TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-06-14, n. 202310191

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-06-14, n. 202310191
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202310191
Data del deposito : 14 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/06/2023

N. 10191/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05442/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5442 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ON UN OL, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Luciani, Piermassimo Chirulli, Patrizio Ivo D'Andrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Luciani in RO, Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9;



contro

Ufficio Elettorale Regionale per il Lazio, non costituito in giudizio;
Regione Lazio, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa MA Privitera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in RO, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

NA ER, OR NI, TO CC, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto De CH, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
LE SA, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Mario Cioffi, Patrizio Leozappa, Domenico Marzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Arturo Cancrini in RO, piazza di San Bernardo, 101;
MA CH IA, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Pesce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'Atto dell'Ufficio Centrale circoscrizionale della Città metropolitana di RO presso il Tribunale di RO del 2 marzo 2023 di proclamazione degli eletti a consiglieri regionali del Lazio a seguito delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023, nella parte in cui non ha proclamato il signor ON UN OL;

- dell'Atto dell'Ufficio Centrale circoscrizionale di OS presso il Tribunale di OS del 3 marzo 2023 di proclamazione degli eletti a consiglieri regionali del Lazio a seguito delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023;

- dell'Atto dell'Ufficio Centrale circoscrizionale di LA presso il Tribunale di LA di proclamazione degli eletti a consiglieri regionali del Lazio a seguito delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023;

- dell'Atto dell'Ufficio Centrale circoscrizionale di TI presso il Tribunale di LA di proclamazione degli eletti a consiglieri regionali del Lazio a seguito delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023;

- dell'Atto dell'Ufficio Centrale circoscrizionale di TE presso il Tribunale di TE di proclamazione degli eletti a consiglieri regionali del Lazio a seguito delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023;

- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, anche allo stato non conosciuti, tra i quali, senza pretesa di completezza:

-- il Verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'appello di RO relativo all'“Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio di domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023” pubblicato in data 2 marzo 2023 e dei relativi Allegati;

-- il Verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale di RO relativo all'“Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio di domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023”;

-- il Verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale di LA relativo all'“Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio di domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023”;

-- il Verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale di TE relativo all'“Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio di domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023”;

-- il Verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale di OS relativo all'“Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio di domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023”;

-- il Verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale di TI relativo all'“Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio di domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023”,

e per la correzione

del risultato delle operazioni per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del Lazio, svoltesi nei giorni 12 e 13 febbraio 2023, ai sensi dell'art. 130, comma 9, cod. proc. amm., con conseguente proclamazione a componente del Consiglio regionale del Lazio del signor ON UN OL,

nonché per l'accertamento e la dichiarazione

che il signor ON UN OL deve essere proclamato Consigliere regionale del Lazio a seguito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale del Lazio e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale del Lazio del 12 e 13 febbraio 2023.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OL ON UN il 13/4/2023:

per l'annullamento

del Verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'appello di RO relativo all'“Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio di domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023” pubblicato in data 16 marzo 2023 e dei relativi Allegati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, di NA ER, di OR NI, di TO CC, di LE SA, di MA CH IA e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2023 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il ricorso introduttivo, proposto ai sensi dell’art. 130 c.p.a., il sig. ON UN OL ha impugnato il verbale dell’Ufficio Centrale Regionale del Lazio del 2.3.2023, deducendo quanto segue.

Espone di aver preso parte alle votazioni per l’elezione del Presidente della Giunta e per il rinnovo del Consiglio Regionale della Regione Lazio tenutesi il 12 e 13 febbraio 2023, in qualità di candidato nella lista “Lega – Salvini Premier”, nella Circoscrizione di RO, ottenendo 11.276 voti di preferenza e classificandosi al terzo posto nella sua lista per numero di preferenze raccolte.

Secondo il ricorrente, alla Lega sarebbero dovuti spettare nella Circoscrizione di RO tre seggi e, conseguentemente, egli avrebbe ottenuto di essere proclamato eletto.

Lamenta che, invece, l’Ufficio Centrale Regionale ha sottratto alla Lega il seggio che gli sarebbe spettato per aver erroneamente interpretando l’art. 6, comma 4, della l. reg. Lazio n. 2 del 2005, come novellato dall’art. 7 della l. reg. Lazio n. 10 del 2017 e per aver in conseguenza operato un illegittimo riequilibrio “geografico”.

Più precisamente, afferma che, in forza dell’art. 6, comma 4, della l. reg. Lazio 13 gennaio 2005, n. 2, come modificata dall’art. 7 della l. reg. Lazio 3 novembre 2017, n. 10, ciascuna Circoscrizione provinciale deve avere almeno un rappresentante eletto tra i 50 che compongono il Consiglio regionale; - l’UCR, invece, avrebbe erroneamente ritenuto che tale disposizione andasse interpretata nel senso che ogni Circoscrizione provinciale dovrebbe essere attributaria anche di almeno uno dei 10 seggi assegnati in base all’art. 6, commi 2 e 3, della medesima legge elettorale ai fini dell’assegnazione del premio di maggioranza; di conseguenza, è stata effettuata una (indebita) “correzione” per il riequilibrio territoriale nella distribuzione dei seggi da utilizzare quale premio di maggioranza, senza considerare che ogni Circoscrizione provinciale aveva già eletto uno (o più) candidati, così pienamente soddisfacendosi l’esigenza di equilibrio territoriale contemplata dalla legge.

A tal fine, riepiloga preliminarmente gli adempimenti posti in essere dall’Ufficio Regionale (ricognizione dei dati inviati dai vari Uffici circoscrizionali; calcolo dei quozienti circoscrizionali di tutte le Circoscrizioni; attribuzione dei seggi coi quozienti interi nelle varie Circoscrizioni; determinazione della cifra elettorale di ciascuna lista per ogni Circoscrizione; attribuzione dei seggi ai diversi gruppi di liste aventi il medesimo contrassegno nelle diverse Circoscrizioni); rileva come, in sede di attribuzione al livello circoscrizionale sulla base del metodo del quoziente naturale corretto (art. 15, comma 2, l. statale n. 108 del 1968), siano stati assegnati (alle liste che presentavano risultati “interi”) 29 seggi. Di questi, la maggioranza è stata assegnata alla Circoscrizione di RO (tra essi, segnala il ricorrente, già due seggi sono stati assegnati alla Lega), ma anche altre Circoscrizioni hanno avuto assegnati seggi (in particolare: un seggio è stato assegnato nella Circoscrizione di LA alla lista avente come contrassegno “ZA AL Berlusconi”; un seggio è stato assegnato nella Circoscrizione di OS alla lista avente come contrassegno “G ON TE d’AL”; un seggio è stato assegnato nella Circoscrizione di TE alla lista avente come contrassegno “G ON TE d’AL”; un secondo seggio è stato assegnato nella Circoscrizione di OS alla lista avente come contrassegno “Partito Democratico”), così che nessuna di esse è rimasta priva di almeno un rappresentante (“naturale”, ossia in esito all’attribuzione sulla base dei quozienti interi), ad eccezione della Circoscrizione di TI. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 15, commi 8 e 9, della l. n. 108 del 1968, l’UCR: - ha accertato che rimanevano 11 seggi da attribuire in sede di collegio unico regionale; - ha determinato per ciascuna lista il numero dei voti residuati e ne ha calcolato la somma (526.724); - ha determinato il quoziente elettorale regionale, pari a “47.887, risultante dalla divisione del numero 526.724 per 11” (la somma di tutti i voti residuati diviso il numero dei seggi ancora da

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