TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-06-14, n. 202310191
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Pubblicato il 14/06/2023
N. 10191/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05442/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5442 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
T J B, rappresentato e difeso dagli avvocati M L, P C, Patrizio Ivo D'Andrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M L in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9;
contro
Ufficio Elettorale Regionale per il Lazio, non costituito in giudizio;
Regione Lazio, in persona del Presidente, legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Maria Privitera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro, legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
V P, E B, V S, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto De Chiara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A S, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Mario Cioffi, Patrizio Leozappa, Domenico Marzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Arturo Cancrini in Roma, piazza di San Bernardo, 101;
M C I, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Pesce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'Atto dell'Ufficio Centrale circoscrizionale della Città metropolitana di Roma presso il Tribunale di Roma del 2 marzo 2023 di proclamazione degli eletti a consiglieri regionali del Lazio a seguito delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023, nella parte in cui non ha proclamato il signor T J B;
- dell'Atto dell'Ufficio Centrale circoscrizionale di Frosinone presso il Tribunale di Frosinone del 3 marzo 2023 di proclamazione degli eletti a consiglieri regionali del Lazio a seguito delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023;
- dell'Atto dell'Ufficio Centrale circoscrizionale di Latina presso il Tribunale di Latina di proclamazione degli eletti a consiglieri regionali del Lazio a seguito delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023;
- dell'Atto dell'Ufficio Centrale circoscrizionale di Rieti presso il Tribunale di Latina di proclamazione degli eletti a consiglieri regionali del Lazio a seguito delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023;
- dell'Atto dell'Ufficio Centrale circoscrizionale di Viterbo presso il Tribunale di Viterbo di proclamazione degli eletti a consiglieri regionali del Lazio a seguito delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, anche allo stato non conosciuti, tra i quali, senza pretesa di completezza:
-- il Verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'appello di Roma relativo all'“Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio di domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023” pubblicato in data 2 marzo 2023 e dei relativi Allegati;
-- il Verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale di Roma relativo all'“Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio di domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023”;
-- il Verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale di Latina relativo all'“Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio di domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023”;
-- il Verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale di Viterbo relativo all'“Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio di domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023”;
-- il Verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale di Frosinone relativo all'“Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio di domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023”;
-- il Verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale di Rieti relativo all'“Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio di domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023”,
e per la correzione
del risultato delle operazioni per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del Lazio, svoltesi nei giorni 12 e 13 febbraio 2023, ai sensi dell'art. 130, comma 9, cod. proc. amm., con conseguente proclamazione a componente del Consiglio regionale del Lazio del signor T J B,
nonché per l'accertamento e la dichiarazione
che il signor T J B deve essere proclamato Consigliere regionale del Lazio a seguito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale del Lazio e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale del Lazio del 12 e 13 febbraio 2023.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da B T J il 13/4/2023:
per l'annullamento
del Verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'appello di Roma relativo all'“Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio di domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023” pubblicato in data 16 marzo 2023 e dei relativi Allegati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, di V P, di E B, di V S, di A S, di M C I e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2023 il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo, proposto ai sensi dell’art. 130 c.p.a., il sig. T J B ha impugnato il verbale dell’Ufficio Centrale Regionale del Lazio del 2.3.2023, deducendo quanto segue.
Espone di aver preso parte alle votazioni per l’elezione del Presidente della Giunta e per il rinnovo del Consiglio Regionale della Regione Lazio tenutesi il 12 e 13 febbraio 2023, in qualità di candidato nella lista “Lega – Salvini Premier”, nella Circoscrizione di Roma, ottenendo 11.276 voti di preferenza e classificandosi al terzo posto nella sua lista per numero di preferenze raccolte.
Secondo il ricorrente, alla Lega sarebbero dovuti spettare nella Circoscrizione di Roma tre seggi e, conseguentemente, egli avrebbe ottenuto di essere proclamato eletto.
Lamenta che, invece, l’Ufficio Centrale Regionale ha sottratto alla Lega il seggio che gli sarebbe spettato per aver erroneamente interpretando l’art. 6, comma 4, della l. reg. Lazio n. 2 del 2005, come novellato dall’art. 7 della l. reg. Lazio n. 10 del 2017 e per aver in conseguenza operato un illegittimo riequilibrio “geografico”.
Più precisamente, afferma che, in forza dell’art. 6, comma 4, della l. reg. Lazio 13 gennaio 2005, n. 2, come modificata dall’art. 7 della l. reg. Lazio 3 novembre 2017, n. 10, ciascuna Circoscrizione provinciale deve avere almeno un rappresentante eletto tra i 50 che compongono il Consiglio regionale;- l’UCR, invece, avrebbe erroneamente ritenuto che tale disposizione andasse interpretata nel senso che ogni Circoscrizione provinciale dovrebbe essere attributaria anche di almeno uno dei 10 seggi assegnati in base all’art. 6, commi 2 e 3, della medesima legge elettorale ai fini dell’assegnazione del premio di maggioranza;di conseguenza, è stata effettuata una (indebita) “correzione” per il riequilibrio territoriale nella distribuzione dei seggi da utilizzare quale premio di maggioranza, senza considerare che ogni Circoscrizione provinciale aveva già eletto uno (o più) candidati, così pienamente soddisfacendosi l’esigenza di equilibrio territoriale contemplata dalla legge.
