TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 2024-06-05, n. 202401311

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 2024-06-05, n. 202401311
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202401311
Data del deposito : 5 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/06/2024

N. 01311/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00494/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 del cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 494 del 2024, proposto dalla Cavarzere Green Energy S.A. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F V e A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to F V in Verona, via del Pontiere n. 23;

contro

la Regione del Veneto, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avvocati L L, G Q e M Sbaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali (già Autorità di Bacino Fiumi Isonzo Tagliamento), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con sede in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
del Comune di Cavarzere, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati P M, A M, Francesca Michielan e A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to P M in Mogliano V.to (TV), via Matteotti n. 20/1;

per l'annullamento

-del decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio della Regione Veneto, assunto al prot. n. 6 del 06.02.2024, avente ad oggetto il “ diniego di rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano da 508 Smc/h e sua liquefazione, alimentato da sottoprodotti agricoli, agroindustriali ed effluenti zootecnici in comune di Cavarzere (VE) senza connessione diretta alla rete di distribuzione del gas naturale ”;

-del verbale della conferenza di servizi del 04.05.2022, nella parte in cui l'esito favorevole dell’istanza della ricorrente è stato subordinato “ al positivo espletamento delle verifiche richieste dal Comune in materia di valutazione del rischio alluvioni ”;

-del parere negativo dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali assunto al prot. n. 328839 del 26.07.2022;

-del parere negativo dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali assunto al prot. n. 7095 del 12.05.2023;

-della nota regionale di richiesta integrazioni assunta al prot. n. 510042 del 30.11.2020;

-della nota regionale assunta al prot. n. 42813 del 29.01.2021 di supplemento istruttorio;

-della nota regionale assunta al prot. n. 334229 del 26.07.2021;

-della nota regionale assunta al prot. n. 400480 del 13.09.2021 di riavvio dei termini di conclusione del procedimento;

-del verbale della conferenza di servizi istruttoria del 27.09.2021;

-della nota regionale assunta al prot. n. 528459 dell’11.11.2021, contenente una richiesta di integrazioni;

-della nota regionale assunta al prot. n. 301996 del 06.07.2022;

-della nota regionale assunta al prot. n. 315394 del 15.07.2022;

-della comunicazione di preavviso di diniego assunta al prot. n. 369158 del 10.07.2023;

-della nota dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali assunta al prot. n. 20012 del 28.12.2023;

-di ogni altro provvedimento presupposto e/o consequenziale, collegato e/o connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2024 il dott. F A e uditi per le parti gli avv.ti F V, G Q, M Sbaci, P M, A M, A M e l’avvocato dello Stato Tiziana Greco;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 del cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con domanda del 24.03.2020 la Cavarzere Green Energy SA s.r.l. (di seguito solo la “Cavarzere s.r.l.”), avendo a disposizione un fondo agricolo sito nel Comune di Cavarzere (VE), in località Tre Ponti, ha chiesto alla Regione Veneto di rilasciarle l’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione e liquefazione di biometano, alimentato da sottoprodotti agricoli.

All’istanza ha fatto seguito un complesso iter procedurale dipanatosi attraverso l’indizione di numerose conferenze di servizi tra le Autorità pubbliche interessate dall’iniziativa e il soggetto proponente, che da ultimo con il decreto n. 6 del 6.2.2024 si è visto denegare il titolo abilitativo dalla Regione sulla scorta di un parere negativo in precedenza rilasciato dall’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali (A.B.D.A.O.) in data 12.5.2023, interpellata in ordine alla compatibilità idraulica dell’iniziativa rispetto alle previsioni delle norme tecniche attuative (n.t.a.) del piano di gestione del rischio alluvioni (P.G.R.A.), da ultimo adottato il 21.12.2021.

