TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-06-27, n. 202401995
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 27/06/2024
N. 01995/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02006/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2006 del 2023, proposto da
-OMISSIS-e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato A L R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di -OMISSIS-, datato 12.06.2023, con il quale è stata rigettata l'istanza codice pratica -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2024 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il provvedimento adottato in data 12.06.2023 la Prefettura di -OMISSIS- ha rigettato l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal sig. -OMISSIS- in favore del sig. -OMISSIS-sulla base del parere negativo espresso dalla Questura di -OMISSIS-, parere motivato con la condanna alla pena di sette mesi di reclusione riportata dal lavoratore in data 24.9.1996, per i reati di cui agli artt. 73, c. 5, d.P.R. n. 309/1990 e 495 c.p.
Con il ricorso in epigrafe i sig.ri -OMISSIS-e -OMISSIS- hanno domandato l’annullamento del provvedimento per i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 394/1999, dell’art. 103 del d.l. 34/2020 - carenza e insufficienza di motivazione - falsità nel provvedimento a supporto del rigetto.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.
Con ordinanza n. 1080/2023 il Tribunale, in accoglimento dell’istanza cautelare, ha sospeso il provvedimento ai fini di un motivato riesame a cui, però, l’amministrazione non ha provveduto.
All’udienza del 29 maggio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Con un unico motivo di ricorso viene dedotta l’illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione: l’amministrazione si sarebbe limitata a ritenere ostativa una condanna riportata nel lontano anno 1996, senza effettuare un’indagine in concreto sulla pericolosità del lavoratore e senza considerare l’avvenuta presentazione di una domanda di riabilitazione.
Il motivo è fondato.
Con sentenza n. 43 del 19.3.2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 103, comma 10, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui, nel prevedere tra le ipotesi ostative alla procedura di emersione, i «reati inerenti agli stupefacenti», non esclude il reato di cui all’art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Questa pronuncia di incostituzionalità rende la norma inefficace ex tunc e quindi estende la sua invalidità a tutti i rapporti giuridici pendenti (Cons. Stato, Sez. VI, 11 marzo 2015, n. 1261), dunque anche al presente giudizio, che ha ad oggetto un provvedimento che fonda la valutazione di pericolosità sulla condanna per il reato di cui all’art. 73, c. 5, d.P.R. n. 309/1990, riportata dal sig. -OMISSIS-in data 24.9.1996.
La valutazione di pericolosità sociale non è giustificata neppure dalla condanna per il reato di cui all’art. 495 c.p., che non è automaticamente ostativa, trattandosi di un reato per il quale è previsto l’arresto facoltativo in flagranza, così come previsto all’art. 103, c. 10, lett. d), d.l. n. 34/2020.
Per le ragioni esposte il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto.
La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.