TAR Bari, sez. III, sentenza 2014-12-11, n. 201401536
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Testo completo
N. 01536/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01862/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1862 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
N L, rappresentato e difeso dall'avv. A L, con domicilio eletto presso A L in Bari, via Nicolai, n. 29;
contro
Comune di Bari, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv. A V, C L B, con domicilio eletto presso A V in Bari, c/o Avvocatura Comunale via P. Amedeo, n. 26;
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore ;
per l'annullamento
- del provvedimento di cui alla nota della Ripartizione Territorio e Qualità Edilizia - Settore Pianificazione del Territorio - Gestione P.R.G. del Comune di Bari, prot. n. 261624 del 3.10.2007, conosciuta in data 9.10.2007, nella parte in cui (e se) dispone la reiezione del vincolo (decaduta a causa del decorso del termine quinquennale) sul suolo pubblico di proprietà del ricorrente;
- della deliberazione della Giunta Regionale n. 1358 del 3.8.2007 di approvazione della variante normativa agli artt. 31 e 59 delle N.T.A. del P.R.G., nella parte in cui dispone la reiterazione del vincolo (decaduto a causa del termine quinquennale) sul suolo di proprietà dell'avv. L;
- del provvedimento di cui alla nota della Ripartizione Territorio e Qualità Edilizia - Settore Pianificazione del Territorio - Gestione P.R.G. del Comune di Bari, prot. n. 261624 del 3.10.2007, conosciuta in data 9.10.2007, nella parte in cui, qualora non disponga la reiterazione del vincolo sul suolo di proprietà del ricorrente, fornisce la prova della sua mancata ritipizzazione;
- nonché di ogni altro atto presupposto connesso o conseguente (anche se non conosciuti), tra i quali anche gli atti e le deliberazioni (ivi compresa quella della Giunta Regionale n. 1358 del 3.8.2007) citati nel provvedimento di cui alla nota della Ripartizione Territorio e Qualità Edilizia - Settore Pianificazione del Territorio - Gestione P.R.G. del Comune di Bari, prot. n. 261624 del 3.10.2007, conosciuta in data 9.10.2007.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2014 la dott.ssa C C e uditi per le parti i difensori Michelangelo Pinto e Chiara Lonero Baldassarre;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Sig. N L è proprietario di un suolo, sito in Bari, in viale Concilio Vaticano II, identificato al catasto al fg. 111, p.lle 59 e 60. Riferisce che una parte del suolo, di estensione pari a circa 30 mq, è stata sottoposta a procedura di esproprio, mentre la restante era destinata a “verde pubblico” dal PRG approvato con Decreto del Presidente della G.R.P. dell’8 luglio 1976, la cui efficacia sarebbe venuta meno per decorso del termine quinquennale di cui all’art. 2 della L. n. 1187/69. Dopo aver presentato formale richiesta di pianificazione urbanistica e, più specificamente, di tipizzazione del comprensorio immobiliare sopra indicato, il Comune di Bari comunicava con nota prot. 261624 del 03.10.2007 che l’attività edificatoria dell’area fosse disciplinata dagli artt. 31 e 29 delle N.T.A. del PRG e che gli stessi fossero oggetto di variante normativa approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1358 del 03.08.2007.
Avverso la suindicata nota del Comune e gli atti con cui sarebbe stata disposta la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio sono stati opposti i seguenti motivi di ricorso:
A) violazione di legge, in particolare della L.R. 56/80, e della normativa e dei principi vigenti in materia di reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio;violazione dei principi in materia di partecipazione al procedimento relativo all’approvazione delle varianti urbanistiche, eccesso di potere, carenza di istruttoria, di motivazione, errata considerazione dei presupposti di fatto e diritto, ingiustizia manifesta, sviamento ed erronea presupposizione.
Il ricorrente lamenta la mancata conoscenza degli atti relativi alla vicenda e, in particolare, di quelli che abbiano condotto alla modifica degli artt. 31 e 59 delle N.T.A. del PRG.
