TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-11-25, n. 202402792
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 25/11/2024
N. 02792/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01171/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1171 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato E M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco 63 (Palazzo ex Rea), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente alla rideterminazione dell’assegno ad personam riassorbile conferito ex art. 8, comma 1, lett. a), n. 2 l. 124/2015, nonché ex art. 12, comma 5, d.lgs. 177/2016, mediante l’inclusione di tutte le voci retributive fisse e continuative della precedente retribuzione quale appartenente al -OMISSIS- e, nello specifico, delle indennità di -OMISSIS-, dell’indennità di -OMISSIS-e dell’emolumento fisso aggiuntivo di polizia;
e per la conseguente condanna
delle amministrazioni resistenti al pagamento delle differenze retributive maturate medio tempore , dal 1° luglio 2017 sino al momento dell’effettivo pagamento, oltre interessi legali, con scorporo dei successivi ed eventuali riassorbimenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2024 il dott. L E R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente è un ex appartenente al -OMISSIS-, transitato nel -OMISSIS- - e, nello specifico, all’interno dei ruoli speciali -OMISSIS- (-OMISSIS-) - a seguito della riorganizzazione operata dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177, in attuazione della delega di cui alla l. 7 agosto 2015, n. 124.
2. La legge delega “ in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ” (l. 124/2015, c.d. “legge Madia”) aveva, infatti, previsto che il -OMISSIS- potesse essere assorbito in altre Forze di polizia, con transito del relativo personale nelle competenze e qualifiche corrispondenti a quelle di provenienza, “ ferma la corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione” (cfr. art. 8, comma 1).
2.1. Il decreto attuativo (d.lgs. 177/2016) ha quindi sancito il definitivo scioglimento del -OMISSIS- (art. 1), assorbito nell’Arma dei Carabinieri ad eccezione di talune specifiche competenze. In particolare, sono state attribuite al -OMISSIS- le funzioni - svolte dall’odierno ricorrente - “ -OMISSIS- ” (art. 7, comma 1).
2.2. Il predetto decreto ha ribadito, inoltre, che “ al personale assegnato al -OMISSIS- … compete, a decorrere dall’effettivo transito, l’assegno ad personam di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della legge ” (art. 12, comma 5).
3. Per effetto delle citate disposizioni di legge, il ricorrente è stato inquadrato, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, nel -OMISSIS-, ove riveste la qualifica di «capo squadra esperto» in qualità di «specialista-OMISSIS-, tecnico -OMISSIS-» , funzioni corrispondenti a quelle di «specialista-OMISSIS-, equipaggio fisso -OMISSIS-» precedentemente svolte presso il -OMISSIS-.
3.1. Egli rappresenta, però, di percepire nella nuova posizione (a partire dalla mensilità di luglio 2017) una retribuzione inferiore a quella precedentemente goduta (ed effettivamente spettante secondo le disposizioni che disciplinano il transito) a causa di un’erronea determinazione dell’assegno ad personam di cui agli artt. 8, comma 1, della l. 124/2014 e 12, comma 5, del d.lgs. 177/2016.
3.2. Nella relativa base di calcolo, infatti, non sono stati inclusi taluni emolumenti percepiti presso il -OMISSIS-, che costituirebbero senz’altro “ voci retributive fisse e continuative” , da includersi nell’assegno ad personam . Si tratta, in particolare, delle “indennità -OMISSIS-” (di cui all’art. 5 della l. 23 marzo 1983, n. 78), “di -OMISSIS-” (art. 6, l. 78/1983) e “di pronto intervento aereo” (art. 13, l. 78/1983) confluite all’interno della base di calcolo dell’assegno nella sola misura pari al c.d. “trascinamento” previsto dalla stessa legge 78/1983, nonché dell’ “emolumento fisso aggiuntivo di polizia” (art. 52, comma 2, del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164), del tutto escluso dall’assegno ad personam .
3.3. Per l’effetto, l’assegno percepito dal ricorrente risulta - secondo l’ultimo cedolino - pari a circa 967,70 € lordi ed è quindi inferiore alle indennità godute prima del transito, che garantivano una quota-parte di retribuzione pari a 1.182,70 € lordi.
4. Il ricorrente domanda, pertanto, l’accertamento del proprio diritto a percepire un assegno ad personam riassorbibile che includa le voci stipendiali predette, con conseguente condanna delle amministrazioni intimate al pagamento delle differenze retributive maturate a partire dal 1° luglio 2017, oltre interessi.
4.1. Lamenta, infatti, l’illegittimità dell’attuale determinazione dell’assegno, per i seguenti motivi:
I. « Violazione dell’art. 8 della l. 124/2015 – Violazione dell’art. 12 del d.lgs. 177/2016 – Eccesso di potere per sviamento – Elusione della normativa e dei principi fondanti », perché tutte le voci retributive di cui si è detto sono componenti ordinarie del trattamento economico del dipendente, destinate a compensare specifiche professionalità e specializzazioni (esercitate anche nel Corpo di destinazione), e avrebbero quindi dovuto essere computate nell’assegno