A tal fine, riepiloga preliminarmente gli adempimenti posti in essere dall’Ufficio Regionale (ricognizione dei dati inviati dai vari Uffici circoscrizionali;calcolo dei quozienti circoscrizionali di tutte le Circoscrizioni;attribuzione dei seggi coi quozienti interi nelle varie Circoscrizioni;determinazione della cifra elettorale di ciascuna lista per ogni Circoscrizione;attribuzione dei seggi ai diversi gruppi di liste aventi il medesimo contrassegno nelle diverse Circoscrizioni);rileva come, in sede di attribuzione al livello circoscrizionale sulla base del metodo del quoziente naturale corretto (art. 15, comma 2, l. statale n. 108 del 1968), siano stati assegnati (alle liste che presentavano risultati “interi”) 29 seggi. Di questi, la maggioranza è stata assegnata alla Circoscrizione di Roma (tra essi, segnala il ricorrente, già due seggi sono stati assegnati alla Lega), ma anche altre Circoscrizioni hanno avuto assegnati seggi (in particolare: un seggio è stato assegnato nella Circoscrizione di Latina alla lista avente come contrassegno “Forza Italia Berlusconi”;un seggio è stato assegnato nella Circoscrizione di Frosinone alla lista avente come contrassegno “G M Fratelli d’Italia”;un seggio è stato assegnato nella Circoscrizione di Viterbo alla lista avente come contrassegno “G M Fratelli d’Italia”;un secondo seggio è stato assegnato nella Circoscrizione di Frosinone alla lista avente come contrassegno “Partito Democratico”), così che nessuna di esse è rimasta priva di almeno un rappresentante (“naturale”, ossia in esito all’attribuzione sulla base dei quozienti interi), ad eccezione della Circoscrizione di Rieti. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 15, commi 8 e 9, della l. n. 108 del 1968, l’UCR: - ha accertato che rimanevano 11 seggi da attribuire in sede di collegio unico regionale;- ha determinato per ciascuna lista il numero dei voti residuati e ne ha calcolato la somma (526.724);- ha determinato il quoziente elettorale regionale, pari a “47.887, risultante dalla divisione del numero 526.724 per 11” (la somma di tutti i voti residuati diviso il numero dei seggi ancora da distribuire);- ha assegnato alle singole liste i seggi in prima battuta con gli interi (5 seggi) e, successivamente, con i migliori resti (6 seggi). All’esito di tali operazioni è stata redatta la Tabella di p. 14 del verbale dell’UCR, in ragione della quale sono stati attribuiti ai gruppi di lista aventi il medesimo contrassegno gli 11 seggi da assegnare nel Collegio unico regionale nel modo che segue: - Forza Italia – 1 seggio;- Lista Civica Rocca – 1 seggio;- Lega – 1 seggio;- Fratelli d’Italia – 2 seggi;- Unione Centro Popolare per Rocca – 1 seggio;- Polo progressista 1 – seggio;- Movimento 5 Stelle – 1 seggio;- Azione - Italia Viva – 1 seggio;- Partito Democratico – 2 seggi.
A seguito di tali operazioni, l’UCR ha individuato le Circoscrizioni alle quali andavano assegnati gli 11 seggi da distribuire dopo che i primi 29 – come si è visto – erano stati assegnati in base ai quozienti “interi”. A tal fine, ai sensi dell’art. 6, commi 9 e 10, della l. n. 108 del 1968, è stato moltiplicato per 100 il numero dei voti residuati per singola lista in ogni Circoscrizione e lo si è diviso per il quoziente circoscrizionale (v. §5 del Verbale, pp. 17 sgg.). Ne è risultata l’assegnazione dei seguenti seggi: - 1 seggio a Forza Italia nella Circoscrizione di Roma;- 1 seggio alla Lista Civica Rocca nella Circoscrizione di Roma;- 1 seggio alla Lega nella Circoscrizione di Latina;- 2 seggi a Fratelli d’Italia, dei quali il primo nella Circoscrizione di Rieti e il secondo nella Circoscrizione di Latina;- 1 seggio alla Unione Centro Popolare per Rocca nella Circoscrizione di Roma;- 1 seggio al Polo progressista nella Circoscrizione di Roma;- 1 seggio al Movimento 5 Stelle nella Circoscrizione di Roma;- 1 seggio ad Azione Italia Viva nella Circoscrizione di Roma;- 2 seggi al Partito Democratico, dei quali il primo nella Circoscrizione di Latina e il secondo nella Circoscrizione di Viterbo.
Evidenzia il ricorrente che, a questo punto del procedimento, ogni Circoscrizione provinciale aveva avuto attribuito almeno un seggio, inclusa quella di Rieti: - 30 seggi sono stati attribuiti a Roma;- 2 seggi sono attribuiti a Latina (uno a FDI, l’altro a Forza Italia);- 2 seggi sono attribuiti a Frosinone (uno a FDI, l’altro al PD);- 1 seggio è attribuito a Rieti (FDI);- 1 seggio è attribuito a Viterbo (FDI). I.1.5.
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a), veniva proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta il candidato più votato, nella specie Francesco Rocca. Quanto ai seggi spettanti alle singole coalizioni (cfr. Tabella p. 37 del Verbale UCR): - ai gruppi di liste collegate al candidato alla Presidenza Rocca sono stati assegnati 23 seggi;- ai gruppi di liste collegate al candidato alla Presidenza D’Amato sono stati assegnati 13 seggi;- ai gruppi di liste collegate alla candidata alla Presidenza Bianchi sono stati assegnati 4 seggi.
In tutto, quindi, sono stati assegnati 40 seggi. Essendo pari a 50 il numero dei componenti del Consiglio Regionale, ne sono rimasti da assegnare, conseguentemente, 10. Tale assegnazione è intervenuta col meccanismo del “premio”, la cui unica funzione – come è noto – è garantire la governabilità della Regione.
A tal fine, infatti, la legge dispone che alla coalizione vincente sia garantito il 60% dei seggi (ciò che, nel caso di specie, corrisponde a 30 seggi sui 50 totali). Di conseguenza sono stati assegnati ulteriori 7 seggi ai gruppi di lista collegati al candidato Rocca.
Il ricorrente espone dunque che a tali fini, ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, lett. b), l. reg. n. 2 del 2005, si “divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste in questione per il numero dei seggi da ripartire” (nel caso di specie: 855.731 / 7: cfr. §8, pp. 40 sgg. del Verbale UCR). Con riferimento alla cifra elettorale di ciascun gruppo sono considerati anzitutto i quozienti interi e successivamente i più alti resti. In concreto, all’esito di tale operazione l’UCR ha assegnato un seggio ciascuno alle liste “Forza Italia”, “Lega” e “Lista Civica Rocca Presidente” e 4 seggi alla lista “Fratelli d’Italia”. La legge stabilisce che gli ulteriori 3 seggi da assegnare per arrivare a completare il numero dei seggi sono ripartiti tra i gruppi di lista collegati ai candidati Presidente “perdenti” (art. 6, comma 2, lett. c), l. reg. n. 2 del 2005). Di conseguenza, in concreto, sono stati assegnati 2 seggi al Partito Democratico e un seggio al Movimento 5 Stelle (§9 del Verbale).