2. Con il ricorso in esame, corredato da un’istanza cautelare, la Cavarzere s.r.l. ha pertanto contestato il diniego di rilascio dell’a.u.a., i pareri negativi dell’Autorità di Bacino e gli altri atti presupposti e/o consequenziali deducendo due motivi di illegittimità come di seguito rubricati: “ Primo Motivo: Violazione di legge per mancata e/o falsa e/o errata applicazione degli artt. 12 e 13 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) e dei punti 2.1 e 2.2 dell’Allegato A delle NTA del PRGA (doc. 22);
mancata e/o falsa e/o errata applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990;
eccesso di potere per errata
valutazione dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria, carenza della motivazione, contraddittorietà interna ed esterna, manifesta illogicità ed irragionevolezza;
Secondo Motivo: Violazione di legge per mancata e/o falsa e/o errata applicazione dell’art. 1 comma 2°, dell’art. 2 comma 7° e dell’art. 14 L. n. 241/1990 nonché dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003;
eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria, carenza della motivazione, contraddittorietà, manifesta illogicità ed irragionevolezza”
.

La ricorrente premette che l’impianto di produzione interessato dalla richiesta di autorizzazione ricade in un’area che il P.G.R.A. classifica come zona a pericolosità idraulica media (P2) e pericolosità idraulica moderata (P1), nella quale le n.t.a. al medesimo P.G.R.A. impongono di accertare che non venga superato il rischio specifico medio ‘R2’. All’uopo, il proponente dovrebbe produrre una specifica attestazione di non superamento del rischio elaborata mediante il software hero introdotto dal paragrafo 1.2 dell’Allegato ‘A’ alle n.t.a. del P.G.R.A. in relazione alle previsioni dell’art. 13 delle medesime n.t.a.. Secondo la ricorrente il parere del 12.5.2023, espresso dall’Autorità di Bacino e recepito dalla Regione Veneto nel provvedimento di diniego dell’a.u.a., si sarebbe basato su un’attestazione di rischio che, pur fornita dalla medesima ricorrente avvalendosi del softeware hero , sarebbe stata in seguito sconfessata da altre certificazioni del 29.8.2023 e del 29.3.2024, prodotte alle Autorità procedenti dalla Cavarzere s.r.l.. Conseguentemente, il diniego sarebbe stato rilasciato sul presupposto erroneo che l’intervento non garantirebbe il mancato superamento del rischio specifico medio R2 previsto per l’area dell’impianto. L’azione amministrativa sarebbe viziata anche avuto riguardo all’ iter procedimentale, contrassegnato da ritardi commessi in violazione del termine di conclusione del procedimento e da forme di aggravio di quest’ultimo contrastanti anche con il dovere di semplificazione amministrativa.

3. L’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, la Regione Veneto e il Comune di Cavarzere si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso deducendone l’inammissibilità e parimenti l’infondatezza sia in rito che nel merito.

In particolare l’Autorità di Bacino Distrettuale e la Regione Veneto hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto il profilo del difetto di interesse ad agire, mettendo in evidenza che la ricorrente avrebbe dovuto contestare immediatamente gli sfavorevoli pareri idraulici assunti dall’Autorità di Bacino e non già limitarsi ad impugnarli solo unitamente al provvedimento finale di diniego, che ad essi si sarebbe adeguato recependone i contenuti. Infatti, secondo la prospettazione delle parti resistenti il rilascio del provvedimento di autorizzazione era stato espressamente condizionato all’ottenimento del parere favorevole da parte dell’Autorità di Bacino, sicché, trattandosi di pareri vincolanti, il loro carattere negativo risultava già idoneo ad imprimere un indirizzo ineluttabilmente sfavorevole all’azione amministrativa, imponendone pertanto l’onere di immediata contestazione al tempo della loro conoscenza intervenuta nel corso del procedimento, a seguito delle comunicazioni all’uopo effettuate dall’Autorità procedente. La Cavarzere s.r.l. non avrebbe dunque interesse all’annullamento del diniego finale perché rimarrebbe incontestato ed incontestabile il provvedimento presupposto recante il parere negativo alla realizzazione dell’intervento.