Con riferimento alla reiterazione del vincolo deduce il difetto di istruttoria e motivazione circa le esigenze urbanistiche poste a fondamento della variante medesima;
B) Violazione di legge, in particolare, dell’art. 7 L. 1150/42, della L.R. 56/80, degli artt. 2 e 3 L. 241/90 e dell’art. 97 Cost.;eccesso di potere per violazione dei principi del giusto procedimento, dell’efficacia e del buon andamento dell’azione amministrativa, erronea presupposizione.
Sostiene il ricorrente che qualora si ritenesse che le amministrazioni comunale e regionale non abbiano proceduto alla reiterazione del vincolo decaduto, gli atti gravati sarebbero illegittimi in quanto proverebbero, a fronte di vincoli scaduti, la mancata ritipizzazione dell’area e la violazione dell’obbligo di integrare il piano.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Bari per resistere al ricorso.
La difesa dell’amministrazione ha contestato la natura espropriativa del vincolo posto sull’area, ritenendo che la previsione di area a “verde pubblico urbano” sia espressione di potestà conformativa e, in quanto tale, non soggetta a decadenza. Aggiunge che la conferma di tali vincoli in un nuovo strumento urbanistico non richiederebbe particolare motivazione.
Ha evidenziato, inoltre, che la delibera di Giunta n. 1358 del 03.08.2007 sia di agevole consultazione avendo ampia diffusione, essendo pubblicata sul BURP della Regione Puglia n. 136 del 26.09.2007 e la mancata conclusione del relativo iter amministrativo.
3. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, depositato, in data 14.02.2008, il ricorrente ha formulato ulteriori censure avverso agli atti gravati, in seguito all’accesso ai documenti esperito in data 14.01.2008, a sostegno delle censure contenute nel ricorso principale.
4. Con memoria del 26.03.2008, il Comune si è opposto alle censure integrative formulate dal ricorrente rilevando che, con nota prot. 9760 del 04.01.2008, la ripartizione Edilizia Pubblica- Settore Territorio, ha evidenziato che le aree di proprietà del Sig. L risultano inserite nel “Programma degli interventi delle opere pubbliche 2007-2009 per la realizzazione di un parcheggio”.
Tale dato osterebbe all’accoglimento dell’istanza di ritipizzazione, a fronte di un riconosciuto prevalente interesse pubblico alla realizzazione dell’opera.
Aggiunge che nella richiamata nota si fa espresso riferimento all’indennità di esproprio, dovuta per il perfezionamento della procedura propedeutica alla realizzazione dell’opera.
Dopo l’esperimento di un tentativo di soluzione bonaria della controversia, il ricorrente ha depositato in data 20.10.2010 istanza per la fissazione dell’udienza di merito.
5. Con ordinanza presidenziale n. 93 del 15.04.2014 sono stati disposti incombenti istruttori al fine di acquisire elementi aggiornati circa la situazione di fatto e di diritto, successiva all’adozione dell’atto impugnato.
6. Il Comune di Bari ha depositato in data 24. 10.2014, la nota prot. 233868 del 22.10.204 della Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche, Settore Traffico, con documenti allegati. Nella nota si conferma l’interesse del Comune alla realizzazione di un parcheggio pubblico nell’area di proprietà del ricorrente, già manifestato nella nota prot. 9760 del 04.01.2008.
Si richiama, inoltre, la Delibera del Consiglio Comunale n. 00050/2014 del 30.09.2014, che ha inserito l’opera sopra indicata nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2014-2016, la cui realizzazione è prevista per l’anno 2015, con un importo di progetto pari ad € 560.000,00, attraverso il ricorso all’utilizzo di capitali privati, cd. Project Financing.
