TAR Roma, sez. II, sentenza 2013-07-10, n. 201306843
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Testo completo
N. 06843/2013 REG.PROV.COLL.
N. 10725/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10725 del 2011, proposto da SS RZ, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Pio Torcicollo, con domicilio eletto in Roma, via Carlo Mirabello n. 11, presso lo studio del predetto avvocato;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Federica Graglia dell’Avvocatura comunale, con la quale è domiciliato per legge in Roma, via Tempio di Giove n. 21;
nei confronti di
NR AR CI VE e SS AR, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dei seguenti atti: a) determinazione dirigenziale n. 1828 in data 3 agosto 2011, con la quale l’Amministrazione capitolina - in accoglimento dei ricorsi in opposizione presentati dai candidati VE e AR avverso il provvedimento del Dipartimento Risorse Umane n. 1095 del 12 maggio 2011, con il quale era stato disposto lo scioglimento in senso negativo della riserva posta con la precedente determinazione dirigenziale n. 2222 del 25 ottobre 2010 e la conseguente esclusione dei predetti candidati dal concorso di cui alla determinazione dirigenziale n. 2889 del 29 dicembre 2009 (consistente nella “progressione verticale riservata ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Roma, per il conferimento di n. 42 posti nel profilo professionale di Funzionario Gestione Servizi Informatici e Telematici Locali, Cat. D, posizione economica D1, Famiglia Informatica e Telematica”) - ha riammesso i candidati medesimi a partecipare al concorso e, a parziale rettifica della precedente determinazione dirigenziale n. 2724/10 (recante l’approvazione della graduatoria di merito del concorso), ha collocato gli stessi candidati VE e AR, rispettivamente, ai posti n. 4 e n. 26 della graduatoria; b) determinazione dirigenziale n. 1515 in data 19 luglio 2010, nella parte in cui l’Amministrazione capitolina ha escluso il ricorrente dal predetto concorso interno di cui alla determinazione dirigenziale n. 2889 del 29 dicembre 2009; c) ogni altro atto a questi presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso;
con conseguente condanna dell’Amministrazione capitolina: a) anche a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, a rimettere a concorso i due posti assegnati ai candidati VE e AR, ammettendo al concorso anche il ricorrente; b) in via subordinata, per il caso di mancato annullamento dei provvedimenti impugnati, a risarcire i danni cagionati al ricorrente con l’adozione dei provvedimenti impugnati, da quantificare in ragione della maggiore retribuzione spettante per la categoria superiore, per tutto il tempo intercorrente tra l’inquadramento dei vincitori del concorso già espletato e l’indizione di un nuovo concorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2013 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In punto di fatto il ricorrente riferisce quanto segue:
A) il Regolamento per le progressioni verticali dei dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Roma, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 423 del 22 dicembre 2009, all’art. 3 (Requisiti di accesso e modalità del percorso selettivo), dispone che “per l’accesso alla progressione verticale verso lo categoria D è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore, nonché un’anzianità di servizio, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di almeno cinque anni nella categoria C della stessa famiglia professionale del posto oggetto di progressione”;
B) in conformità con tale disposizione il bando relativo alla procedura selettiva in epigrafe indicata prevede, all’art. 1, che “per la partecipazione alla presente progressione verticale è richiesto: il possesso del diploma di scuola media superiore, nonché essere dipendente del Comune di Roma con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ed aver maturato un’anzianità di servizio, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di almeno cinque anni nella categoria C della stessa famiglia professionale del posto oggetto di progressione”;
C) l’Amministrazione capitolina con la determinazione dirigenziale n. 1515 in data 19 luglio 2010 ha escluso dal concorso n. 12 candidati - fra i quali il ricorrente ed i candidati VE e AR - poiché non risultavano aver maturato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze del Comune di Roma, un’anzianità di servizio di almeno cinque anni nella categoria C della stessa famiglia professionale del posto oggetto di progressione, così come previsto dall’art. 1 del bando;
