TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-01-12, n. 202300495
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 12/01/2023
N. 00495/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05760/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5760 del 2022, proposto da R A, rappresentata e difesa dall'avvocato U S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Poggiomarino, via Antonio Boccia 20;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto Corte d'Appello di Roma – Sezione equa riparazione n.rg 50892/2019, n. cron. 1137/2018, rep. n. 3862/2019, depositato il 22/05/2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2022 il dott. L I e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che con il ricorso indicato in epigrafe, ritualmente proposto, parte ricorrente chiede l’attuazione da parte del Ministero del decreto reso inter partes dalla Corte d’Appello di Roma, distinto in epigrafe, di condanna alla liquidazione dell’indennizzo per l’equa riparazione dovuta per l’eccessiva durata del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, lamentando la mancata esecuzione spontanea, da parte dell’amministrazione resistente, al predetto decreto divenuto definitivo in difetto di rituale e tempestiva opposizione e/o impugnazione;
Premesso che il giudizio di ottemperanza per l’attuazione del giudicato formatosi sui provvedimenti del giudice ordinario di condanna all’equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 112, 113, 114, c.p.a. e dell’art. 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89;
Premesso che il giudizio di ottemperanza è condizionato, in particolare, dalla sussistenza dei