TAR Firenze, sez. II, sentenza 2024-07-08, n. 202400844
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Testo completo
Pubblicato il 08/07/2024
N. 00844/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01229/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1229 del 2023, proposto dalla
Soc. Franca Villa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati R R, A M e A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Villafranca in Lunigiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero della Cultura e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Regione Toscana in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del 22.08.2023 del Comune di Villafranca in Lunigiana, Rif. PAS prot. n. 4427 del 27/06/2023, recante ordine alla Villa Franca S.r.l. “di non effettuare l'intervento richiesto con la PAS del 17.07.2023 prot. n. 4427 del 27.6.2023”;
- della nota del 31.07.2023 del Ministero della Cultura, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, conosciuta per mezzo del provvedimento del Comune di Villafranca in Lunigiana del 22.08.2023, con la quale le aree relative alla PAS prot. n. 4427 del 27.6.2023 sono state ritenute “non idonee all'istallazione di impianti fotovoltaici a fonti rinnovabili".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Villafranca in Lunigiana, del Ministero della Cultura e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2024 il dott. M F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Franca Villa s.r.l. formulava al Comune di Villafranca in Lunigiana, in data 27.06.2023, richiesta di procedura abilitativa semplificata (PAS) ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 28/2011, nonché dell’art. 16 bis, comma 4, della LRT 39/2005, per l’installazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 5,5 MW, in un’area sita all’interno del territorio comunale (meglio identificata al catasto terreni al Foglio 26, mappali 600, 604, 618, 322, 321, 320, 317, 319, 316, 315, 372, 313, 346, 295, 296, 297, 298, 303, 612, 594, 610, 284, 592, 283, 268, 599, 602, 606, 617, 620, 622, 318).
Il Comune, a seguito di rituale procedimento istruttorio, respingeva la domanda e ordinava l’inibizione delle attività con provvedimento del 22.08.2023 motivando con riferimento ad un parere della Soprintendenza Archeologia Beni Culturali e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara del 31.07.2023 (prot. n.5231) dal quale emerge che l’area interessata dalla PAS si trova nella fascia di rispetto di un immobile, denominato “La Chiesaccia”, dichiarato (con D.M. n. 119 del 28.07.2023) di interesse particolarmente importante ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 42/2004 e che, quindi, non risulterebbe idonea alla installazione di impianti come quello oggetto della citata P.A.S., ai sensi dell’art. 20, comma 8 lett. c-quater, del D. Lgs 8.11.2021 n. 199.
2. Avverso tali provvedimento l’interessato ha notificato ricorso (il 30.10.2023), ritualmente depositato avanti questo Tribunale, con cui lamenta in due motivi, violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili, instando per il rilascio di misure cautelari (cui ha rinunciato in corso di camera di consiglio).
Per resistere al gravame si sono costituiti il Ministero della Cultura e la Presidenza del Consiglio dei Ministri (il 9.11.2023, con atto di mero stile) nonché il Comune (il 10.11.2023) che ha depositato memoria il 16.11.2023. Ha fatto seguito il deposito di memorie del Comune (il 22.04.2024) e della ricorrente (il 26.04.2024) e di memorie di replica di entrambe le parti (il 7 e 8 maggio 2024).
Alla udienza pubblica del 29 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è fondato.
4. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990 n, 241, dei principi ricavabili dall’art. 20, comma 8, del d.lgs. 8 novembre 2021 n. 199; eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, per violazione del giusto procedimento e per carenza assoluta di motivazione.