TAR Torino, sez. II, sentenza 2018-06-06, n. 201800721

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2018-06-06, n. 201800721
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201800721
Data del deposito : 6 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/06/2018

N. 00721/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00877/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 877 del 2012, proposto da
E M, P A B, S.I.B. – Società Investimenti Bono S.p.A., rappresentati e difesi dagli avvocati E A B e M C, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Torino, corso Inghilterra, 41;



contro

Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L V e G G, con domicilio eletto presso gli uffici dell’avvocatura comunale, in Torino, via Corte D'Appello, 16;



per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio Comunale 26 giugno 2012 n. ord. 85 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del relativo allegato Regolamento;

- della deliberazione del Consiglio Comunale 28 giugno 2012 n. ord. 87 con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni per l'anno 2012 relative all'imposta municipale propria;

- del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU n. 356;

nonché degli atti tutti antecedenti, prodromici, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2018 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La sig.ra E M, il sig. P A B e la Bono s.i.b. s.p.a. – proprietari di una quarantina di immobili situati nel Comune di Torino, locati in parte per il tramite del centro servizi Locare (costituito dal Comune di Torino al fine di reperire alloggi privati da concedere in affitto a famiglie residenti che, pur non avendo i requisiti necessari per l’assegnazione di un alloggio popolare ex l. reg. n. 3/2010, si trovano in una situazione di disagio abitativo e dispongono di un reddito certo) e in parte con contratti di locazione a canone agevolato - hanno impugnato i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 26 giugno 2012, con cui è stato approvato il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e il relativo regolamento;

- la deliberazione del Consiglio Comunale del 28 giugno 2012 n. 87 con cui sono state determinate le aliquote e la detrazione per l’anno 2012, relative all’imposta municipale propria (IMU);

- il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria IMU n. 356.

I ricorrenti hanno censurato questi provvedimenti, nella parte in cui non prevedono per gli immobili locati tramite il progetto Locare o con contratti di locazione a canone agevolato:

- un’aliquota agevolata prossima al limite minimo dello 0,40%, prevedendo, invece, l’aliquota dello 0,575% (di cui 0,38% allo Stato e 0,195% al Comune);

- la medesima detrazione, pari a 200 euro, prevista sulla prima casa e per le unità immobiliari di cui all’art. 8, c. 4, d.lgs. n. 504/1992;

- l’applicazione della disposizione di cui all’art. 13, c. 10, d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 44/2012, in forza del quale alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 non si applica la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato.

Queste le censure dedotte: violazione e falsa applicazione dell’art. 13, c. 2, 7, 9 e 10, d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 44/2012, degli artt. 3 e ss., l. n. 241/1990, degli artt. 42, c. 2 e 53 Cost, dell’art. 1, c. 1 del protocollo addizionale della convenzione europea dei diritti dell’uomo; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; irragionevolezza ed illogicità grave e manifesta; contraddittorietà; ingiustizia grave e manifesta, perplessità; sviamento.

Si è costituito in giudizio il Comune di Torino, deducendo, oltre all’infondatezza nel merito del ricorso, la sua inammissibilità per genericità, per mancanza di lesione e di interesse e, in parte qua, per difetto di legittimazione passiva.

All’udienza del 22 maggio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il Collegio ritiene di poter tralasciare l’esame delle questioni di rito sollevate dall’amministrazione resistente, stante l’infondatezza nel merito del ricorso che va dunque respinto.

I ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità delle deliberazioni impugnate, nella parte in cui non hanno applicato agli immobili locati tramite il progetto Locare o con contratti a canone agevolato le agevolazioni previste dall’art. 13, d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 44/2012, al comma 9 (riduzione dell’aliquota fino allo 0,4% nel caso di immobili locati) e al comma 10 (detrazione di 200 euro per l’unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di

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