Stabilito a quali gruppi di liste aventi il medesimo contrassegno devono essere assegnati i dieci seggi di cui al comma 2 dell’art. 6 della suddetta legge regionale, il successivo comma 3 dispone che “ Terminate le operazioni di cui al comma 2, l’Ufficio centrale regionale procede all’assegnazione alle liste circoscrizionali dei seggi spettanti a ciascun gruppo di liste. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale per 1, 3, 5, 7 ... sino a concorrenza del numero dei seggi assegnati al relativo gruppo di liste e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti in ordine decrescente disponendoli in graduatoria decrescente ”.
In concreto, lo svolgimento di tale operazione nelle ultime elezioni regionali per il Lazio è riportato al §11 del Verbale (pp. 49 sgg.). E dalla Tabella riepilogativa finale (p. 65) si evince che tutti i dieci seggi del “premio” sono stati assegnati alla Circoscrizione di Roma (peraltro con un ulteriore ed evidente errore materiale dell’UCR. Dalla Tabella a p. 53 del Verbale si evince infatti che, per il gruppo di liste di Fratelli d’Italia, il quarto seggio sarebbe spettato alla lista circoscrizionale di Latina, poiché la relativa cifra elettorale indicata era di voti 55.076, più alta della quarta cifra della Circoscrizione di Roma: 51.487). Prosegue il ricorrente riferendo che legge, a questo punto, prevede la verifica di cui al successivo comma 4 del più volte menzionato art. 6 della l. reg. n. 2 del 2005: “ Qualora le operazioni di assegnazione dei seggi di cui al comma 3 non determinino l’elezione di almeno un consigliere per circoscrizione, l’Ufficio centrale regionale, in ciascuna delle circoscrizioni per le quali difetta il predetto requisito, individua la lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggior cifra elettorale tra quelle collegate al candidato Presidente della Regione proclamato eletto e le attribuisce un seggio ”.
L’UCR avrebbe erroneamente interpretato tale disposizione, ritenendo che la verifica avrebbe dovuto interessare la distribuzione dei dieci seggi di “premio” (cioè di quelli individuati e assegnati ai sensi del comma 3): come si legge al §12 del Verbale (pp. 66 sgg.), premesso che “ le operazioni di cui al paragrafo 11 […] non hanno determinato l’assegnazione di almeno un seggio nelle seguenti Circoscrizioni: - Circoscrizione di Frosinone;- Circoscrizione di Latina;- Circoscrizione di Rieti;- Circoscrizione di Viterbo ” (p. 66), l’UCR assegnava alla lista Fratelli d’Italia i 4 seggi che dovevano essere assegnati a quelle Circoscrizioni provinciali;erroneamente venivano applicati anche i successivi periodi del comma 4 dell’art. 6, ove si stabilisce che “ È corrispondentemente sottratto il seggio attribuito, ai sensi del comma 2, lettera b), secondo, terzo, quarto e quinto periodo, con il resto o la cifra elettorale minore al gruppo di liste collegato al medesimo candidato Presidente e assegnato, ai sensi del comma 3, alla lista circoscrizionale con il minor quoziente, purché non vengano meno le condizioni per l’elezione di almeno un consigliere nella relativa circoscrizione. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui al comma 2, lettere c) e d), è sottratto il seggio attribuito con il resto o la cifra elettorale minore tra quelli delle liste collegate al medesimo candidato Presidente in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Nel caso in cui tutti i seggi spettanti alle liste collegate al candidato Presidente della Regione proclamato eletto siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, è corrispondentemente sottratto il seggio attribuito alla lista circoscrizionale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale ”. L’UCR, per operare un pretesamente necessario riequilibrio, ha sottratto quattro seggi, tutti precedentemente distribuiti nella Circoscrizione Roma, ai seguenti gruppi di lista (cfr. pp. 67 sgg. del Verbale): - Forza Italia;- “Lista Civica Rocca Presidente”;- “Lega Salvini Premier”;- FDI.
In conclusione: i) le liste di Forza Italia, Lega e Lista Civica Rocca hanno perso un seggio che invece sarebbe loro spettato, a vantaggio della lista di Fratelli d’Italia (cui sono stati attribuiti tutti e tre i seggi sottratti);ii) i dieci seggi di cui al comma 3 dell’art. 6 sono stati di conseguenza così distribuiti: - 1 seggio a FDI nella Circoscrizione Frosinone;- 1 seggio a FDI nella Circoscrizione Latina;- 1 seggio a FDI nella Circoscrizione Rieti;- 1 seggio a FDI nella Circoscrizione Viterbo;- 3 seggi a FDI nella Circoscrizione Roma;- 2 seggi al PD nella Circoscrizione Roma;- 1 seggio al M5S nella Circoscrizione Roma;iii) i seggi del Consiglio regionale del Lazio sono stati dunque così ripartiti territorialmente: - Roma: 35 seggi;- Frosinone: 3 seggi, di cui 2 a FDI e 1 al PD;- Latina: 3 seggi, di cui uno ciascuno a FDI, Lega e Forza Italia;- Rieti: 2 seggi, entrambi a FDI;- Viterbo: 2 seggi, entrambi a FDI. I.1.9.
Così facendo, secondo il ricorrente, l’UCR gli avrebbe illegittimamente sottratto il seggio spettantegli, in quanto avrebbe dovuto essere eletto proprio in considerazione dell’assegnazione alla Circoscrizione Roma del seggio (spettante alla Lega), trovandosi nella posizione più alta nella graduatoria delle preferenze raccolte dai candidati della Lega nella lista circoscrizionale della Provincia di Roma, al netto dei due seggi già assegnati in sede Circoscrizionale (p. 24 del verbale UCC di Roma).
