TAR Latina, sez. I, sentenza 2010-07-22, n. 201001203

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2010-07-22, n. 201001203
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 201001203
Data del deposito : 22 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00932/2002 REG.RIC.

N. 01203/2010 REG.SEN.

N. 00932/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 932 del 2002, proposto da:
Ditta D'Arpino P. e Pantano A. Sas, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall'avv. R B, con domicilio eletto in Latina, presso l’Avv. Colletta via Umberto n. 100;

contro

Ministero Beni Culturali ed Ambientali, in persona del Ministro p. t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi,12;
Comune di Isola del Liri, in persona del Sindaco p. t., non costituito;

per l'annullamento

del D. M. del 10.5.2002, notificato il 15.5.2002, con il quale il Sovrintendente per i Beni Ambientali e Architettonici per il Lazio ha annullato il provvedimento del Sindaco del comune di Isola del Liri n. 047/2001 del 17.12.2001, con cui veniva espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 151 del T.U. n. 490/99, al rilascio di concessione in sanatoria del manufatto realizzato dalla ditta ricorrente e distinto in catasto al foglio 17 map. 711 (fabbricati ), 24, 297, 363, 364, 365 (terreni);

del provvedimento del Sindaco del Comune di Isola del Liri n. 3883/02 del 30.4.2002, con il quale è stata sospesa l’efficacia della concessione in sanatoria rilasciata in data 15.4.2002.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero Beni Culturali ed Ambientali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10/06/2010 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato il 1° luglio 2002 e depositato il successivo giorno 25, la ditta D’Arpino P. &
Pantano A. s.a.s. – premesso di avere realizzato, in assenza di concessione edilizia, un capannone in struttura portante in ferro coperto da lamiere e di avere presentato domanda di condono ex L. 724/94 - ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, con il quale il Sovrintendente per i Beni Ambientali e Architettonici per il Lazio ha annullato il parere rilasciato ex art. 32 L. 47/85 dal Sindaco del comune di Isola del Liri al rilascio della concessione in sanatoria del manufatto, ritenendolo viziato da eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione e da violazione di legge perché in contrasto con gli articoli 145 e 146 del T.U. 490/99.

2) In particolare, l’Amministrazione statale ha rilevato che il manufatto in questione (capannone di ml. 20 x 8 x alt. 4,75) ricade in area dichiarata di notevole interesse ex L. 1497/39 ai sensi dell’art. 146 lett. c) del T.U. 490/99, sottoposta a vincolo assoluto di inedificabilità ex art. 6 delle N.T.A. del P.T.P. n. 12 della Regione Lazio, in base al quale “i corsi d’acqua e le relative fasce di rispetto devono essere mantenuti integri e inedificati per una profondità di metri 150 per parte”.

3) A sostegno del gravame la ricorrente deduce le seguenti censure:

I) Violazione dell’art. 151 del T.U. n. 490/99. Eccesso di potere. Sviamento.

Il provvedimento ministeriale è illegittimo siccome adottato oltre il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall’art. 151 comma 4 del D.L.vo 490/99.

L’Amministrazione resistente, infatti, in data 18.2.2002 ha richiesto pretestuosamente atti per documentare informazioni di cui era già in possesso (ubicazione del manufatto all’interno della fascia protetta di 150 metri dai corsi d’acqua) con il solo scopo di interrompere il termine di decadenza per la propria pronuncia sul parere favorevole rilasciato dal Comune di Isola del Liri.

Inoltre, il decreto non è stato formalmente notificato nei sessanta giorni, posto che il Comune ha trasmesso ai ricorrenti solo la fotocopia del testo del provvedimento e non l’originale.

II) Incompetenza. Travisamento. Sviamento. Eccesso di potere.

L’Amministrazione statale motiva il disposto annullamento sulla base di valutazioni esclusivamente di merito che travalicano il potere ad essa attribuito dall’ordinamento, consistente in un mero controllo di legittimità.

III) Illegittimità del provvedimento di sospensione n. 3883 del 30.4.2002 del Comune di Isola del Liri. Omessa motivazione. Eccesso di potere.

Nelle more della pronuncia del Ministero, il Comune ha rilasciato alla ricorrente la concessione in sanatoria, che poi ha ritenuto di sospendere con un atto atipico e quindi illegittimo.

4) In data 7 giugno 2010, si è costituito in giudizio il Ministero dei Beni Culturali.

5) Alla pubblica udienza del 10 giugno 2010, la causa è stata riservata per la decisione.

6) Il ricorso è infondato.

7) La questione sottoposta all’attenzione del Collegio riguarda, nella sostanza, la legittimità della decisione del Ministero resistente di richiedere ulteriori documenti ai fini dell’esercizio del potere di controllo sul parere favorevole al condono, rilasciato dal Comune di Isola del Liri ai sensi dell’art. 32 della L. 47/85.

Tale richiesta è contenuta nella nota 18.2.2002 indirizzata ai ricorrenti, e indica il certificato di destinazione urbanistica con attestazioni vincolistiche e il certificato di distanza del fabbricato dal corso d’acqua tutelato.

Si tratta di due documenti essenziali al fine di valutare la correttezza – sotto il profilo della legittimità - della valutazione operata dal Comune che ha ritenuto di rilasciare parere favorevole pur in presenza del vincolo assoluto di inedificabilità che insiste sulla fascia di 150 metri dai corsi d’acqua, come previsto dall’art. 6 delle NTA del PTP n. 12 sub ambito 12/1.

Infatti, nel menzionato parere rilasciato dal Comune con la nota in data 17.12.2001, viene richiamata l’esistenza del vincolo assoluto di inedificabilità e, ciò nonostante, viene espresso parere favorevole alla sanatoria del manufatto abusivo.

E’ evidente, quindi, che l’Amministrazione statale legittimamente ha ritenuto di dover acquisire tutti gli elementi necessari prima di pronunciarsi sull’argomento, anche in considerazione della gravi conseguenze che si andavano a riflettere sull’interesse della ditta ricorrente.

8) L’intervento del Ministero si è mantenuto entro i confini della valutazione di legittimità del parere del Comune e, quindi, anche sotto tale profilo, è immune dalla censura dedotta dalla ricorrente.

9) Destituita di fondamento è anche la contestata comunicazione della fotocopia del provvedimento impugnato a mezzo fax, posto che l’invio della fotocopia in luogo di un documento originale è idoneo ad assolvere gli oneri di comunicazione a carico dell’Amministrazione.

10) L’illegittimità del parere favorevole rilasciato ex art. 32 L. 47/85 dal Comune sulla domanda di condono dei ricorrenti, si riflette sulla legittimità della concessione in sanatoria rilasciata con il provvedimento in data 15.4.2002 e rende superflua la valutazione in ordine alla legittimità della sospensione della stessa, considerato l’obbligo del Comune di intervenire in autotutela con la rimozione del provvedimento.

11) In conclusione, quindi, il ricorso deve essere respinto siccome destituito di giuridico fondamento.

12) Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

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