In ogni caso l’impugnativa sarebbe anche infondata nel merito atteso che, per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, l’Autorità di Bacino avrebbe reso i suoi pareri negativi attenendosi alle informazioni e alla documentazione fornita nel corso del procedimento dalla ricorrente, e in particolare basandosi sull’attestato di rischio alluvioni dal quale emergeva che, in base ai dati inseriti dalla Cavarzere s.r.l. ed elaborati dal già citato software hero , non veniva garantito il mancato superamento del rischio specifico medio ‘R2’ previsto per l’area dell’impianto. Nelle osservazioni alla comunicazione del preavviso di rigetto la ricorrente non avrebbe contestato la correttezza dei dati precedentemente forniti, limitandosi a dedurre la presunta inapplicabilità del P.G.R.A. adottato il 21.12.2021, senza tuttavia tener conto delle previsioni di salvaguardia che rendevano applicabile il piano sin dalla sua adozione. E l’elaborato “ valutazione sul rischio idraulico ”, depositato dalla ricorrente in data 31.1.2024, ossia immediatamente prima dell’emanazione del diniego, non contenendo l’attestato di rischio generato dal software hero sul mancato superamento del rischio specifico medio ‘R2’, non era anch’esso in grado di superare le ragioni del parere sfavorevole reso dall’Autorità di Bacino. Né a questo proposito avrebbe potuto valorizzarsi la nuova documentazione prodotta dalla ricorrente il 2.4.2024 a sostegno della richiesta di ritiro del diniego impugnato in questa sede, atteso che, a quell’epoca, il procedimento era ormai concluso.

Le dette Amministrazioni hanno poi eccepito l’infondatezza anche del secondo mezzo rilevando che la tempistica del procedimento e i vari passaggi istruttori che ne hanno connotato l’ iter sono dipesi unicamente dalle richieste della ricorrente, la quale non solo ha presentato un nuovo layout dell’impianto ma ha pure più volte mancato di produrre la documentazione necessaria ad istruire compiutamente il suo progetto.

4. All’udienza cautelare del 9.5.2024, dopo l’approfondita discussione dei legali delle parti, il Collegio ha dato avviso in ordine alla possibilità di una decisione del ricorso con sentenza in forma semplificata ex art. 60 del cod. proc. amm., e la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il Tribunale osserva anzitutto che sussistono i presupposti per la definizione integrale della controversia facendo applicazione della norma di rito appena citata, vale a dire la decorrenza del termine dilatorio di venti giorni dal perfezionamento dell’ultima notificazione del ricorso introduttivo;
la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
la mancata dichiarazione delle parti dell’intenzione di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o di giurisdizione;
e infine l’avviso della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

Va solo specificato, a proposito dell’eccezione dell’Avvocatura di Stato relativa alla presunta nullità della notifica del ricorso introduttivo in quanto notificato direttamente all’Amministrazione, che, come rilevato in udienza dalla difesa della ricorrente, l’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali non è un’Amministrazione dello Stato. Essa è un Ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile, e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’Ambiente oltreché al controllo della Corte dei conti (vd. l’art. 63 del D.Lgs. n. 152/2006;
l’art. 3 del decreto n. 294 del 25.10.2016 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica Amministrazione;
l’art. 1 dello Statuto dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, approvato con decreto n. 52 del 26.2.2018 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze). Di conseguenza la detta Autorità non gode del patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura erariale -che comporta la rappresentanza e difesa in giudizio da parte dell'Avvocatura e l’onere della notificazione degli atti introduttivi dei giudizi presso la sede dell’Avvocatura ai sensi dell'art. 11 del R.D. 1611/1933-, ma di quello facoltativo di cui all’art. 43 del medesimo Regio Decreto, riguardante anche gli Enti sottoposti a sola vigilanza statale. La notifica dell’atto introduttivo del presente giudizio, effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Autorità, si è dunque validamente perfezionata, e peraltro l’Avvocatura dello Stato che ha assunto la rappresentanza dell’Ente si è costituita in giudizio dimettendo un’articolata memoria che ha preso posizione su tutte le questioni rilevanti sottoposte dalla ricorrente.

