TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2018-02-01, n. 201801187

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2018-02-01, n. 201801187
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201801187
Data del deposito : 1 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/02/2018

N. 01187/2018 REG.PROV.COLL.

N. 10729/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10729 del 2006, proposto da:
D'Ambrosio Ettore, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati E G, E G M I, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, vicolo del Buon Consiglio, 31, come da procura in atti;

contro

Cnr, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

F M, R Gvina non costituiti in giudizio;
R Guido, rappresentato e difeso dagli avvocati Ulisse Corea e Francesco Saverio Marini, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via di Villa Sacchetti, 9, come da procura in atti;

per l'annullamento

della disposizione dirigenziale n. 0053375 del 19 luglio 2006, con la quale sono stati approvati gli atti del procedimento concorsuale, la graduatoria e nominati i vincitori del concorso interno, per titoli a n. 13 posti di dirigente di ricerca per l’Area disciplinare “Scienze fisiologiche, biologiche, biochimiche e di medicina molecolare” bandito ai sensi dell’art. 64 CCNL del comparto Enti di ricerca per il quadriennio 1998-2001;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cnr e di R Guido;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 gennaio 2018 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. –Con ricorso notificato il 31 ottobre 2006 e depositato il successivo 24 di novembre, il prof. Ettore D’Ambrosio ha impugnato gli atti in epigrafe, recanti la approvazione della graduatoria del concorso per tredici posti di Dirigente di Ricerca per l’Area disciplinare “Scienze fisiologiche, biologiche, biochimiche e di medicina molecolare” indetto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche ai sensi dell’art. 64 del CCNL del Comparto “Enti di Ricerca” 1998-2001, dedicato alle opportunità di sviluppo professionale del personale interno (qui, dei Primi ricercatori, bando n. 364.7).

2. - Il ricorrente, dopo avere rassegnato in ricorso tutto il proprio curriculum scientifico, espone che il bando della selezione in questione prevedeva la complessiva assegnazione di un massimo di cento punti per ciascuno dei candidati, suddivisi in 75 punti per i titoli e 25 punti per l’esperienza professionale;
di avere conseguito, all’esito della valutazione dei titoli, 47,64 punti, di cui 20,50 per il curriculum e 27,14 per le pubblicazioni, e, dunque, di non avere avuto accesso alla valutazione della esperienza professionale, alla quale avrebbero potuto accedere soltanto i candidati che avessero superato la soglia minima prefissata in 50\75 dall’art. 5, ultimo comma, del bando.

3. – Con un unico articolato motivo di gravame, quindi, il prof. D’Ambrosio rassegna –in sintesi- cinque profili di censura:

a) il bando della selezione sarebbe illegittimo nella parte in cui limita a dieci il numero di pubblicazioni di ciascun candidato da sottoporre a valutazione;

b) la fissazione di una “soglia di sbarramento” alla valutazione dell’esperienza professionale fissata a 50 punti su 75 in sede di valutazione dei titoli sarebbe arbitraria e non prevista da norma alcuna (in quanto l’art. 64 del CCNL citato la prevedrebbe solo in caso di concorso per esami) ed avrebbe irragionevolmente penalizzato l’esperienza professionale acquisita dagli aspiranti;

c) i criteri di valutazione dei titoli fissati dalla Commissione il 14 dicembre 2005 sarebbero indeterminati e non consentirebbero la ricostruzione a posteriori dell’iter logico seguito dall’Organo di valutazione nell’attribuzione dei punteggi;

d) il fatto che la Commissione abbia complessivamente riservato sei ore alla valutazione di circa mille titoli rivelerebbe l’insufficienza del tempo dedicato a tale operazione e la conseguente illegittimità dei relativi risultati;

e) numerosi titoli di altri candidati sarebbero stati valutati in modo errato, in quanto ad essi sarebbe stato attribuito un punteggio maggiore di quello effettivamente spettante.

Il ricorrente, oltre alla domanda di annullamento, ha svolto anche domanda di risarcimento dei danni.

4. – Si sono costituiti in giudizio il CNR e il controinteressato prof. R, cui il ricorso è stato notificato (così come la candidata Frontali, risultata vincitrice, non costituitasi;
una terza vincitrice, dottoressa Rrti, non è stata raggiunta dalla notifica richiesta dal ricorrente), i quali hanno resistito con memoria.

5.- Successivamente alla instaurazione del giudizio, lo stesso ricorrente ha proposto alla Suprema Corte di cassazione un regolamento di giurisdizione ex art. 42 c.p.c.;
il giudizio davanti a questo TAR è stato quindi sospeso con ordinanza n. 888\2009;
a seguito della pronunzia della S.C., che ha dichiarato la giurisdizione del Giudice Amministrativo (ordinanza n. 11084\2010 depositata il 7 maggio 2010), esso è stato tempestivamente riassunto dal ricorrente con istanza notificata alle controparti il 15-16 luglio 2010.

6. – In vista della pubblica udienza di trattazione del ricorso le parti hanno scambiato le memorie di rito;
il CNR, in particolare, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto, nelle more del giudizio, il prof. D’Ambrosio è stato collocato a riposo;
il ricorrente, con memoria depositata il 7 dicembre 2017, ha insistito nella domanda di risarcimento dei danni, con riserva di riproporla in caso di accoglimento della parte demolitoria del gravame.

In occasione della pubblica udienza del 19 gennaio 2018 il ricorso è stato posto in decisione.

7. – Esso è infondato, e va respinto;
per tale ragione il Collegio ritiene di potere prescindere dalla eccezione di improcedibilità sollevata dal CNR.

7.1. – Non possono essere accolte le censure con le quali il ricorrente assume che il bando della selezione sarebbe illegittimo nella parte in cui limita a dieci il numero di pubblicazioni di ciascun candidato da sottoporre a valutazione;
che la fissazione di una “soglia di sbarramento” alla valutazione dell’esperienza professionale fissata a 50 punti su 75 in sede di valutazione dei titoli sarebbe arbitraria e non prevista da norma alcuna (in quanto l’art. 64 del CCNL citato la prevedrebbe solo in caso di concorso per esami) ed avrebbe irragionevolmente penalizzato l’esperienza professionale acquisita dagli aspiranti;
che i criteri di valutazione dei titoli fissati dalla Commissione il 14 dicembre 2005 sarebbero indeterminati e non consentirebbero la ricostruzione a posteriori dell’iter logico seguito dall’Organo di valutazione nell’attribuzione dei punteggi;
e che numerosi titoli di altri candidati sarebbero stati valutati in modo errato, in quanto ad essi sarebbe stato attribuito un punteggio maggiore di quello effettivamente spettante.

Ed invero, come noto (Consiglio di Stato sez.

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