TAR Brescia, sez. I, sentenza 2015-06-04, n. 201500799

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2015-06-04, n. 201500799
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201500799
Data del deposito : 4 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00360/2014 REG.RIC.

N. 00799/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00360/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 360 del 2014, proposto da:
GABURRI SPA, rappresentata e difesa dall'avv. D B, con domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia, via Diaz 13/C;



contro

PROVINCIA DI BRESCIA, rappresentata e difesa dagli avv. M P, G D e R R, con domicilio eletto presso i medesimi legali in Brescia, piazza Paolo VI 29;
COMUNE DI MONTICHIARI, non costituitosi in giudizio;



per l'annullamento

- del provvedimento del responsabile del Dipartimento Servizi al Territorio del Comune di data 20 febbraio 2014, con il quale è stata negata l’autorizzazione al conferimento presso l’impianto situato in località Cascina Castella dei rifiuti rimossi dal cantiere sulla SP Lenese;

- della nota del direttore del Settore Ambiente della Provincia prot. n. 22472 del 20 febbraio 2014, con la quale, a conferma della precedente nota del 31 maggio 2012, è stata esclusa la possibilità di conferire i rifiuti prodotti dalla rimozione della massicciata stradale in un impianto autorizzato con procedura semplificata;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Brescia;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2015 il dott. M P;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato quanto segue:



FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente Gaburri spa è titolare di un impianto di gestione rifiuti situato in località Cascina Castella nel Comune di Rezzato. L’impianto è stato autorizzato con procedura semplificata ex art. 214 del Dlgs. 3 aprile 2006 n. 152 per le attività di recupero e messa in riserva (R13-R5) di rifiuti non pericolosi della tipologia 7.1 dell’allegato 1 al DM 5 febbraio 1998 ( laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto ). Presso il suddetto impianto sono conferiti quasi esclusivamente rifiuti con il codice CER 17 09 04 descritto nell’allegato D alla parte quarta del Dlgs. 152/2006 ( rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 ).

2. Nel 2010 la ricorrente ha effettuato lavori di messa in sicurezza della SP Lenese nel territorio del Comune di Montichiari. Per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali la ricorrente ha impiegato materiale inerte proveniente da demolizioni e sottoposto a recupero (come materia prima secondaria per l’edilizia) presso l’impianto di Cascina Castella. Tale utilizzo è avvenuto in contrasto con il capitolato speciale (che richiedeva la fornitura di materiali di cava) e senza la preventiva approvazione del direttore dei lavori.

3. Dopo la scoperta del predetto materiale mescolato con asfalto è stata avviata un’indagine da parte della Procura della Repubblica di Brescia (procedimento n. 22669/PN/109). Il dott. L P, consulente tecnico della Procura, nella perizia del 10 giugno 2011 ha dichiarato, tra l’altro, che non è possibile stabilire con certezza, sulla base della documentazione, se l’asfalto rinvenuto consista in pezzi isolati derivanti da operazioni di manutenzione stradale, e sia quindi classificabile con il CER 17 09 04, per cui la ricorrente è abilitata, o se si tratti invece di materiale da scarifica classificabile con il CER 17 03 02 ( miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 ), estraneo all’abilitazione in quanto

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi