TAR Roma, sez. 5T, sentenza 2023-12-18, n. 202319167

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5T, sentenza 2023-12-18, n. 202319167
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202319167
Data del deposito : 18 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/12/2023

N. 19167/2023 REG.PROV.COLL.

N. 08447/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8447 del 2023, proposto da Fondazione Nazionale Sicurezza Rubes Triva, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l’annullamento,

previa sospensiva dell’efficacia,

a) del Provvedimento rubricato al n. 0004062 del Registro Ufficiale, emesso e comunicato in data 05.04.2023, a firma del Direttore della Direzione Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ed avente ad oggetto “ Istanza di iscrizione nel Repertorio degli Organismi Paritetici di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 171 del 2022 – Comunicazione di rigetto dell’istanza - Fondazione Nazionale Rubes Triva ”, comprensivo di parere allegato (All. 1);

b) di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale;

nonché per il riconoscimento del diritto della Fondazione Nazionale Rubes Triva ad essere iscritta nel Repertorio degli Organismi Paritetici di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 171 del 2022;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2023 il dott. R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato in data 31 maggio 2023 e depositato in data 6 giugno 2023, la Fondazione Nazionale Sicurezza Rubes Triva, premesso di aver svolto sin dalla sua costituzione tutte le attività tipiche degli organismi paritetici in materia di salute e sicurezza, ai sensi degli artt. 2 e 51 del d.lgs. n. 81/2008, e/o degli enti bilaterali, nonchè di essere comunque in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge a tal fine, ha impugnato il provvedimento, comprensivo del parere allegato, di rigetto della propria istanza di iscrizione nel Repertorio degli Organismi paritetici istituito con il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 171 del 2022.

Con un primo articolato motivo di ricorso, ha censurato l’erronea valutazione che il Ministero avrebbe fatto in ordine alla insussistenza del requisito della maggiore rappresentatività comparativa, necessario ai fini dell’iscrizione nel repertorio, sollevando plurime censure di violazione di legge, eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione, irrazionalità manifesta.

In particolare, ha dedotto in sintesi che: a) tale requisito della maggiore rappresentatività comparativa non è previsto dalla legge per tutte le associazioni che compongono l’organismo richiedente l’iscrizione, essendo sufficiente che sussista in capo ad una sola di esse;
b) in ogni caso, tale rappresentatività sussiste, perché già riconosciuta dal Ministero in altra occasione (costituzione fondi bilaterali di solidarietà);
c) i vari requisiti previsti dal d.m. n. 171/2022 sono meri indici di rappresentatività, non elementi cumulativi che devono sussistere tutti indefettibilmente;
d) in ogni caso, la mancanza del requisito relativo alla percentuale di lavoratori a cui si applica il c.c.n.l. è arbitraria, in quanto non si comprende il calcolo effettuato dall’amministrazione, oltre a non essere indicata quella con la maggiore percentuale;
e) ad ogni modo, la suddetta percentuale è maggiore in capo alle due associazioni escluse rispetto alle altre associazioni riconosciute come maggiormente rappresentative;
f) pur non contestando che le associazioni escluse non hanno sedi nella maggioranza delle province italiane, tuttavia afferma che hanno sedi nella maggioranza delle Regioni, evidenziando in ogni caso che tale criterio è un mero indice da valutare unitamente a tutti gli altri;
g) il Ministero ha omesso di predeterminare a monte i criteri selettivi da utilizzare per la valutazione del requisito della rappresentatività in questione, con conseguenti effetti irrazionali quali l’iscrizione dell’organismo paritetico della provincia di Varese, che è costituito da associazioni di livello locale e non nazionale.

Con un secondo motivo di ricorso, ha eccepito l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge (art. 51, comma 4, d.lgs. n. 81/2008), assumendo che il diritto all’iscrizione nel repertorio degli organismi paritetici discenderebbe in ogni caso dall’essere la parte ricorrente anche un ente bilaterale.

Con apposita memoria si è costituito il Ministero che ha chiesto il rigetto del ricorso.

All’odierna udienza pubblica, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. – Innanzitutto, occorre richiamare la disciplina normativa di riferimento.

Il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), al suo art. 2 (Definizioni), dispone che gli “ organismi paritetici ” sono “ organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;
lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia;
ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento
” (art. 2, comma 1, lett. ee).

Il successivo art. 51 (Organismi paritetici) del medesimo decreto legislativo, dopo aver stabilito che gli organismi paritetici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee) sono costituiti a livello territoriale (art. 51, comma 1), aggiunge che “ Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ” (art. 51, comma 1- bis , comma introdotto dal d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. con modif. dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215).

In attuazione del suddetto art. 51, comma 1- bis , è intervenuto quindi il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 171 dell’11 ottobre 2022, che al suo art. 2 ( Criteri identificativi per l’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici ) ha disposto, per quanto qui interessa, quanto segue:

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. ee), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, gli organismi paritetici sono costituiti per iniziativa di una o più associazioni sia dei datori di lavoro che dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. Per l’iscrizione nel Repertorio di cui all’articolo 1 del presente decreto, l’organismo paritetico deve possedere i seguenti requisiti:

a) essere costituito da almeno una o più associazioni sindacali dei datori di lavoro ed una o più associazioni dei lavoratori firmatarie, purché non per mera adesione, di almeno un contratto collettivo nazionale di lavoro applicato alle aziende del sistema di riferimento dell’organismo paritetico.

b) essere costituito da associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori la cui rappresentatività, ai sensi del comma 1, è valutata sulla base dei seguenti requisiti: i) la presenza di sedi in almeno metà delle province del territorio nazionale, distribuite tra nord, centro, sud e isole;
ii) la consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato;
iii) il numero complessivo di CCNL sottoscritti;
iv) i maggiori indici pubblici percentuali del numero dei lavoratori cui viene applicato il CCNL dalle aziende del sistema di riferimento dell’organismo paritetico, ove disponibili.

c) essere prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sulla applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro […]”.

