TAR Catania, sez. IV, sentenza 2018-07-17, n. 201801501

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2018-07-17, n. 201801501
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201801501
Data del deposito : 17 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/07/2018

N. 01501/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00814/1995 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 814 del 1995, proposto da
A S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S G, con domicilio eletto presso lo studio Nastasi Giuseppe in Catania, via Papale, 26;

contro

Assessorato Regionale alla Sanita' della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliato in via Vecchia Ognina, 149;

U.S.L. n. 26 di Siracusa (Oggi Azienda U.S.L. n.

8 - Sr), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato B S, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via F. De Roberto,31;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del D.A. del 04/11/1994, pubblicato in G.U.R.S. – Parte I – n. 57 del 19/11/1994;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale alla Sanita' della Regione Siciliana e della U.S.L. n. 26 di Siracusa (Oggi Azienda U.S.L. n.

8 - Sr);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2018 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Sig. A S, dopo aver prestato servizio presso il (poi) disciolto Consorzio Provinciale Antitubercolare di Siracusa - dal 15/04/1971 al 15/03/1973 in qualità di “Assistente Sociale”, e dal 16/03/1973 al 31/12/1982 in qualità di “Assistente Sociale Principale” -, in seguito al passaggio di funzioni dalle disciolte strutture sanitarie pubbliche alle neocostituite UU.SS.LL., veniva inquadrato, con D.A. 04/11/1994, nei ruoli nominativi regionali del personale dei servizi sanitari delle Regione Siciliana con la qualifica di “Assistente Sociale Collaboratore”.

Il Sig. A S, ritenendo invece di doversi vedere attribuita la qualifica di “Assistente Sociale Coordinatore”, impugnava l’atto menzionato in precedenza con ricorso notificato il 13/01/1995 e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 10/02/1995.

L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio con memoria depositata in segreteria il 24/02/1995.

La domanda cautelare incidentalmente proposta con il ricorso in epigrafe veniva respinta con ordinanza n. 644/1995.

Con memoria depositata in segreteria il 23/04/2004 e mai notificata a controparte, il patrocinatore del ricorrente, l’Avv. S G, rappresentava l’avvenuto decesso di quest’ultimo.

In data 07/06/2018 aveva luogo l’udienza pubblica fissata per l’esame del ricorso in epigrafe. Ma qui il Collegio, rilevata, da un lato, la irritualità ai fini della interruzione del giudizio della memoria depositata in segreteria il 23/04/2004, e dall’altro la mancata partecipazione del difensore di parte ricorrente all’udienza – (anche) al fine di consentire la reiterazione della relativa dichiarazione nelle forme richieste dal combinato disposto degli art. 24 L. n. 1034/1971 e 300, primo comma, c.p.c. -, fissava una nuova udienza pubblica per la data del 05/07/2018.

In data 05/07/2018 aveva luogo la (nuova) udienza pubblica fissata per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto per essere deciso con sentenza in forma semplificata a norma dell’art. 74 c.p.a.

Considerato che:

- dalla memoria depositata in segreteria dal difensore del ricorrente il 23/04/2004, in quanto non rispettosa dei requisiti formali previsti dal primo comma dell’art. 300 c.p.c., discende, non già la interruzione in senso tecnico-giuridico del presente giudizio a norma dell’art. 24 L. n. 1034/1971, bensì un mancato ulteriore svilupparsi del contraddittorio processuale in via di mero fatto;

- in relazione alla normativa processuale applicabile al tempo in cui fu depositata in segreteria la memoria del 23/04/2004 deve trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 25 L. n. 1034/1971, alla cui stregua ““ i ricorsi si considerano abbandonati se nel corso di due anni non sia compiuto alcun atto di procedura ”;

- la memoria depositata in segreteria il 23/04/2004 rappresenta l’ultimo atto di procedura compiuto nel presente giudizio;

- di conseguenza, la perenzione del ricorso in epigrafe per abbandono deve ritenersi interamente compiuta alla data del 23/04/2006: ovvero ben prima che quella norma fosse caducata dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 104/2010;

il Collegio dichiara estinto per perenzione il presente giudizio, nelle forme di cui all’art. 83 c.p.a. ed in relazione alla fattispecie di cui all’art. 25 L. n. 1034/1971. Ciascuna delle parti in lite sopporta definitivamente il carico delle spese sostenute per la propria difesa in giudizio, così come previsto dall’art. 83 c.p.a., ultima parte.

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