TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-07-11, n. 202414150

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-07-11, n. 202414150
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202414150
Data del deposito : 11 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/07/2024

N. 14150/2024 REG.PROV.COLL.

N. 09605/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9605 del 2018, proposto da
I P, E A, G B, D C, G C, F C, C C, M D, R D F, N L D V, Antonio D'Oronzo, R F, C F, E G, J G, L G, M G, A L, I L C, G M, D M, D M, L M, A M, A N, F P, A P, S P, G Q, V R, A R, A S, A T, G Z, rappresentati e difesi dall’Avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Africa 120;



contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l’annullamento

della determinazione della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa prot. M_D GMIL REG2018 0287814 del 16 maggio 2018, avente come oggetto « VSP05MM1209 – Immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente della Marina Militare, per il 2014, dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in rafferma biennale reclutati ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 226 con decorrenza giuridica 31 dicembre 2009 (circolare n. M_D GMIL 0835398 del 4 marzo 2014 e successive modifiche », assunta in risposta alla richiesta di rideterminazione dell’anzianità giuridica avanzata dai ricorrenti in data 27 marzo 2018 tramite posta elettronica certificata, oltre a tutti gli atti conseguenti e successivi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 giugno 2024 la dott.ssa Caterina Luperto e udito, per i ricorrenti, il difensore come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con ricorso proposto come in rito, gli odierni ricorrenti, militari della Marina Militare, chiedono l’annullamento della determinazione prot. M_D GMIL REG2018 0287814 del 16 maggio 2018, con cui il Coordinatore della II^ Divisione del I Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, in riscontro ad una richiesta proposta dagli interessati per il tramite del difensore, ha precisato che « in esito alla richiesta avanzata con l'e-mail in riferimento, si conferma quanto già disposto con il decreto interdirigenziale n. 210 del 22 dicembre 2015 (All. 1) —pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa dispensa n. 4 del 10 febbraio 2016— con il quale i Suoi assistiti sono stati dichiarati vincitori dell'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina Militare con decorrenza giuridica 31 dicembre 2014 e amministrativa 22 dicembre 2015 ».

In particolare, in fatto, i ricorrenti hanno partecipato alle procedure concorsuali per l’immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente della Marina Militare, nel Corpo degli Equipaggiamenti Militari Marittimi e nelle Capitanerie di Porto, dei VFP4 in rafferma biennale reclutati ai sensi della Legge 23 agosto 2004 n. 226.

Ad esito delle procedure concorsuali, i ricorrenti sono stati inseriti nella graduatoria di cui al decreto interdirigenziale n. 102 del 26 maggio 2015 (per l’anno 2013)

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