TAR Roma, sez. II, sentenza 2011-09-30, n. 201107636

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2011-09-30, n. 201107636
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201107636
Data del deposito : 30 settembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00705/2011 REG.RIC.

N. 07636/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00705/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 705 del 2011, proposto da DIRPUBBLICA (Federazione dei Funzionari, delle elevate Professionalità, dei Professionisti e dei Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. C M, presso il cui studio, in Via Properzio n.37, è elettivamente domiciliato;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede, in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è ex lege domiciliato;
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore e legale rappresentante p.t., come sopra rappresentato e difeso;

per l'annullamento

- del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. 146687/2010 del 29.10.2010, pubblicato in G.U.R.I., IV Serie Speciale, n. 88 del 05.11.2010;

- del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10.09.2010, registrato alla Corte dei Conti in data 08.10.2010;

- di ogni altro atto preordinato, conseguente e/o comunque connesso;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2011 il Cons. Avv. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti i Difensori indicati nell’apposito verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con provvedimento n.146687/2010 del 29.10.2010 (pubblicato in GURI n.88 del 5.11.2010, IV^ Serie Speciale) il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha bandito una selezione-concorso per il reclutamento di 175 Dirigenti di seconda fascia, in attuazione ed ai sensi del DM (del Ministro dell’Economia e delle Finanze) 10.9.2010.

Con il concorso in esame l’Agenzia ha inteso applicare l’art.1, comma 530, della L. 27.12.2006 n.196, che prevede che il reclutamento di personale dell’Amministrazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, compreso quello delle Agenzie fiscali, può avvenire “con modalità speciali”.

In particolare, avviando la procedura concorsuale per cui è causa - che riserva il 50% dei posti da coprire al personale interno - l’Agenzia ha inteso trovare una soluzione per “sanare” la posizione di una serie di suoi Funzionari che da svariati anni - per l’esattezza: 80 funzionari da più di nove anni;
200 da più di cinque e altri 60 da più di tre anni (che complessivamente costituiscono il 56% delle posizioni dirigenziali attive) - svolgono “egregiamente” (come specificato nella delibera n.55 del 22.12.2009 del Comitato di Gestione), “incarichi dirigenziali” pur non rivestendo la corrispondente qualifica dirigenziale .

Tale abnorme situazione si è determinata per effetto della sistematica e permanente applicazione dell’art.24 del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia che attribuiva temporaneamente (ma che è stato via via sempre prorogato con delibere del Comitato di Gestione, ultima delle quali la n.55 del 22.12.2009), la facoltà di coprire posti dirigenziali vacanti mediante il conferimento di incarichi dirigenziali a funzionari privi della qualifica dirigenziale .

Poiché la Federazione ricorrente ritiene che la procedura selettiva in questione sia viziata da illegittimità sotto svariati profili, e che leda gli interessi degli iscritti dei quali tutela le posizioni sindacali, con il ricorso in esame ha impugnato gli atti ed i provvedimenti con i quali è stata indetta;
e ne chiede l’annullamento per le conseguenti statuizioni.

Lamenta al riguardo:

violazione e falsa applicazione degli artt.97 e 113 della Costituzione, violazione e falsa applicazione dell’art.1 della L.

7.8.1990 n.241 e dei principii di pubblicità e trasparenza dell’attività amministrativa, deducendo che il DM 10.9.2010, che detta la disciplina della procedura concorsuale, non è stato allegato al bando (non ostante fosse richiamato dallo stesso) e con esso pubblicato in GURI, né altrimenti reso pubblico (primo motivo di gravame);

violazione e falsa applicazione dell’art.10, comma 1°, delle disposizioni preliminari al codice civile, violazione e falsa applicazione dell’art.17, commi 3° e 4° e 4° bis della L. 23.8.1988 n.400, deducendo che il DM 10.9.2010 non è stato pubblicato in GURI pur essendo un atto di natura (e ad efficacia) regolamentare (secondo motivo);

violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 100 della Costituzione, dell’art.17, commi 1° e 3° e 4° della L. 23.8.1988 n.400 e dell’art.17, comma 25°, lett. a, della L. 15.5.1997 n.127, deducendo che il DM 10.9.2010 è illegittimo in quanto è stato adottato senza la preventiva acquisizione del parere del Consiglio di Stato (terzo motivo);

violazione e falsa applicazione dell’art.95 della Costituzione, dell’art.17, commi 3° e 23° della L. 23.8.1988 n.400 e del DPR 19.7.1989 n.366, deducendo che il DM 10.9.2010 è illegittimo in quanto prima della sua emanazione non è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri (quarto motivo);

violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 71 del D.Lgs. 30.7.1999 n.300, 30.7.1999 n.296, dell’art.1 comma 530° della L.27.12.2006 n.296, dell’art.2, comma 2°, del DL 30.9.2005 n.203 conv. in L.20.12.2005 n.248, dell’art.17, comma 3°, della L. 23.8.1988 n.400, deducendo che il DM 10.9.2010 è illegittimo in quanto nello stabilire modalità speciali di reclutamento del personale dirigenziale dell’Agenzia delle Entrate, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ne ha violato l’autonomia regolamentare ed organizzativa (quinto motivo);

violazione e falsa applicazione dell’art.39, comma 1, della L. 27.12.1997 n.449, dell’art. 35, comma 4°, e 4° bis, del D.Lgs 30.3.2001 n.165, dell’art.1, comma 530 e 536, della L. 27.12.2006 n.296, dell’art.66, comma 10, del DL 25.6.2008 n.112, conv. In L.

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