Tanto premesso in punto di fatto, deduce in diritto il ricorrente che l’operato dell’UCR sarebbe violativo dell’art. 6 della l. reg. n. 2 del 2005, secondo cui il riequilibrio territoriale in favore delle Circoscrizioni provinciali debba essere fatto solo ove, all’esito di tutte le operazioni elettorali, una Provincia sia rimasta priva di rappresentanti, presupposto che, nel caso di specie, non si era verificato.
A sostegno della propria tesi, parte ricorrente adduce criteri di interpretazione letterale del citato art. 6, confortata dall’interpretazione logico-sistematica, dall’interpretazione teleologica, dall’interpretazione conforme a Costituzione e, per soprammercato, anche dall’esame dei lavori preparatori della l. reg. 3 novembre 2017, n. 10, che ha modificato la l. reg. n. 2 del 2005 (e dunque dalla volontà del legislatore regionale).
In particolare, quanto al primo profilo (interpretazione letterale), il comma 4 dell’art. 6 della l. reg. n. 2 del 2005, come novellato nel 2017, laddove dispone -al primo periodo - che “Qualora le operazioni di assegnazione dei seggi di cui al comma 3 non determinino l’elezione di almeno un consigliere per circoscrizione, l’Ufficio centrale regionale, in ciascuna delle circoscrizioni per le quali difetta il predetto requisito, individua la lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggior cifra elettorale tra quelle collegate al candidato Presidente della Regione proclamato eletto e le attribuisce un seggio” implica che il riferimento al comma 3 va collegato a quello che costituisce il punto di approdo delle operazioni elettorali fin lì svolte e di partenza delle successive: il legislatore regionale avrebbe cioè stabilito che l’UCR, pervenuto alle ultime fasi del procedimento di individuazione dei candidati da proclamare consiglieri regionali, sia tenuto a verificare se, all’esito delle precedenti fasi, una o più Circoscrizione provinciali risultino ancora sprovviste di “almeno” un seggio attribuito (sarebbe indicativo di ciò anche l’uso dell’avverbio “almeno”) e, ove l’unità sia stata già raggiunta nelle precedenti fasi, nessuna ulteriore attività (di riequilibrio) dovrebbe compiersi.
Sotto il profilo dell’interpretazione logico-sistematica, teleologica e conforme a Costituzione dell’art. 6, comma 4, della l. reg. n. 2 del 2005, deduce il ricorrente che lo scopo del comma 4 dell’art. 6 è garantire che ciascuna Circoscrizione provinciale sia rappresentata in Consiglio regionale in diretta attuazione dello Statuto regionale, il quale, da un lato, stabilisce genericamente che la Regione “garantisce l’eguaglianza di ogni componente della comunità laziale nell’esercizio dei diritti civili, sociali, economici e politici sanciti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea” (art. 6, comma 3) e, dall’altro, nello specifico, dispone all’art. 19 che “1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto. Ne fanno parte cinquanta consiglieri e il Presidente della Regione” e che “2. Il sistema elettorale è stabilito dalla legge regionale, approvata con la maggioranza dei componenti del Consiglio, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, in modo da garantire, comunque, la rappresentanza consiliare a ciascuna Provincia del Lazio”. Sia lo Statuto che la legge regionale, insomma, hanno correttamente ritenuto che una rappresentanza territoriale menomata, con interi territori provinciali privi di rappresentanti nel Consiglio Regionale del Lazio, avrebbe determinato una violazione del principio democratico, che impone di dare voce a tutti i territori. Ne deriverebbe che non sussisterebbe alcuna ragione per applicare quel meccanismo in sede di distribuzione dei dieci seggi di “premio” quando già tutte le Province hanno ottenuto, comunque, almeno un seggio;il riequilibrio a fini rappresentativi applicato ai seggi di “premio” risulterebbe ancor più assurdo perché quei seggi sono funzionalizzati a garantire non già la rappresentatività, bensì la governabilità;attribuendo (del tutto inutilmente) un ulteriore seggio a Circoscrizioni che – comunque – l’hanno già avuto in base alle operazioni precedenti non si applicherebbe, ma si stravolgerebbe il principio dell’equilibrio territoriale.
In una prospettiva più ampia, rileva il ricorrente che quella in esame è una legge sostanzialmente proporzionale, corretta con un premio di maggioranza assegnato al gruppo di liste collegate al candidato Presidente eletto;un premio variabile, perché non può essere superiore a 10 seggi e può essere anche di misura inferiore qualora i gruppi di liste collegate al Presidente eletto abbiano già raggiunto il 60% dei seggi. Tale essendo la struttura generale della legge, è evidente che il legislatore non avrebbe mai potuto logicamente nemmeno immaginare di prevedere una perequazione territoriale interna ai seggi di “premio”, perché ben potrebbe accadere che i seggi da distribuire in “premio” siano meno di cinque e ciò impedirebbe qualsiasi ripartizione territoriale.
Svolge poi analoghi argomenti in favore dell’interpretazione conforme a Costituzione, evidenziando come il metodo osservato dall’UCR porrebbe – ove fosse quella la volontà della legge regionale – un contrasto delle relative norme con gli artt. 3 e 48 Cost., sia pel profilo dell’irragionevolezza della disciplina, sia per quello della violazione del principio dell’eguaglianza del voto (il “peso” di ciascun voto di lista, infatti, dipenderebbe da fattori estrinseci e casuali).
Conclusivamente, la mancata proclamazione del ricorrente, in ragione della “sottrazione” del suo seggio per pretese esigenze di rappresentanza territoriale sarebbe dunque illegittima, perché: - viola gli artt. 3 e 6 della l. reg. n. 2 del 2005, che garantiscono la rappresentanza di tutte e cinque le Circoscrizioni provinciali attraverso un meccanismo di riequilibrio che opera sulla base delle operazioni elettorali di assegnazione di tutti e 50 i seggi che compongono il Consiglio regionale: - viola gli art. 3 e 19 dello Statuto regionale, in quanto applica in maniera irragionevole e illogica il principio della rappresentanza dell’intera comunità regionale;- viola gli artt. 1, 3 e 48 Cost. in quanto comprime senza adeguata giustificazione l’eguaglianza nell’esercizio del diritto di voto di tutti i componenti del corpo elettorale regionale.