Nulla osta dunque alla decisione immediata dell’impugnativa all’esito dell’udienza cautelare.

6. Tanto premesso il ricorso, oltre ad essere inammissibile, sotto il profilo del difetto di interesse ad agire, per le ragioni che verranno subito esposte, è anche infondato nel merito.

7. Sull’inammissibilità del ricorso.

7.1. Occorre subito rilevare che ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 “ la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla Regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico” .

Secondo l’art. 64 del D.Lgs. n. 152/2006, contenente norme in materia ambientale (c.d. Testo Unico dell’Ambiente), il territorio italiano è stato ripartito in otto distretti idrografici, per ciascuno dei quali è stata istituita un’Autorità di bacino distrettuale che svolge le attività di pianificazione necessarie per la difesa idrogeologica, per la realizzazione delle mappe della pericolosità e del rischio, per la tutela delle risorse idriche e degli ambienti acquatici. Le Autorità di Distretto provvedono (tra l’altro) all’elaborazione del piano di bacino distrettuale, che ai sensi dell’art. 65, comma 1°, del D.Lgs. n. 152/2006, “ ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato” . Il successivo 4° comma del citato art. 64 riconosce alle disposizioni di tale piano “ carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni ed Enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare i piani e programmi di sviluppo socio economico e di assetto e di uso del territorio devono essere coordinati e non in contrasto con il Piano di bacino approvato ”.

Nel distretto delle Alpi Orientali è stato adottato, con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 3 del 21.12.2021, il Piano di gestione del rischio alluvioni (P.G.R.A.) quale piano stralcio del piano di bacino a scala distrettuale.

Secondo l’art. 13 delle n.t.a. del P.G.R.A., rubricato “ Aree classificate a pericolosità media (P2) ”:

1. Nelle aree classificate a pericolosità media P2 possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P3B e P3A secondo le disposizioni di cui all’articolo 12.

-omissis-

3. L’attuazione degli interventi e delle trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia previsti dai piani di assetto e uso del territorio vigenti alla data di adozione del Piano e diversi da quelli di cui al comma 2 e dagli interventi di cui all’articolo 12, è subordinata alla verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (All. A punti 2.1 e 2.2) garantendo comunque il non superamento del rischio specifico medio R2”.

A norma del successivo art. 14 “ Aree classificate a pericolosità moderata (P1) :

“1. Nelle aree classificate a pericolosità moderata P1 possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P3A, P3B, P2 secondo le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici.

2. L’attuazione degli interventi e delle trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia previsti dai piani di assetto e uso del territorio vigenti alla data di adozione del Piano e diversi da quelli di cui agli articoli 12 e 13 e dagli interventi di ristrutturazione edilizia, è subordinata alla verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (All. A punti 2.1 e 2.2) solo nel caso in cui sia accertato il superamento del rischio specifico medio R2”.

7.2. L’intervento in esame, costituito dalla realizzazione di un impianto di produzione di biometano da 508 smc/h e sua liquefazione, alimentato da sottoprodotti agricoli, agroindustriali ed effluenti zootecnici, ricade pacificamente in un’area classificata a pericolosità idraulica media (P2) e a pericolosità idraulica moderata (P1), e la conferenza dei servizi del 4.5.2022 ha inizialmente rilevato che il progetto della ricorrente mancava “ della valutazione rispetto al Piano di Gestione del Rischio Alluvionale adottato dall’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali in data 21.12.2021, secondo il quale l’area ricade in zona di pericolosità 2(media) e perciò non sono previste queste tipologie di costruzioni all’interno delle norme tecniche;
manca la relazione prevista dall’articolo 13 delle norme tecniche per la costruzione in queste aree”
. Per l’effetto la Regione Veneto ha in quella sede espressamente subordinato la sua valutazione favorevole al positivo espletamento delle verifiche richieste dal Comune (tra l’altro) in materia di valutazione del rischio alluvioni.

