TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 2009-01-22, n. 200900084

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 2009-01-22, n. 200900084
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 200900084
Data del deposito : 22 gennaio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01224/2008 REG.RIC.

N. 00084/2009 REG.SEN.

N. 01224/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 1224 del 2008, proposto da:
P K Sza Cgnome, rappresentato e difeso dall'avv. F T, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Malta, 12;

contro

Ministero dell'Interno, Questore di Bergamo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distr.le dello Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6 (Fax=030/41267);

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,



DEL DECRETO DEL QUESTORE DI BERGAMO IN DATA

30/5/2006, DI REIEZIONE SULL’ISTANZA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO..


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21/01/2009 il dott. S T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;


Rilevato:

- che, in linea generale, nessun soggetto extracomunitario può entrare nello Stato ed ivi stabilmente soggiornare se non sia munito di un titolo amministrativo che autorizzi allo stabilimento, alla circolazione ed all’attività per specifiche ragioni (cfr. T.A.R. Umbria – 24/2/2006 n. 67).

- che, in altri termini, il permesso di soggiorno abilita alla permanenza in Italia per i motivi per i quali è stato rilasciato, salva la possibilità di svolgere ulteriori attività laddove ciò sia espressamente consentito dalla legge;

- che anche la conversione del permesso di soggiorno è prevista soltanto in presenza dei presupposti specificamente individuati dalla legge;

Cnsiderato:

- che, per quanto riguarda ad esempio i permessi stagionali, l’autorizzazione al lavoro contempla un impiego di natura provvisoria ed al termine del rapporto lavorativo – coincidente con la scadenza del permesso – il cittadino straniero non può ulteriormente permanere sul territorio nazionale, ma deve rientrare nel suo paese per poi acquisire il diritto di precedenza nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale ex art. 24 comma 4 del D. Lgs. 286/98 (cfr. T.A.R. Marche – 2/3/2007 n. 183);

- che in tal modo solo al secondo ingresso in Italia è possibile ottenere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

- che, pertanto, la conversione del titolo di soggiorno è subordinata sia alla verifica della capienza delle quote di ingresso sia alla circostanza di avere “rispettato” le previsioni del permesso originario, ivi compreso il rientro nel paese di provenienza al termine della stagione;

- che, diversamente opinando, la conversione del permesso di soggiorno finirebbe per vanificare l’intero sistema di controllo dei flussi di ingresso, peraltro realizzando un indebito e irragionevole trattamento di eccessivo favore nei confronti dei lavoratori stagionali (cfr. sentenze Sezione 20/6/2008 n. 731;
3/7/2008 n. 780;
2/10/2008 n. 1141;
10/1/2009 n. 17);

Atteso:

- che, con riferimento alla fattispecie in esame, ai sensi dell’articolo 27 comma 1 del D. Lgs. 286/98 “Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell’ambito delle quote ……., il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri: f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato”.

- che l’art. 40 del D.P.R. 394/99 – che disciplina i casi particolari di ingresso per lavoro ex art. 27 T.U. – statuisce al comma 23 che “Il nullaosta al lavoro e il permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono essere rinnovati, …, in costanza dello stesso rapporto di lavoro, …. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nullaosta non può essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro. ...I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall' articolo 14 , comma 5”;

- che l’anzidetta disposizione è, quindi, chiarissima nel consentire il rinnovo del permesso di soggiorno speciale di cui all’art. 27, lettera f), del D. Lgs. solo “in costanza dello stesso rapporto di lavoro”;

Tenuto conto:

- che nel caso di specie il ricorrente, per sua stessa ammissione, era stato originariamente assunto dalla ditta Impredit S.r.l., per poi trovare impiego dapprima presso la Società M. Agent S.r.l. ed in seguito a tempo indeterminato presso la Zeta Service S.c.a.r.l. con sede a Mornico al Serio (BG), con evidente previa cessazione del primo rapporto di lavoro ed applicazione della seconda parte del richiamato art. 40 comma 23 del D.P.R. 394/1999 (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II – 13/2/2006 n. 895);

- che l’art. 14 comma 5 del regolamento permette unicamente la conversione “dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età”;

- che pertanto – alla luce del chiaro dato normativo di riferimento – i principi già elaborati dalla Sezione per le fattispecie di lavoro stagionale risultano estesi ai lavoratori chiamati per svolgere attività di tirocinio o addestramento, per le quali è preclusa la conversione del rapporto;

- che quindi i cittadini stranieri sono tenuti, ad esaurimento del rapporto, a rientrare nel paese d’origine e chiedere l’assunzione nei limiti delle quote di ingresso prefissate;

Dato atto:

- che non può essere valorizzato il profilo del mancato preavviso di rigetto, in quanto il provvedimento impugnato costituisce esercizio di attività totalmente vincolata e si fonda su un preciso elemento ostativo;

- che il ricorrente ha dedotto di essere vittima di un raggiro compiuto dal primo datore di lavoro, ma la circostanza non risulta oggetto di specifica denuncia nella competente sede giurisdizionale;

- che in definitiva il ricorso è infondato e deve essere respinto;

- che la natura della controversia, afferente all’interesse primario della persona a stabilirsi sul territorio nazionale, suggerisce di compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti in causa;

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