Conseguentemente, i verbali di proclamazione degli eletti delle Circoscrizioni di Latina, Viterbo, Frosinone e Rieti devono essere corretti nella parte in cui hanno assegnato ciascuno un ulteriore seggio alla rispettiva Lista circoscrizionale “G M Fratelli d’Italia”, mentre il verbale di proclamazione degli eletti della Circoscrizione di Roma deve essere corretto con l’attribuzione di un ulteriore seggio alla lista circoscrizionale “Lega Salvini Premier” e l’inclusione del nome del Sig. T J B.
II.- In subordine, formula censure di illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 4, della l. reg. Lazio n. 2 del 2005 per violazione degli artt. 1, comma 2, 3 e 48 Cost., nonché degli artt. 6 e 19 dello Statuto regionale.
III.- In via ulteriormente subordinata, lamenta la violazione, per un differente profilo, dell’art. 6, commi 3 e 4, della l. reg. n. 2 del 2005: anche aderendo all’interpretazione sottesa all’operato dell’UCR, il risultato elettorale dovrebbe comunque essere corretto tramite assegnazione all’odierno ricorrente del seggio, essendo la tabella di p. 54 del verbale dell’UCR errata (e cioè viziata da evidente errore materiale), in quanto l’UCR ha assegnato il quarto seggio alla lista circoscrizionale di Roma con un quoziente di 51.487. È del tutto evidente, però, che 51.487 è cifra minore di 55.076, che è il primo quoziente di Latina: di conseguenza, parimenti errata risulta la tabella riepilogativa di p. 65, in cui si afferma che tutti e dieci i seggi assegnati ex art. 6, commi 2 e 3, sono assegnati alla Circoscrizione di Roma, mentre un seggio dovrebbe andare alla Circoscrizione di Latina;ma – osservando la comunque già censurata interpretazione sottesa all’operato dell’UCR - le Circoscrizioni che devono essere comunque attributarie di un seggio da recuperare sono solamente tre e non quattro, considerato che Latina riesce già ad ottenere un seggio in via di ordinaria attribuzione. Per individuare i seggi da sottrarre, ai sensi dell’art. 6, comma 3 (secondo cui si “sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti in ordine decrescente disponendoli in graduatoria decrescente. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio”) devono considerarsi i sette seggi in graduatoria decrescente di quoziente: 1) Lista circoscrizionale di Fratelli d’Italia - Roma con quoziente di 360.408;2) Lista circoscrizionale di Fratelli d’Italia - Roma con quoziente 120.136;3) Lista circoscrizionale di Fratelli d’Italia - Roma con quoziente di 72.082;4) Lista circoscrizionale di Lega - Roma, con un quoziente di 70.423 5) Lista circoscrizionale di “Forza Italia” di Roma, con un quoziente di 64.379;6) Lista circoscrizionale di Fratelli d’Italia - Latina con quoziente di 55.076;7) lista circoscrizionale di “Lista Civica Rocca Presidente” di Roma, con un quoziente di 21.435 (posta in ultima posizione anche perché attribuita secondo i maggiori resti e non secondo il quoziente intero ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), della l. reg. n. 2 del 2005).
Secondo il ricorrente, i tre seggi da riassegnare sarebbero: - il settimo, provvisoriamente assegnato alla Lista Civica Rocca Presidente di Roma;- il sesto, provvisoriamente assegnato alla Lista Fratelli d’Italia di Latina;- il quinto, provvisoriamente assegnato alla Lista circoscrizionale di “Forza Italia” di Roma. Il quarto seggio, da attribuire alla lista “Lega Salvini Premier” di Roma (e dunque al ricorrente), non sarebbe oggetto di sottrazione e riattribuzione.
Poiché, però, per garantire rappresentanza a una delle tre province scoperte (Rieti, Viterbo e Frosinone) se ne scoprirebbe una quarta (Latina), l’UCR osservava come indicato alle pp. 68 sgg.: “ constatato, sulla base del riepilogo di cui alla lettera B) del paragrafo 1), che il seggio in questione è l’unico assegnato nella circoscrizione … … … ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della l.r. n. 2/2005, individua il seggio assegnato alla lista circoscrizionale che, all’interno del medesimo gruppo di liste, ha ottenuto il quoziente immediatamente superiore a quello ottenuto dalla lista della circoscrizione di … … … a cui non è stato possibile sottrarre il seggio ”. La dicitura del verbale dà applicazione all’art. 6, comma 4, della l. reg. n. 2 del 2005: si deve scegliere, all’intero del medesimo gruppo di liste circoscrizionali, il seggio appena precedente. Nel caso di specie, dunque, si doveva rimanere all’interno del Gruppo di Liste circoscrizionali aventi contrassegno “G M – Fratelli d’Italia” e non quello attribuito alla Lega.
Con motivi aggiunti, il ricorrente ha successivamente impugnato il Verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’appello di Roma relativo all’“Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio di domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023” pubblicato in data 16 marzo 2023 e relativi Allegati.
Nel predetto verbale, l’UCR “ rilevato che il verbale del 2 marzo 2023 di questo Ufficio alla riga 4 della tabella di pagina 54 […] per mero errore materiale, figura il quoziente 51487 relativo alla circoscrizione di Roma, mentre come si ricava dalla tabella di pagina 53, il quarto quoziente in ordine decrescente è quello relativo alla circoscrizione di Latina, pari a 55076 ” e “ posto che tale svista non inficia la definitiva ripartizione del 10 seggi assegnati alle liste circoscrizionali ai sensi dell’articolo 6 della L.R. n. 2/2005, già correttamente rappresentata nell’originario prospetto riepilogativo di pagina 77 del verbale 283-AR del 3 marzo 2023 e, pertanto NULLA MUTA nel risultato elettorale finale ivi riportato ”, ha disposto che “ il Verbale Mod. 283-AR di questo Ufficio deve intendersi adeguato nelle pagine 42, 54, 65, 66, 67 e 70 a quelle rispettivamente allegate al presente provvedimento con l’attribuzione del quarto seggio del premio di maggioranza spettante al gruppo di liste denominato «G M Fratelli d’Italia» nella Circoscrizione di Latina, senza dover procedere alle operazioni svolte al paragrafo 12 del verbale, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della L.R. n. 2/2005, concernenti l’assegnazione e la corrispondente sottrazione di un seggio, rispettivamente, nelle circoscrizioni di Latina e di Roma ”.
