TAR Brescia, sez. I, sentenza 2009-03-05, n. 200900529
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Testo completo
N. 00529/2009 REG.SEN.
N. 00684/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 684 del 2007, proposto da:
C A Srl, rappresentato e difeso dall'avv. F N, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Cadorna, 7;
contro
A.N.A.S. Spa, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distr.le dello Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6 (Fax=030/41267);
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- DELLA NOTA DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO IN DATA 19/4/2007, RECANTE LA CONFERMA DEL DINIEGO SULL’ISTANZA DI RILASCIO DI 25 AUTORIZZAZIONI ALL’ISTALLAZIONE DI ALTRETTANTI CARTELLI PUBBLICITARI LUNGO LA S.S. 38 ED IL DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE PER 4 ULTERIORI CARTELLI;
- DELLA NOTA DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO IN DATA 19/3/2007, DI DINIEGO SULL’ISTANZA DI RILASCIO DI 25 AUTORIZZAZIONI ALL’ISTALLAZIONE DI CARTELLI PUBBLICITARI LUNGO LA S.S. 38;
- DI OGNI ALTRO ATTO EVENTUALMENTE CONNESSO, PRESUPPOSTO E/O CONSEGUENTE.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.N.A.S. Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26/02/2009 il dott. S T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La Società ricorrente – che svolge attività di realizzazione di manufatti pubblicitari e di istallazione degli stessi lungo le arterie stradali del territorio nazionale – presentava, nel periodo compreso tra il giugno e il dicembre 2006, sette distinte istanze di rilascio di 29 autorizzazioni alla posa di altrettanti cartelli pubblicitari lungo la S.P. 38.
Con note trasmesse l’11/12/2006 l’A.N.A.S. comunicava i motivi ostativi all’accoglimento delle domande, adducendo la non conformità all’art. 23 comma 7 del Codice della Strada “avendo il tratto di strada caratteristica di strada extraurbana principale”.
Dopo aver ricevuto le osservazioni della ricorrente, il 19/3/2007 la Società assumeva il provvedimento sfavorevole, con il quale dava atto della futura classificazione della strada come “extraurbana principale” per la sussistenza delle caratteristiche tipiche di quella tipologia di arteria:
è consentita la circolazione di veicoli a motore, con esclusione di pedoni, biciclette, veicoli trainati a braccia o da animali, motoveicoli fino a 125 cc, motocarrozzette fino a 250 cc, macchine agricole;
non è ammessa l’apertura di accessi privati;
non è consentita la realizzazione di intersezioni a raso;
le entrate e le uscite vengono regolamentate mediante apposite aree di svincolo.
Il provvedimento evidenziava che, in tale contesto, l’apposizione di cartelli costituirebbe fonte di pericolo ex art. 23 comma 1 del Codice della Strada, tenuto conto del numero elevato di istanze, potendo recare disturbo agli utenti della strada. Con ulteriore nota del 19/4/2007 – in seguito ad altra comunicazione dei profili ostativi – l’A.N.A.S. ribadiva le ragioni del precedente diniego.
Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione la ricorrente impugna i provvedimenti epigrafe, deducendo i seguenti motivi di gravame:
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 23 del D. Lgs. 285/92, violazione del D.M. 3/11/2001 e dell’art. 5 del regolamento regionale 24/4/2006 n. 7 nonché eccesso di potere per contraddittorietà, dato che la strada in questione non è classificata come extraurbana principale né possiede i requisiti tecnici previsti, essendo sufficiente la mancanza di uno di essi per escludere la qualificazione ex art. 2 comma 3 lett. B del Codice della Strada;
- Violazione ed erronea applicazione dell’art. 23 comma 1 del D. Lgs. 285/92 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, in quanto il richiamo alla pericolosità è apodittico e l’amministrazione non tiene conto che le 29 posizioni richieste sono distribuite su 7 chilometri e presentano distanze tra loro anche notevoli;
- Violazione dell’art. 10 bis della L. 241/90, in quanto l’invio formale della comunicazione non è sufficiente a garantire la partecipazione sostanziale, se le repliche non vengono esplicitamente prese in considerazione dall’amministrazione.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale, chiedendo la reiezione del gravame.
Con ordinanza n. 702, adottata nella Camera di Consiglio del 13/9/2007, la Sezione ha motivatamente respinto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.
Con ordinanza istruttoria collegiale n. 178, depositata il 31/10/2008, la Sezione ha disposto il compimento di attività istruttoria, richiedendo all’A.N.A.S. una relazione circostanziata sui fatti di causa che illustrasse:
- le caratteristiche della S.S. 38 che la renderebbero assimilabile ad un’arteria qualificata come “strada extraurbana principale”;
- le ragioni della pericolosità di tale strada, affermata nel provvedimento impugnato e nella comunicazione interna del 21/6/2007;
- il numero e la tipologia di autorizzazioni all’istallazione di cartelli pubblicitari sulla S.S. 38, rilasciate di recente ad altri operatori del settore in virtù di quanto asserito in sede di discussione della causa dal difensore della ricorrente.
L’ANAS ha depositato la relazione in data 8/1/2009.
Alla pubblica udienza del 26/2/2009 il ricorso veniva chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.
DIRITTO
La ricorrente contesta i provvedimenti con i quali l’amministrazione si è pronunciata negativamente sulle domande di istallazione di 29 cartelli pubblicitari lungo la S.S. 38, evidenziando che l’arteria possiede le caratteristiche tipiche della “strada extraurbana principale” e che l’apposizione ravvicinata di numerosi cartelli crea pericolo per la circolazione.