TAR Bari, sez. I, sentenza 2012-01-05, n. 201200031

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2012-01-05, n. 201200031
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201200031
Data del deposito : 5 gennaio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01693/2011 REG.RIC.

N. 00031/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01693/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1693 del 2011, proposto da Ats Energia Pe Florio s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti G V, M L e G R, con domicilio eletto presso l’avv. M L in Bari - Ceglie del Campo, via I Traversa Umberto I, 9;

contro

Provincia di Foggia;
Regione Puglia;

per la declaratoria

della illegittimità del silenzio serbato dalla Provincia di Foggia sull’istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale di cui alla legge regionale n. 11/2001 presentata dalla società in data 1° agosto 2008 per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico nel Comune di San Severo (FG), in località Casalorda/Palombi;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 per la parte ricorrente il difensore avv. G R;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente Ats Energia Pe Florio s.r.l. chiede accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato dalla Provincia di Foggia sull’istanza, presentata in data 1° agosto 2008, per la verifica di assoggettabilità a v.i.a. del progetto per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di San Severo, in località Casalorda/Palombi.

Deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché dell’art. 16 legge Regione Puglia 12 aprile 2001, n. 11, lamentando che la Provincia di Foggia non si è espressamente pronunciata entro il termine di sessanta giorni previsto dalla citata norma.

Espone di aver provveduto a tutti gli adempimenti istruttori ed alle pubblicazioni previste dalla legge.

Alla camera di consiglio del 23 novembre 2011, nella contumacia della Provincia di Foggia, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso merita accoglimento.

Sussistono nel caso di specie i presupposti di ammissibilità del rito previsto dall’art. 31 cod. proc. amm., costituiti dalla titolarità in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e dal decorso del termine di conclusione del procedimento con conseguente formazione del silenzio.

Per quanto attiene al primo profilo, sussistono la legittimazione e l’interesse della società richiedente alla definizione del procedimento di verifica di assoggettabilità a v.i.a. del progetto per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di San Severo, in località Casalorda/Palombi.

Quanto al secondo aspetto, deve rammentarsi che la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a v.i.a. è sottoposta al termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 16 legge Regione Puglia n. 11/2001.

Sussiste pertanto l’ulteriore condizione, rappresentata dal decorso del predetto termine di conclusione del procedimento senza che l’ente intimato si sia espressamente pronunciato sull’istanza di verifica di assoggettabilità a v.i.a.

Il ricorso deve quindi essere accolto, ordinando alla Provincia di Foggia di pronunciarsi espressamente sulla domanda della società ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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