Avverso il verbale impugnato con i motivi aggiunti vengono riproposte le medesime censure formulate in ricorso, dolendosi il ricorrente che l’Ufficio regionale, pur provvedendo alla correzione dell’errore che aveva evidenziato nel terzo motivo di ricorso, ha mantenuto l’errata “sottrazione” alla lista “Lega” della Circoscrizione di Roma del quarto seggio da utilizzare per il preteso riequilibrio territoriale, mentre il quarto seggio da riassegnare – sempre considerando l’errata prospettiva generale dell’UCR – avrebbe dovuto essere sottratto al gruppo di lista avente contrassegno “FDI”, in particolare all’ultimo seggio attribuito alla Circoscrizione Roma.
A tal fine precisa quanto segue.
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), primo periodo, della l. reg. n. 2 del 2005, “qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 60 per cento dei seggi assegnati al Consiglio, escluso quello del Presidente eletto, assegna tra i suddetti gruppi di liste un numero di seggi necessario a raggiungere tale consistenza e comunque nei limiti dei seggi ancora a disposizione”. Nel caso di specie i seggi da assegnare erano sette.
Il secondo periodo aggiunge che, “A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste in questione per il numero dei seggi da ripartire;nell’effettuare l’operazione trascura l’eventuale parte frazionaria del quoziente”. Il quoziente così determinato è pari a 122.247 (v. §8, p. 40, del verbale dell’UCR). Secondo i periodi successivi, l’Ufficio “Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti. […]”.
Nel caso di specie, il calcolo previsto dal terzo e dal quarto periodo è riportato nella tabella di cui al §8 del verbale dell’UCR, p. 41 che il ricorrente riproduce nel proprio testo (4 seggi per FdI, 1 seggio ciascuno per FI, Civica Rocca e Lega, 0 per le altre);al fine di assegnare i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste (determinati come dapprima indicato), ex art. 6, comma 3, l’UCR ha diviso “la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale per 1, 3, 5, 7 ... sino a concorrenza del numero dei seggi assegnati al relativo gruppo di liste” per poi scegliere, “tra i quozienti così ottenuti, i più alti in ordine decrescente disponendoli in graduatoria decrescente. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio. Se ad una lista circoscrizionale spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l’ordine dei quozienti”. Su tali basi, per il gruppo di liste “FI”, “Lista Civica Rocca Presidente”, e “Lega – Salvini Premier” la maggiore cifra elettorale (64.379, 21.435 e 70.423) corrispondeva alla Circoscrizione di Roma;per il gruppo di liste “G M Fratelli d’Italia”, cui spettano 4 seggi, la divisione della cifra elettorale è stata condotta per “1, 3, 5 “ e “7”. Mentre nel primo verbale (oggetto di ricorso) tale divisione conduceva alla ripartizione dei 4 seggi a Roma (con 360.408, 120.136, 72.082 e 51487) mentre Latina aveva la quarta maggiore cifra elettorale (55.076, maggiore di 51.487);nel verbale oggetto di motivi aggiunti, quest’ultimo dato veniva rettificato, conseguendone l’assegnazione di tre seggi per la lista FdI nella Circoscrizione di Roma ed uno in quella di Latina (pag. 54 del verbale come corretto);conseguentemente (pag. 65 del verbale come corretto) 9 seggi vengono assegnati alla Circoscrizione di Roma ed 1 a quella di Latina;per il “riequilibrio territoriale”, tre seggi vanno assegnati, uno per ciascuna, alle Circoscrizioni di Frosinone, Rieti e Viterbo (sempre in favore della Lista FdI nelle predette Circoscrizioni);le liste alle quali viene sottratto il seggio – ai fini del predetto riequilibrio – sono individuate (a pag. 67 “nuova”) nelle liste Forza Italia, Lista Civica Rocca Presidente e Lista Lega Salvini Premier.
Secondo il ricorrente, quest’ultima individuazione è priva di motivazione e di indicazione circa il metodo seguito.
Per individuare le liste dalle quali sottrarre i seggi riattribuiti alle Circoscrizioni per il riequilibrio (art. 6, comma 3) si “sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti in ordine decrescente disponendoli in graduatoria decrescente. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio”.
Secondo l’ordine decrescente, gli ultimi tre seggi da riassegnare (il settimo, il sesto ed il quinto) corrispondevano – rispettivamente – alla lista circoscrizionale di Roma “Rocca Presidente” (21.435), a quella di Latina “FdI” (con quoziente di 55.076);ed alla lista di Roma “FI” con quoziente di 64.379 (mentre il seggio cui il ricorrente aspira è il 4°, su Roma, con quoziente di 72.082).
Evidenzia il ricorrente che il seggio nr. 6 (Latina) non può essere sottratto perché è l’unico assegnato alla relativa circoscrizione (e per garantire la rappresentanza di Rieti, Viterbo e Frosinone si scoprirebbe Latina).
Secondo il ricorrente, si doveva operare ai sensi dell’art. 6, comma 3 della LR 2/2005 individuando il seggio assegnato alla lista circoscrizionale che, all’interno del medesimo gruppo di liste, ha ottenuto il quoziente immediatamente superiore a quello ottenuto dalla lista della circoscrizione cui non è stato possibile sottrarre il seggio: di conseguenza non il seggio nr. 4 (Lega) ma il seggio nr. 3 (sempre della circoscrizione di Roma (FdI con quoziente di 72.082), attribuito alla candidata M C I (al posto della quale, nel Consiglio Regionale, il ricorrente afferma che dovrebbe essere proclamato).