Nel comunicare alla ricorrente l’esito della detta conferenza dei servizi la Regione, con nota assunta al prot. n. 301996 del 06.07.2022, ha specificato che “ verificato l’obbligo di acquisire il parere dell’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali relativamente al rischio alluvioni, si sottolinea che l’efficacia del provvedimento autorizzativo, in corso di formalizzazione da parte di questa Amministrazione, sarà subordinata al rilascio del parere favorevole da parte della citata Autorità” .

Conseguentemente l’Autorità regionale procedente, con nota prot. n. 337493 del 1°.08.2022, ha sospeso i termini di conclusione del procedimento invitando la ricorrente a predisporre la documentazione prevista dagli articoli 13 e 14 delle n.t.a. del P.G.R.A. e, in particolare, uno studio di compatibilità idraulica secondo le procedure riportate nell’All. A, al punto 2.1 e 2.2 delle n.t.a., idoneo ad accertare il non superamento del rischio specifico medio R2 mediante il software hero , trasmettendone i risultati entro 30 giorni.

La ricorrente ha effettuato l’elaborazione dei dati relativi al rischio idraulico tramite l’utilizzo del software herolite versione 2.0.0.2, vedendosi rilasciare, il 3.10.2022, un attestato di rischio idraulico negativo, nel quale si afferma che “le elaborazioni effettuate consentono di verificare che gli elementi sopra riportati non risultano classificabili in classe di rischio idraulico ≤ R2”, e tale attestato è stato trasmesso alla Regione e all’Autorità di bacino con nota prot. n. 232270 del 2.5.2023.

Sulla base di tali informazioni l’Autorità di Bacino ha reso, in data 12 maggio 2023, un parere negativo -che faceva seguito ad altro precedente parere negativo assunto in data 26.7.2022- dal seguente tenore: “ esaminata la documentazione integrativa trasmessa, emerge che non viene garantito il non superamento del rischio specifico medio R2 e non è stata redatta la verifica di compatibilità idraulica ”.

Tale parere risulta trasmesso alla ricorrente in allegato alla comunicazione del c.d. preavviso di rigetto, inviatale il 10 luglio 2023, e la stessa Cavarzere s.r.l. ne dà conto nelle sue successive osservazioni che peraltro non mettono in discussione la correttezza dei dati forniti per ottenere il menzionato attestato di mancato superamento del rischio idraulico generato dal software hero .

Successivamente, con decreto n. 6/2024 la Regione, rilevato che le osservazioni della Cavarzere s.r.l. non apportavano considerazioni tecnico-operative sulla possibilità di superare le motivazioni alla base del parere negativo espresso dall’Autorità competente in materia di rischio di alluvioni, ha ritenuto di non poter adottare il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, in presenza del parere negativo espresso dall’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, per l’effetto rigettando “ l’istanza di autorizzazione unica presentata da Cavarzere Green Energy S.A. S.r.l. assunta al protocollo regionale con nn. 150463, 150473, 150492, 150515, 150519, 150524, 150528, 150538, 150553, 150554, 150561 e 150574 in data 09/04/2020 considerato il parere negativo espresso dall’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali” .

7.3. Il parere negativo assunto dall’Autorità di Bacino in data 12.5.2023, conosciuto dalla ricorrente sin dall’epoca della trasmissione del c.d. preavviso di rigetto risalente al 10.7.2023, non risulta essere stato tempestivamente impugnato nonostante si ponesse quale atto immediatamente lesivo nei confronti della ricorrente. Si tratta infatti di un parere idoneo a condizionare ineluttabilmente il rilascio del provvedimento finale, atteso il carattere immediatamente vincolante delle disposizioni del Piano e in particolare considerato che ai sensi dell’art. 13 delle n.t.a. del P.G.R.A. non sono ammessi interventi in aree classificate a pericolosità media in assenza della positiva verifica di compatibilità idraulica dell’intervento, rimasta esclusa alla luce della documentazione fornita nel corso del procedimento dalla stessa ricorrente. Il citato art. 13 è inequivoco nel senso di specificare la necessità che il progetto dell’intervento garantisca, attraverso l’impiego della metodologia di analisi e del software di cui agli artt.

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