TAR Bari, sez. I, sentenza 2009-02-17, n. 200900321

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2009-02-17, n. 200900321
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 200900321
Data del deposito : 17 febbraio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00871/2004 REG.RIC.

N. 00321/2009 REG.SEN.

N. 00871/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 871 del 2004, proposto da Iris s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti G M e G M, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni, 210;

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. F P, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Venezia, 14;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nota della Regione Puglia - Assessorato alla Sanità, n. prot. 24/28276/2 del 10.2.2004, di diniego dell’autorizzazione al trasferimento nella nuova struttura in Rodi Garganico alla via P. Nenni n. 2 dell’attività di assistenza sanitaria svolta dalla società ricorrente;

ove occorra, della delibera di Giunta regionale n. 1412/2002, nella parte in cui subordina ad autorizzazione regionale anche il trasferimento presso immobile limitrofo di una struttura sanitaria già autorizzata, senza aumento di posti letto e/o attivazione di funzioni sanitarie aggiuntive e/o modifica delle tipologia di disciplina e/o modifica di altre funzioni sanitarie già autorizzate;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Savio Picone e uditi nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2009 i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. La società ricorrente svolge, in regime di accreditamento provvisorio, attività di assistenza sanitaria in favore di pazienti affetti da patologie cardiache, polmonari e vascolari.

Con deliberazione consiliare n. 14 del 17.5.2001, il Comune di Rodi Garganico concedeva in locazione alla Iris s.r.l. un immobile sito in via Nenni, adiacente alla struttura nella quale essa svolgeva l’attività. Lo stesso Comune, in data 13.9.2001, rilasciava la concessione edilizia per i lavori di adeguamento dell’edificio.

Conclusi i lavori, ed ottenuti i pareri favorevoli della ASL FG/1 e del Comando dei VV.FF. di Foggia, in data 11.12.2003 la Iris s.r.l. richiedeva alla Regione Puglia l’autorizzazione al trasferimento presso la nuova struttura.

Con il provvedimento impugnato, la Regione riscontrava negativamente l’istanza, così motivando: “… Il trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate rientra nel regime autorizzativo per la realizzazione di nuove strutture (DGR n. 1412 del 30/09/02). L’autorizzazione all’esercizio, di competenza regionale, nella fattispecie non può essere rilasciata poiché, dalla documentazione allegata all’istanza, risulta che il Comune di Rodi Garganico ha emesso, peraltro senza aver richiesto il previsto parere di compatibilità di questo Settore Regionale, la concessione edilizia per l’adeguamento della struttura preesistente come casa di cura, in data 13/09/01, ossia in data posteriore all’entrata in vigore della L.R. n. 28 del 22/12/00”.

La ricorrente impugna il diniego emesso dalla Regione Puglia deducendo, con unico articolato motivo di censura, violazione e falsa applicazione dell’art.

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