sussiste più alcun interesse alla prosecuzione del giudizio.

Il soggetto intervenuto ad opponendum” chiede, comunque, che il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese di lite, quale parte virtualmente soccombente nel giudizio.

La causa è stata quindi trattenuta per la decisione come da verbale.

Il Collegio ritiene che debba prendersi atto di quanto comunicato da parte ricorrente in udienza e, pertanto, dichiara il presente ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Tenuto conto della peculiarità della vicenda contenziosa esaminata e del fatto che la parte richiedente il favore delle spese è intervenuta spontaneamente in giudizio, si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese del processo.

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