TAR Palermo, sez. III, decreto cautelare 2018-09-27, n. 201800878

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, decreto cautelare 2018-09-27, n. 201800878
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201800878
Data del deposito : 27 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/09/2018

N. 01663/2018 REG.RIC.

N. 00878/2018 REG.PROV.CAU.

N. 01663/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1663 del 2018, proposto da
Riscossione Sicilia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Palermo - Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Sicilia e Ministero dell'Economia e delle Finanze- Tesoreria Provinciale dello Stato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo;

nei confronti

Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Economia della Regione Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell’atto di irrogazione sanzioni emesso dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo - Prot. N. 280357 del 9.7.2018, qui di seguito, per brevità, rispettivamente “AIS” e “AdE”, notificato in data 9.7.2018 a mezzo Pec a Riscossione Sicilia presso la sede provinciale di Palermo, ed in data 10 luglio 2018 a mezzo messo presso la sede legale di Riscossione in Palermo, Via E. Morselli n. 8 (Cronologico notifica M2241), avente ad oggetto l’irrogazione della sanzione a Riscossione Sicilia S.p.A., qui di seguito, per brevità, “RISCOSSIONE”, di Euro 8.158.810,30, oltre interessi legali, per il mancato rispetto del termine previsto dall’art. 22 del D.Lgs. n. 112/1999 e, dunque, per avere Riscossione Sicilia S.p.A. riversato all’ente creditore in ritardo le somme incassate, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 112/1999 e della relativa procedura di cui all’art. 54 del medesimo D.Lgs.;

NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO

dell’illegittimità dell’operato dell’Agenzia delle Entrate, nonché la sussistenza e la giustezza delle ragioni dell’odierna Ricorrente;

NONCHÉ PER LA CONDANNA

dell’Agenzia delle Entrate al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da quantificarsi nel corso del giudizio anche mediante ricorso a consulenza tecnica d’ufficio, o in subordine, nella misura che codesto verrà valutata in via equitativa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria ai sensi di legge.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che l’art. 55 del D.Lgs. 13/04/1999, n. 112, rubricato “Esecuzione delle sanzioni”, dispone testualmente che “1. Se il concessionario commette la violazione prevista dal presente capo, il relativo provvedimento di irrogazione delle sanzioni, se non impugnato entro i termini stabiliti nell'articolo 54, comma 3, ovvero, in caso di ricorso, se divenuto definitivo a seguito della decisione della direzione regionale delle entrate, costituisce titolo per procedere all'espropriazione, anche nei confronti del garante, ai sensi dell'articolo 30.” e che, pertanto, la mera notificazione dell’atto di irrogazione della sanzione, pur nel decorso del termine ivi previsto, non è idonea a integrare il presupposto della “estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio” in mancanza di elementi che consentano di ritenere iniziata la procedura di espropriazione nei confronti del concessionario;


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