TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-09-25, n. 202302851
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Testo completo
Pubblicato il 25/09/2023
N. 02851/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00527/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 527 del 2019, proposto da F D B e Dario D’Amico, rappresentati e difesi dall’avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Francesco Costanza in Palermo, via Imperatore Federico n. 28;
contro
Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Sicilia, Soprintendenza del Mare del Palermo, Soprintendenza dei beni Culturali di Trapani, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;
per la declaratoria di illegittimità
del comportamento tenuto dalla Soprintendenza dei Culturali ed Ambientali di Trapani nel non provvedere alla valutazione del valore del bene archeologico rinvenuto dai ricorrenti quali unici scopritori in osservanza delle disposizioni di cui all’art. 90 del D.lgs. 42/2004, del cd. “relitto di Marausa”;
nonché per la condanna :
delle Amministrazioni intimate, previo accertamento che i ricorrenti sono gli unici scopritori del cd. “relitto di Marausa”, al pagamento della somma di euro. 500.000,00 o della misura che verrà determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, quale importo loro spettante per il premio di rinvenimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Sicilia, della Soprintendenza del Mare del Palermo e della Soprintendenza dei Beni Culturali di Trapani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 maggio 2023 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso in riassunzione notificato il 19 febbraio 2019, e depositato l’8 marzo successivo, i ricorrenti agiscono per ottenere la condanna in solido delle amministrazioni resistenti alla corresponsione, in loro favore, di una somma pari a € 500.000,00 a titolo di premio per il rinvenimento del “relitto di Marausa” di cui all’art. 92 d.lgs. n. 42/2004, o alla diversa somma eventualmente quantificata dal giudice.
Premettono di aver adito il Tribunale civile di Palermo che ha declinato la propria giurisdizione in favore di questo TAR, con sentenza n. 2298 del 14.05.2018.
Espongono in punto di fatto che:
- in data 11 agosto 1999, durante un’immersione di apnea, notavano casualmente un frammento di legno sporgente dal fondale marino circondato da frammenti di antiche anfore, che alimentavano il ragionevole sospetto che potesse trattarsi di un relitto arcaico;
- in forza delle disposizioni della Legge n. 1089/1939, sostituita dal Codice dei beni culturali (art. 90-93), presentavano denuncia il giorno seguente alla Guardia di Finanza locale e, il 23.09.1999, apposita richiesta di elargizione del premio alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani che, con nota dell’8.11.1999, comunicava di non poter procedere alla stima del valore della scoperta fintantoché non fossero ultimati gli scavi;
- attualmente il relitto si trova esposto al Baglio Anselmi di Marsala ed è riconosciuto essere il più grande relitto di nave romana dell’epoca, pervenutoci in ottimo stato di conservazione;
- nonostante l’ultimazione degli scavi nel 2011 e le reiterate sollecitazioni, l’amministrazione non avrebbe provveduto alla stima di propria competenza né alla liquidazione del premio.
I ricorrenti chiedono che sia accertato il loro diritto alla corresponsione del premio per scoperta fortuita, ex art. 92, comma 1, lett. c), del Codice dei beni culturali, pari a un quarto del valore dei beni scoperti, in qualità di “scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall’art. 90”.
Con riguardo, invece, alla quantificazione della somma richiesta, determinano per linee orientative il valore scientifico, desumibile dai costi complessivi di recupero (€ 190.000,00) e restauro (€ 175.000,00) in aggiunta ad “una spesa di gran lunga superiore (che) è stata approntata per il parziale rifacimento del Baglio Anselmi di Marsala per potere musealizzare adeguatamente il relitto” per una somma approssimativa di due milioni di euro, la cui quarta parte di € 500.000,00 costituisce la specifica pretesa della domanda giudiziale.
Chiedono, in via istruttoria, disporsi CTU onde accertare il valore del relitto.
Si sono costituite le amministrazioni intimate, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, la quale - oltre a contestare la quantificazione della somma richiesta come sopra determinata - ha dedotto l’infondatezza della domanda ed in particolare la mancanza del requisito della fortuità ex artt. 90 e 92 del D.lgs. 42/04 - evidenziando le seguenti circostanze:
- i ricorrenti, all’epoca del rinvenimento per cui è causa, risultavano componenti dell’Archeoclub d’Italia sede di Trapani, ed il Sig. D’Amico addirittura firmava la corrispondenza con la Soprintendenza di Trapani, su carta intestata dell’Archeoclub, quale Presidente dell’Archeoclub medesimo;
- con nota del 29/05/2000 l’Archeoclub dichiarava espressamente che aveva ripreso “il controllo del tratto di mare di Marausa - lido (TP) dove la scorsa estate abbiamo rinvenuto un relitto di nave romana”, che “nel corso del primo controllo” era stato rinvenuto altro materiale archeologico, una parte del quale - “nn. 3 colli e n. 2 fondi” - era stata raccolta e che erano stati programmati ulteriori sopralluoghi subacquei “alla ricerca di altri eventuali relitti”;
- con nota del 27/06/2000, firmata da entrambi gli odierni ricorrenti, Archeoclub comunicava di