D) l’impugnata determinazione dirigenziale n. 1828 in data 3 agosto 2011 così motiva la riammissione dei candidati VE e AR (disposta in accoglimento dei ricorsi in opposizione presentati avverso il provvedimento n. 1095 del 12 maggio 2011, con il quale era stato disposto lo scioglimento in senso negativo della riserva posta con la determinazione dirigenziale n. 2222 del 25 ottobre 2010): «avverso il succitato provvedimento, gli interessati proponevano ricorso in opposizione eccependo l’illegittimità dell’esclusione operata nei loro confronti e denunciando l’inadempimento e il ritardo dell’Amministrazione capitolina nell’avviare i processi di riqualificazione del personale informatico ascritto alla cat. B, già previsti dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 523/2004, che ha di conseguenza vanificato, pertanto, le pretese degli istanti finalizzate al riconoscimento formalistico della propria situazione lavorativa estrinsecantesi “di fatto”, nello svolgimento di un’attività lavorativa riconducibile a quella contrattualmente imputabile al personale ascritto alla categoria C; ... a supporto di quanto sostenuto, i ricorrenti corredavano il ricorso de quo della nota prot. GU 17622/2010 del Direttore del Dipartimento Risorse Tecnologiche, Servizi Delegati, dalla quale è dato evincere che lo stesso Dipartimento, presso il quale i ricorrenti risultano tuttora in servizio, ha ravvisato lo necessità già agli inizi degli anni 2000, di “affidare specifiche responsabilità anche a personale ascritto a categorie inferiori, per poter assolvere a tutte le funzioni loro attribuite”; ... la necessità sopra evidenziata nel corso degli anni è andata consolidandosi anche in considerazione dell’evolversi verso l’alto delle funzioni informatiche del Comune di Roma e della conseguente sparizione di quei compiti meramente esecutivi che avevano fin lì costituito le mansioni delle categorie informatiche e telematiche di categoria B; ... l’amministrazione capitolina pertanto, a seguito di attenta analisi delle motivazioni rappresentate e documentate in atti, in via cautelare, al fine di dirimere ab origine il contenzioso instaurato con i ricorrenti ed alla luce di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario sotteso all’adozione del provvedimento di scioglimento in senso negativo della riserva posto nei confronti degli istanti, di cui alla determinazione dirigenziale n. 2222 del 25/10/2010, ritiene necessario procedere alla riammissione degli istanti alla procedura in argomento»;
E) la riammissione dei candidati VE e AR è stata disposta in palese violazione dell’art. 1 del bando, perché: a) da tale disposizione si evince che, ai fini dell’ammissione alla procedura selettiva non basta l’esercizio di fatto per 5 anni di mansioni superiori, seppur ascrivibili alla categoria C, perché occorre, invece, aver maturato un’anzianità giuridica nella categoria C, ossia a seguito di sottoscrizione di un apposito “contratto di lavoro individuale”, e quindi, sebbene le mansioni esercitate dai due controinteressati fossero di fatto ascrivibili alla categoria C, tuttavia costoro non avevano l’anzianità giuridica richiesta ai fini della partecipazione al concorso; b) la riammissione dei due controinteressati non può essere giustificata neppure dalla asserita nuova valutazione dell’interesse pubblico sotteso al precedente provvedimento di esclusione, perché tale nuova valutazione, «risolvendosi in una abrogazione del criterio di ammissione previsto ab origine », dovrebbe esplicare i suoi effetti nei confronti di tutti soggetti potenzialmente interessati all’ampliamento dei criteri di ammissione e, in ogni caso, produce un’ingiustificata disparità di trattamento tra i dipendenti che avevano presentato domanda di partecipazione al concorso (ivi compreso il ricorrente), perché «fa legittimamente nascere in capo ai soggetti originariamente esclusi l’interesse legittimo a partecipare al concorso, almeno relativamente ai due posti per i quali l’Amministrazione ha modificato i criteri di ammissione originaria»;
F) nelle impugnate determinazioni dirigenziali n. 1515 in data 19 luglio 2010, con la quale egli è stato escluso dal concorso, e n. 1828 in data 3 agosto 2011, con la quale è stata disposta la riammissione dei soli controinteressati VE e AR, l’Amministrazione capitolina non ha considerato che egli si trova in una posizione