TAR Bari, sez. I, sentenza 2018-07-16, n. 201801076

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2018-07-16, n. 201801076
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201801076
Data del deposito : 16 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/07/2018

N. 01076/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01021/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1021 del 2013, proposto da
M L D L, rappresentata e difesa dagli avvocati A R, D R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giancarlo Giardino in Bari, via Cardassi, 14;

contro

Aams - Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane - Ufficio Regionale per la Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;

nei confronti

P V;

per l'annullamento

- della comunicazione datata 22 maggio 2013 dell'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato n. prot. 31688, a firma del Direttore Regionale Dott.ssa Rachele Cantelli e notificata a Di Leo Maria Luisa in data 27 maggio 2013, recante la “sospensione in via cautelare della ricevitoria lotto” identificata con il n. BA2637;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane - Ufficio Regionale per la Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nell'udienza smaltimento del giorno 23 maggio 2018 per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato il 24 luglio 2013 e depositato il successivo 9 luglio, la sig. M L D L, titolare di rivendita ordinaria di generi di monopolio in Bisceglie (Ba), con annessa ricevitoria Lotto n°BA2637, ha contestato la legittimità dell’epigrafato provvedimento dell’Aams (Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato), recante la sospensione cautelativa della ricevitoria, avendo negli ultimi due anni, in sette diverse circostanze, ritardato e parzialmente omesso il versamento dei proventi del gioco del lotto, costituiti da quanto incassato per giocate effettuate, decurtato dell'aggio spettante e delle vincite pagate.



1.1 Lamenta la ricorrente vizi dell’azione sanzionatoria sia sotto l’aspetto meramente procedurale sia sotto il profilo sostanziale, deducendo a sostegno dell’impugnativa articolati motivi in diritto, così rubricati:

I) violazione dell’art. 34 L. 1293/57 – eccesso di potere per carenza dei presupposti – arbitrarietà: in tesi di parte, nel caso di specie non ricorrerebbero gli estremi per la sospensione cautelare della ricevitoria, in quanto alcune delle infrazioni, non essendo state ancora contestate, sarebbero prive di esistenza giuridica;

II) violazione dell'art. 21- quater della L. n. 241/1990, per mancata indicazione del termine finale del provvedimento di sospensione;

III) violazione per omessa ed erronea applicazione degli artt. 3 e 21- quinquies della L. n. 241/1990 e ss.mm. – eccesso di potere per trascurata considerazione dei presupposti, per omessa motivazione, arbitrarietà e illogicità;

IV) violazione dell'art. 94 del D.P.R. n. 1074/1958, mancata preventiva contestazione degli addebiti, mancanza dei profili di gravità - eccesso di potere per arbitrarietà ed ingiustizia manifesta, carente adeguatezza e proporzionalità, illegalità sostanziale: in breve, secondo la prospettiva di parte ricorrente, l’Aams - Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato;
non avrebbe potuto irrogare/preannunciare la sanzione risolutoria (prevista dall’ordinamento per l’ipotesi di gravissimo inadempimento dell’appaltatore) in presenza di infrazioni che rivestono una minima rilevanza, dovendo l’operato della Amministrazione, anche in tale ambito sanzionatorio, rispettare il principio generale di proporzionalità;

V) eccesso di potere per difetto di presupposti, per erronea valutazione e per travisamento dei fatti – ingiustizia manifesta, illegittimità derivata: le supposte infrazioni, secondo la medesima ricostruzione dell’Aams, relative a diversi episodi molto ravvicinati nel tempo, tratteggerebbero non una condotta irrispettosa degli obblighi assunti bensì una contingenza aliunde provocata, non imputabile a colpa della titolare che, in tale periodo, ha dimostrato di soffrire di una grave forma depressiva che, manifestatasi all’inizio del 2001, ha registrato poi un’evoluzione degenerativa ed invalidante;

VI) eccesso di potere per carenza o comunque travisamento dei presupposti;
ingiustizia manifesta;
disparità di trattamento: la nota avversata manifesterebbe un ultroneo profilo di illegittimità, laddove preannuncia l’intenzione di procedere all’avvio di revoca della ricevitoria Lotto e della rivendita ordinaria sebbene le supposte infrazioni pertinenti il comparto lotterie giammai potrebbero riverberare deleteri effetti sul distinto rapporto negozial-concessorio relativo ai generi di monopolio.

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