Infine, il successivo art. 4, comma 2, del citato d.m. n. 171/2022, ha precisato che “ L’iscrizione è subordinata al previo parere obbligatorio, in ordine alla rappresentatività dell’organismo paritetico richiedente e al possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1 e comma 2, lettere a), b) c), della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali ”.

Nel caso di specie, tale parere obbligatorio, a cui il provvedimento impugnato sostanzialmente rinvia (doc. 1 del ricorso), ha ulteriormente specificato, in ordine al carattere della rappresentatività dell’organismo, che “ per quanto attiene ai requisiti previsti dall’articolo 2, comma 2, lettera b) il loro possesso deve essere verificato in relazione alle singole organizzazioni che compongono l’organismo paritetico che richiede l’iscrizione nel registro, mentre quelli di cui alle lettere a) e c) si riferiscono direttamente all’organismo paritetico nella sua individualità ”.

2. – In altri termini, la legge, dopo aver stabilito che gli organismi paritetici possono essere costituiti “ a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ” (art. 2, comma 1, lett. ee), d.lgs. n. 81/2008), ha poi demandato (ex d.l. 21 ottobre 2021, n. 146) ad un apposito decreto ministeriale il compito di istituire un repertorio di tali organismi “ previa definizione dei criteri identificativi ” (art. 51, comma 1- bis , d.lgs. n. 81/2008).

Tali criteri identificativi sono stati definiti dall’art. 2 del d.m. n. 171/2022 che, dopo aver riprodotto testualmente la disposizione di legge (art. 2, comma 1, lett. ee), d.lgs. n. 81/2008) in ordine alla necessaria maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale, ha poi precisato che tale rappresentatività “ è valutata sulla base dei seguenti requisiti: i) la presenza di sedi in almeno metà delle province del territorio nazionale, distribuite tra nord, centro, sud e isole;
ii) la consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato;
iii) il numero complessivo di CCNL sottoscritti;
iv) i maggiori indici pubblici percentuali del numero dei lavoratori cui viene applicato il CCNL dalle aziende del sistema di riferimento dell’organismo paritetico, ove disponibili
” (art. 2, comma 2, lett. b), d.m. n. 171/2022).

3. – Orbene, il provvedimento impugnato, facendo applicazione dei suddetti criteri previsti dal decreto ministeriale (art. 2), ha riscontrato la sussistenza del solo requisito di cui alla lett. a) in capo all’organismo paritetico (essere firmatario, non per mera adesione, di almeno un contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nel settore di riferimento), mentre ha ritenuto insussistenti sia il requisito della maggiore rappresentatività di cui alla lett. b) in capo a due associazioni che compongono l’organismo paritetico, per mancanza di sedi in almeno metà delle province del territorio nazionale (lett. b), punto i) e sia il requisito di cui alla lett. c) in capo all’organismo paritetico (essere prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sulla applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

3.1. – A tal riguardo, peraltro, deve ritenersi che, nonostante la diversa interpretazione dell’atto impugnato fornita dalla parte ricorrente, la prospettata carenza del requisito di cui al punto iv), della medesima lett. b) dell’art. 2, non costituisca una autonoma ragione del diniego (cfr. pag. 13 del ricorso: “ sembrerebbe, che «l’indice pubblico percentuale del numero dei lavoratori cui viene applicato il CCNL dalle aziende del sistema di riferimento dell’organismo paritetico - di cui all’articolo 2, comma 2, lett. b), punto iv), del D.M. n. 171/2022”, pari al 24,65% per Utilitalia e al 12,69%, per Fiadel, sarebbe insufficiente» ”).

In realtà, il provvedimento impugnato si limita ad elencare i vari dati, tra cui anche le suddette percentuali, senza però esternare una specifica ed autonoma valutazione di essi in senso positivo o negativo, con la conseguenza di dover escludere che tale circostanza sia stata posta dall’amministrazione a fondamento del provvedimento sfavorevole.

3.2. – Il diniego dell’iscrizione nel repertorio, quindi, si fonda su due distinte ragioni:

1) insussistenza del requisito della maggiore rappresentatività per mancanza di sedi in almeno metà delle province del territorio nazionale (art. 2, comma 2, lett. b), punto i), d.m. n. 171/2022), in capo a due associazioni che compongono l’organismo paritetico, avendo ritenuto, in particolare, che “ UTILITALIA non raggiunge la distribuzione territoriale richiesta dal DM n. 171/2022 e, più precisamente, la copertura di almeno la metà delle province italiane (almeno 54 su complessive 107 province) ” e che “ FIADEL non raggiunge la distribuzione territoriale richiesta dal DM n. 171/2022 con la presenza in 28 province italiane (necessarie almeno 54) distribuite su tutto il territorio nazionale ”.

2) insussistenza del requisito dell’essere istanza di riferimento per le controversie in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 2, comma 2, lett. c), d.m. n. 171/2022) in capo all’organismo paritetico, in quanto “ non si rinviene esplicita indicazione, nei suoi atti costitutivi, che l’Organismo paritetico Ente Bilaterale

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