Tra i documenti allegati, vi è anche la nota della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia privata del Comune di Bari, prot. 12156 del 20.05.2014, nella quale si specifica che oltre alla previsione dell’opera pubblica relativa al parcheggio, osterebbe alla ritipizzazione dell’area la natura conformativa dei vincoli a cui è assoggettata l’area, secondo quanto previsto dall’art. 31 N.T.A., così come modificato dalla Variante normativa delle N.T.A. del PRG, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2415 del 10.12.2008.
7. All’udienza pubblica del 29.10.2014, la difesa ha richiesto un rinvio per un approfondito esame della documentazione depositata dal Comune in data 24.10.32014 e riservandosi la proposizione di motivi aggiunti.
All’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. In via preliminare, il Collegio ritiene di non poter accogliere l’istanza di rinvio, trattandosi di gravame da lungo tempo pendente e completo nei suoi elementi conoscitivi, in quanto le esigenze di effettività della tutela impongono la definizione del giudizio.
9. La vicenda oggetto di controversia è relativa ad un’area situata in Bari, Viale Concilio Vaticano II, identificata al catasto al fg. 111, p.lle 59 e 60, per la quale il ricorrente proprietario insiste nella richiesta di ritipizzazione, contestando gli atti adottati dal Consiglio Comunale, ritenuti preordinati alla illegittima reiterazione di vincolo espropriativo decaduto.
Il ricorso principale e quello per motivi aggiunti, avendo ad oggetto i medesimi atti, possono essere trattati congiuntamente, contribuendo entrambi all’individuazione dell’oggetto del giudizio.
L’area in questione è classificata con il PRG approvato con DPGR n. 1475 del 18/07/1976 come zona a verde pubblico-verde di quartiere.
Tale destinazione determina l’infondatezza del ricorso.
In applicazione del prevalente indirizzo giurisprudenziale condiviso dal Collegio, deve ritenersi che, nel caso di specie, l’area sia stata assoggettata non a vincolo preordinato alla espropriazione, come tale soggetto a caducazione se non attuato entro il quinquennio, bensì a vincolo meramente conformativo della proprietà. Quest’ultimo non perde efficacia nonostante il decorso del quinquennio dalla relativa imposizione senza l’adozione di piani attuativi (Cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sez III, sent. n. 1401 del 05.06.2008, Consiglio di Stato sez. VI, sent. n. 1201 del 19/03/2008).
La pronuncia n. 1401 del 05.06.2008 di questo Tribunale ha affermato che le NTA del Piano Regolatore del Comune di Bari non escludono del tutto attività edificatorie da parte del privato, “ sicché si deve ritenere che esse, come usualmente accade, consentano al privato l’esplicazione di facoltà edificatorie connesse e funzionali alle attività di svago, sport e tempo libero, nonché l’apertura di punti di ristorazione ad essi accessori ”.
“ In tal senso depone anche la sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV n. 2718/2005, la quale ha confermato che la destinazione a “verde pubblico – verde urbano”, normata dall’art. 31 delle N.T.A. vigenti nel Comune di Bari, costituisce espressione della potestà conformativa del pianificatore, avente validità a tempo indeterminato, così come già affermato dal Questo Tribunale con sentenza n. 1630 del 16/03/2004, del cui appello si trattava ”.
I principi richiamati sono conformi all’assunto secondo il quale il vincolo conformativo è funzionale all'interesse pubblico generale conseguente alla zonizzazione, effettuata dallo strumento urbanistico, che definisce i caratteri generali dell'edificabilità in ciascuna delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 243 del 19/1/2012).
A differenza del vincolo espropriativo che incide su beni determinati in funzione della localizzazione puntuale di un’opera pubblica ed ha portata e contenuto direttamente ablatori (T.A.R. Liguria, sez. I – 17/11/2011 n. 1579), quello conformativo definisce per zone, in via astratta e generale, le possibilità edificatorie connesse al diritto dominicale.
Nel caso in esame, al momento dell’adozione dei gravati atti, mancava la contestuale localizzazione di un’opera pubblica specifica, con attribuzione ai privati della possibilità di realizzare l’intervento in alternativa all’ente pubblico.
