TAR Roma, sez. 1B, ordinanza cautelare 2013-10-04, n. 201303909

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, ordinanza cautelare 2013-10-04, n. 201303909
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201303909
Data del deposito : 4 ottobre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07941/2013 REG.RIC.

N. 03909/2013 REG.PROV.CAU.

N. 07941/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7941 del 2013, proposto da:


Adelfo R D M, rappresentato e difeso dagli avv. J Q, Alfredo Zaza D'Aulisio, con domicilio eletto presso F C in Roma, via G. Pierluigi Da Palestrina, 47;


contro

Ministero della Difesa- Comando Generale Dell'Arma Dei Carabinieri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Istituto Nazionale Previdenza Sociale (Inps) - Gestione ex Inpdap, rappresentato e difeso dall'avv. D M, con domicilio eletto presso D M in Roma, via Cesare Beccaria,29;
Inps - Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale, Istituto Nazionale Previdenza Sociale (Inps) - ex Inpdap - Sede Provinciale Di Latina;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nota INPS prot. n. 15529 del 20.5.2013, per il recupero somma a titolo di presunto trattamento fine servizio indebitamente percepito.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero Della Difesa e dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (Inps) - Gestione ex Inpdap;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2013 il dott. F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che sussistono in presupposti per l’accoglimento dell’istanza di sospensiva sia sotto il profilo del danno - avuto riguardo all’entità dell’importo delle somme in contestazione – sia sotto il profilo del fumus boni iuris, in quanto il provvedimento impugnato è stato adottato il 20.5.2013 oltre il termine decadenziale annuale che decorre dall’avvenuta conoscenza dell'elemento corretto sulla cui base operare il calcolo (nella fattispecie l’acquisizione del dato corretto si deve ritenere avvenuta il 14.4.2012 non essendo prorogabile al momento della conferma da parte del Ministero della Difesa dell’esatta base di calcolo).

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