Si sono costituite la Regione Lazio, il Ministero dell’Interno ed i controinteressati meglio elencati in epigrafe, che resistono al ricorso ed ai motivi aggiunti, eccependone l’inammissibilità e l’infondatezza.
Le resistenti oppongono all’accoglimento del ricorso la inammissibilità del gravame in quanto il ricorrente ha agito “uti singuli” quando il meccanismo di assegnazione dei seggi che contesta ha, quali referenti, i “gruppi” di liste e dunque avrebbe dovuto essere contestato dai relativi rappresentanti e non da singoli candidati;nel merito, l’obiettivo del legislatore regionale di garantire la c.d. ‘rappresentanza territoriale’ passerebbe proprio attraverso la previsione di un seggio almeno garantito a ciascuna circoscrizione provinciale proprio in fase di distribuzione del premio di maggioranza ad ogni gruppo di liste unite nella coalizione che ha sostenuto il presidente eletto.
In particolare ove, come nel caso di specie, emerga la “scopertura” di una o più circoscrizioni, il legislatore regionale avrebbe predisposto un meccanismo di traslazione – il c.d. ‘scorrimento’applicato nella fattispecie – che condurrebbe, per l’appunto, a sottrarre i seggi alla circoscrizione più rappresentata per attribuirli a quelle sprovviste di eletti ma pur sempre nell’ambito della formazione del ‘premio di maggioranza’ previsto dall’art. 6, comma 4, della legge regionale.
In vista della celebrazione dell’udienza pubblica di discussione del ricorso, parte ricorrente ha depositato memoria con la quale, oltre a replicare all’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, insiste nelle richieste originariamente dedotte, soffermandosi in particolare sulla costituzionalità della normativa elettorale applicata;approfondendo ulteriormente le censure di irragionevolezza già mosse alla medesima con l’atto introduttivo;evidenziandone, in definitiva, l’effetto di sovra-rappresentazione dei territori laziali diversi dalla circoscrizione della Capitale che l’applicazione della stessa determinerebbe, con la conseguenza di penalizzare in maniera, asseritamente, del tutto ingiustificata, l’espressione della volontà degli elettori dell’area metropolitana romana al fine di realizzare un riequilibrio della rappresentanza dei territori nel caso di specie neppure necessario, giacché tutte le province laziali hanno conseguito, a seguito del riparto provinciale sulla base dei quozienti interi e di quello in sede di collegio unico regionale, sulla base dei più elevati resti, almeno un rappresentante in Consiglio Regionale.
All’udienza pubblica del 13 giugno 2023, le parti hanno trattato i rispettivi argomenti, domande ed eccezioni, in particolare replicando le resistenti alla memoria della ricorrente;quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso ed i motivi aggiunti sono infondati nel merito e ciò consente al Collegio di tralasciare le eccezioni processuali e di rito.
I) Con gli atti di gravame azionati il ricorrente si duole, nella sostanza, che l’ufficio centrale regionale, nell’espletamento dei compiti assegnatigli dall’art. 6 della L.R. n. 2/2005 – nel testo risultante per effetto delle modifiche apportate con L.R. n. 10/2017 – abbia illegittimamente ritenuto di dover garantire il riequilibrio su base territoriale della rappresentanza in Consiglio Regionale di tutte e 5 le circoscrizioni in cui è articolato il territorio della Regione Lazio (corrispondenti alla città metropolitana di Roma e alle altre 4 province di cui si compone la Regione) ancorché, a seguito della ripartizione dei 40 seggi prevista su base circoscrizionale – secondo il criterio dei quozienti interi – e su base regionale – in favore delle liste recanti i più alti resti – ciascun territorio provinciale fosse già rappresentato in Consiglio da almeno un eletto.
In altre parole, a parere del ricorrente, allorché la rappresentanza di tutti i territori in Consiglio sia stata già assicurata attraverso l’elezione di almeno un consigliere per ciascuna circoscrizione, non sarebbe necessario riconoscere almeno un seggio a ciascuna circoscrizione provinciale anche nell’ambito dei seggi che, per legge, devono essere assicurati al gruppo di liste collegate al candidato alla carica di Presidente della Regione risultato eletto ove tale gruppo non abbia conseguito una percentuale di seggi in Consiglio pari almeno al 60 percento.
Diversamente, procedendo comunque ad una sottrazione di seggi dalle circoscrizioni maggiormente beneficiate dalla ripartizione a quelle meno rappresentate, si determinerebbe, a suo parere, un’irragionevole e costituzionalmente ingiustificabile sovra-rappresentazione dei territori meno rappresentati.
Ove poi si ritenesse che a ciascuna circoscrizione provinciale spetti comunque almeno un seggio nell’ambito della quota di seggi occorrente a far raggiungere, al gruppo di liste collegate al candidato Presidente risultato eletto, il 60 percento dei seggi in Consiglio, il ricorrente contesta, poi, che a “cedere” seggi alle province sprovviste di rappresentanza debbano essere i territori che si siano visti beneficiare di ulteriori seggi a seguito dell’attribuzione di seggi in questione in quanto, a suo parere, l’art. 6, comma 4, della L.R. n. 2/2005 (sempre nel testo modificato dalla L.R. n. 10/2017) prevederebbe, in questo caso, che lo slittamento avvenga attingendo ai seggi assegnati, sempre al medesimo gruppo di liste, in sede di collegio unico regionale a seguito di ripartizione dei seggi circoscrizionali residui.
In subordine (secondo motivo), il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale della normativa evocata in causa per irragionevolezza e violazione dell’art. 3 Cost.
In ancor più gradata ipotesi (terzo motivo), deduce una questione di errata applicazione della (contestata) interpretazione delle norme di riferimento, meglio articolando la relativa censura nei motivi aggiunti.