La destinazione a “verde pubblico –verde urbano” di cui all’art. 31 delle N.T.A. del PRG, sopra richiamato, è conforme a tale impostazione, che è non è superata nemmeno dalla modifica approvata con Deliberazione di Giunta Regionale 10 dicembre 2008, n. 2415, che ha consentito espressamente l’intervento dei privati nelle aree a destinazione a “Verde pubblico di tipo A (verde urbano) e di Tipo B (verde di quartiere)”.
Il vincolo ( rectius la previsione), poiché a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 11 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, non poteva ritenersi privo di validità ed efficacia, sia al momento dell’adozione dei provvedimenti che hanno comportato la “Variante normativa delle N.T.A. del P.R.G.”, approvata con la suindicata Deliberazione della Giunta Regionale, sia in quello in cui l’area è stata inserita nel “Programma degli interventi delle Opere Pubbliche”.
10. Il riconoscimento dell’esistenza di un vincolo meramente conformativo a tempo indeterminato, come tale non soggetto a decadenza ai sensi dell’art. 2 legge 19 novembre 1968, n. 187, comporta il superamento delle censure contenute nei motivi di ricorso, non configurandosi in capo all’amministrazione alcun obbligo di provvedere per la tipizzazione dell’area di proprietà del ricorrente.
Ne consegue l’infondatezza del gravame anche nella parte in cui si sostiene che la deliberazione della Giunta Regionale n. 1358 del 3.8.2007 di approvazione della variante normativa agli artt. 31 e 59 delle N.T.A. del P.R.G., disponga la reiterazione del vincolo espropriativo, per essersene esclusa la configurabilità ab origine sull’area in questione.
Infondate sono, inoltre, le doglianze prospettate dal ricorrente circa il difetto di partecipazione al procedimento che ha portato all’adozione della variante normativa delle N.T.A. del PRG, in quanto il Comune, proprio con la gravata nota del 03.10.2007, ha fornito le informazioni sul relativo iter amministrativo all’epoca pendente. Né dagli atti di causa risulta che il ricorrente abbia presentato alcuna osservazione nel corso del procedimento volto all’approvazione della variante.
Da tutto quanto esposto discende l’infondatezza del ricorso.
11. Da ultimo, per completezza, deve puntualizzarsi, pur non essendo oggetto del presente gravame, che la successiva adozione della previsione della realizzazione del parcheggio pubblico sull’area in questione, inserita dal Programma degli interventi delle Opere Pubbliche, interviene in un atto di programmazione e di indirizzo, su area soggetta a vincolo conformativo.
L’inserimento di tale previsione è stata resa possibile proprio dalla variante da cui è conseguita la nuova formulazione dell’art. 31 N.T.A. del PRG, nel quale sono espressamente indicate le conseguenze che discendono sulle possibilità di intervento sulle aree.
Giova ribadire che gli obblighi che scaturiscono da tale previsione in capo all’amministrazione, sui quali è nuovamente intervenuta la Delibera del Consiglio Comunale n. 2014/00050 del 30.09.2014, esulano dall’oggetto del presente giudizio e non incidono in ogni caso sulla qualificazione della natura del vincolo impresso in precedenza dagli atti di pianificazione urbanistica.
L’accertamento della non sussistenza di un vincolo espropriativo ed un’eventuale sua successiva imposizione, ai fini della realizzazione di un’opera pubblica, non modificano la situazione pregressa. I diritti dei proprietari delle aree sono condizionati dalla natura del vincolo impresso e mutano solo in seguito ad eventuali modifiche sopravvenute.
Ne consegue che esse, quand’anche incidano sulla destinazione dell’area, non inficiano la legittimità dei gravati atti e non modificano l’esito del presente giudizio, che deve, pertanto, essere respinto.
12. Concorrono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti, tenuto conto dell’intera vicenda processuale e della durata del giudizio.