TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2014-02-11, n. 201400112

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2014-02-11, n. 201400112
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201400112
Data del deposito : 11 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00982/2010 REG.RIC.

N. 00112/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00982/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 982 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
V M, M B, G P, T L, S S, G N, G C A, P A, rappresentati e difesi dall'avv. A M L, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio dell’avv. G T, via Carrara n. 4;



contro

la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente p.t.,rappresentato e difeso dagli avv.ti T L e F I, con domicilio eletto in Cagliari presso l’Ufficio Legale della Regione Sarda, viale Trento n. 69;



per l'annullamento

con il ricorso principale:

- della deliberazione della Giunta Regionale n. 19/32 del 12.5.2010 (avente ad oggetto: "Decreto Legislativo n. 271/1989, art. 5, comma 2. Riorganizzazione delle Sezioni di Polizia Giudiziaria del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale"), comunicata in uno con la determinazione del Comandante del C.F.V.A. n. 1952 del 30.6.2010;

- della deliberazione della Giunta Regionale n. 12/25 del 25.3.2010 (avente ad oggetto: "Decreto Legislativo 28.7.1989 n. 271 recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del nuovo codice di procedura penale, art. 5, comma 2. Riorganizzazione delle Sezioni di Polizia Giudiziaria del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale"), anch'essa comunicata con la determinazione del Comandante del C.F.V.A. n. 1952 del 30.6.2010;

- di tutti gli atti ai detti provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi ed, in particolare, ove occorrer possa, della determinazione del Comandante del C.F.V.A. n. 66015 del 4.8.2010, con la quale si sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per il reclutamento del personale da avviare alla selezione per il distacco presso le sezioni di polizia giudiziaria del C.F.V.A.;

con i motivi aggiunti depositati in data 24.10.2012

- della deliberazione della Giunta Regionale n. 27/24 del 19.6.2012 (avente ad oggetto: "Decreto Legislativo n. 271/1989, art. 5, comma 2. Riorganizzazione delle Sezioni di Polizia Giudiziaria del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale"), di ulteriore modifica della disciplina in materia.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Sardegna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2014 il dott. T A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

I ricorrenti, tutti appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, distaccati in sezioni di Polizia Giudiziaria presso le Procure della Repubblica dei Tribunali della Sardegna, espongono quanto segue.

Con determinazione n. 108174 del 23.12.2009 il Comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, in vista della scadenza di gran parte dei provvedimenti di distacco del personale presso le Sezioni di P.G., invitava il personale in servizio appartenente alle aree “A” e “B”, interessato alla nuova selezione, a far conoscere la propria disponibilità.

I ricorrenti presentavano domanda, chiedendo di essere confermati presso le rispettive Sezioni di P.G.

Il procedimento subiva però un arresto.

Ed invero, con deliberazione n. 12/25 del 25 marzo 2010, la Giunte regionale, su proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, modificava i criteri di assegnazione del personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale alle Sezioni di P.G. di cui alla delibera n. 22/26 del 7 giugno 2007, stabilendo la durata dell’applicazione in 3 anni non rinnovabili, se non in caso di impossibilità da parte dell’Amministrazione di reperire nuovo e qualificato personale forestale.

Successivamente, peraltro, con delibera n. 19/32 del 12 maggio 2010, la disciplina dettata con la delibera n. 12/25 veniva modificata, consentendosi la possibilità di rinnovo per un massimo totale di 10 anni, riducendo per contro la durata del distacco ad un anno.

Contestualmente tale delibera affidava alla Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di provvedere all’individuazione del personale da applicare alle Sezioni di P.G..

In attuazione di quanto sopra, il Comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, sulla base delle domande presentate a seguito della pubblicazione della determinazione n. 108174 del 23.12.2009, con determinazione n. 1952 del 30 giugno 2010, individuava i nominativi del personale da assegnare alle Sezioni di P.G..

Con successiva determinazione n. 66015 del 4 agosto 2010 il medesimo Comandante, considerato il prolungarsi delle operazioni di selezione dovuto anche al duplice intervento di modifica della disciplina operato dalla Giunte regionale, riteneva opportuno riaprire i termini per la presentazione delle domande tendenti all’assegnazione alla luce dei nuovi criteri (per coloro che avevano già presentato la domanda sulla base del primo interpello la stessa si considerava confermata in assenza di espressa comunicazione di recesso).

Con il ricorso in esame, notificato il 18 ottobre 2010 e depositato il successivo 17 novembre, i ricorrenti hanno impugnato le menzionate delibere della giunte regionale recanti la disciplina dei distacchi del personale appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale presso le sezioni di Polizia Giudiziaria presso le Procure della Repubblica dei Tribunali della Sardegna, e il successivo atto applicativo n. 66015 del 4 agosto 2010, assumendone l’illegittimità per i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del Decreto L.gvo 28 luglio 1989 n. 271: in quanto la predetta disposizione attribuisce al procuratore generale presso la Corte d’Appello e al Procuratore della repubblica interessato, e non all’amministrazione di provenienza, il potere di individuazione

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