II) Preliminarmente, osserva il Collegio che dall’esposizione della stessa parte ricorrente, risulta che, su 50 componenti del Consiglio Regionale del Lazio eletti in occasione delle elezioni svoltesi il 12 e 13 febbraio 2023, ben 35 provengono dalla circoscrizione di Roma e che le restanti quattro circoscrizioni (Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti) hanno espresso solamente 14 consiglieri (il rimanente seggio spettando, di diritto, al candidato Presidente risultato eletto).
Pertanto, non sussiste in concreto quel “vulnus” al valore costituzionale della rappresentanza “politica” che il ricorrente prospetta a fondamento delle tesi dedotte in ricorso (altresì considerato che, peraltro, ove si accedesse alla tesi suggerita in ricorso, la rappresentanza delle circoscrizioni provinciali diverse da quella romana risulterebbe ancor più ridotta), risultando un adeguato bilanciamento – conforme alle previsioni dello Statuto della Regione Lazio – tra la rappresentanza “politica” del Corpo Elettorale ed il correttivo costituito dalla rappresentanza “territoriale” delle singole circoscrizioni – ambiti provinciali.
III) Più precisamente, l’art. 19, comma 2, dello Statuto regionale del Lazio, infatti, si preoccupa di stabilire che il sistema per l’elezione del Consiglio Regionale deve assicurare “comunque, la rappresentanza consiliare a ciascuna Provincia del Lazio”.
E che tale finalità permei di sé anche la disciplina elettorale oggetto dell’odierno contenzioso è risultato interpretativo già acquisito dalla giurisprudenza di questo Tribunale con la sentenza n. 6835/2018.
In quell’occasione, infatti, questa Sezione ebbe ad osservare che “ Il riconoscimento del principio di rappresentanza territoriale, inoltre, (…), è funzionale a conferire concreta attuazione alla previsione dell’art. 19, comma 2 dello Statuto regionale che espressamente contempla la garanzia della rappresentanza consiliare a ciascuna provincia del Lazio ” e che “ come emerge dai lavori preparatori della l.r. n. 10 del 2017, il legislatore regionale, attraverso le modifiche introdotte, ha inteso perseguire due obiettivi: (…), e quello di garantire la c.d. “rappresentanza territoriale”, assicurando ad ogni circoscrizione elettorale almeno un seggio tra i dieci nei quali si sostanzia il premio in questione” (…) Quest’ultimo obiettivo è stato perseguito, nello specifico, attraverso la previsione del c.d. “slittamento” dei seggi nell’ipotesi in cui, come nella fattispecie, in fase di distribuzione su base circoscrizionale del premio di maggioranza ad ogni gruppo di liste unite nella coalizione che ha sostenuto il presidente eletto, emerga la “scopertura” di una o più circoscrizioni”.
Anche il giudice amministrativo d’appello, con la sentenza n. 817/2019, rilevò che “E’ questo il caso dell'articolo 6, comma 4 della 1.r. 2/2005 della cui applicazione qui si controverte e che - in diretta attuazione del citato articolo 19, comma 2, del nuovo Statuto, approvato con legge statutaria regionale n. 1 del 2004 - prevede un meccanismo di riequilibrio territoriale dei seggi per cui <<qualora le operazioni di assegnazione dei seggi di cui al comma 3 (si tratta della “assegnazione alle liste circoscrizionali dei seggi spettanti a ciascun gruppo di liste”) non determinino l'elezione di almeno un consigliere per circoscrizione, l'Ufficio centrale regionale, in ciascuna delle circoscrizioni per le quali difetta il predetto requisito, individua la lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggior cifra elettorale tra quelle collegate al candidato Presidente della Regione proclamato eletto e le attribuisce un seggio. È corrispondentemente sottratto il seggio attribuito, ai sensi del comma 2, lettera b), secondo, terzo, quarto e quinto periodo, con il resto o la cifra elettorale minore al gruppo di liste collegato al medesimo candidato Presidente e assegnato, ai sensi del comma 3, alla lista circoscrizionale con il minor quoziente, purché non vengano meno le condizioni per l'elezione di almeno un consigliere nella relativa circoscrizione>> ”.
D’altronde, non si può sottacere neanche come le disposizioni di cui si controverte rinvengono un precedente, espressivo della medesima ratio, anche nella formulazione della L.R. n. 2/2005 antecedente alle modifiche apportate con la L.R. n. 10/2017, il cui art. 3, nel disciplinare la formazione del c.d. ‘listino bloccato’, stabiliva che la predetta lista regionale fosse composta “ in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province della Regione ”, così evidenziando, ancora una volta, la necessità che i meccanismi correttivi volti ad assicurare una piena governabilità dell’amministrazione regionale fossero ispirati ad un adeguato criterio di rappresentanza territoriale.
Né le conclusioni raggiunte nei precedenti citati possono derubricarsi a meri obiter dicta ininfluenti nel caso di specie e, comunque, superati da circostanze sopravvenute che, all’evidenza, non sussistono.
Al contrario i principi ivi affermati, oltre a mantenere piena attualità, devono riconfermarsi anche per quanto attiene alle conseguenze giuridiche che i medesimi dispiegano in ordine ai restanti argomenti impiegati in ricorso.
Infatti, privo di fondamento è l’argomento letterale secondo il quale l’art. 6, comma 4, nella parte in cui stabilisce che “ nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui al comma 2, lettere c) e d), è sottratto il seggio attribuito con il resto o la cifra elettorale minore tra quelli delle liste collegate al medesimo candidato Presidente in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui ” esprimerebbe la necessità di verificare che l’integrale rappresentanza di tutte le circoscrizioni debba avere riguardo a tutti i seggi assegnati, tanto con il primo che con il secondo riparto.
A confutare tale interpretazione letterale, ritiene il Collegio di poter fare riferimento al precedente di questa Sezione poc’anzi menzionato con il quale, in proposito, veniva osservato che “ 6.4. Dalla piana lettura delle previsioni dell’art. 6 della l.r. n. 2 del 2005 s.m.i. emerge inequivocabilmente che il principio di rappresentanza territoriale ha permeato la definizione delle regole di riparto dei dieci seggi costituenti il premio di maggioranza.