TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-11-10, n. 202316771

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-11-10, n. 202316771
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202316771
Data del deposito : 10 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/11/2023

N. 16771/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04970/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4970 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A R, rappresentata e difesa dagli avvocati M L A e G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Bagnoregio, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

A M, rappresentato e difeso dall'avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

(ric.)

- dell’ordinanza n. 5 del 10.1.2023, con cui il Comune di Bagnoregio ha disposto la demolizione e riduzione in pristino di opere asseritamente eseguite senza titolo abilitativo;

- della nota dell’anzidetto Comune prot. n. 103 del 3.1.2023;

(mm.aa.)

- della nota del Comune di Bagnoregio prot. n. 11804 del 24.9.2022;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bagnoregio e di A M;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2023 la dott.ssa F S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso notificato in data 6 marzo 2023 e depositato il 20 marzo 2023, la ricorrente, titolare di immobile ubicato entro l’abitato della Civita di Bagnoregio (contrassegnato in Catasto al fg 15, p.lla 84), all’interno del quale deduce che “ il fratello, Massimo Rocchi, gestisce il ristorante Alma Civita ”, è insorta avverso l’ordinanza n. 5 del 10 gennaio 2023, alla stessa notificata in data 1° febbraio 2023, con la quale il Comune di Bagnoregio le intimava la demolizione di opere realizzate in assenza di titolo abilitativo in area plurivincolata (nelle premesse di detto provvedimento, infatti, si legge che l’abuso insiste in “zona centro Storico”, sottoposta a “ vincolo paesaggistico con vincolo art. 10 d. lgs. n. 42/2004 per le aree esterne, con necessità di acquisire autorizzazione art. 21 e 146 del d. lgs. n. 42/2004 per ogni intervento di modifica dell’aspetto esteriore dei luoghi ”, nonché vincolo idrogeologico e sismico), decorso inutilmente il termine assegnato al Ministero della cultura per esprimersi sulla richiesta di parere vincolante ai sensi dell’art. 37, co. 3 TUE, trasmessa dal medesimo Comune con “nota prot. 11851” del 26 settembre 2022.

L’intervento abusivo consiste in una finestra/lucernario orizzontale esistente su una pubblica via (vicolo della Provvidenza), che l’amministrazione ha accertato insistere in corrispondenza dell’area di sedime di una vecchia scala (oggi non più esistente) di collegamento alla porta-finestra dell’unità immobiliare adiacente, di proprietà del Sig. M A (immobile incluso nel medesimo corpo di fabbrica dei locali dell’Arch. Rocchi e registrato in catasto al fg. 15, attuale p.lla 83), per il cui ripristino quest’ultimo aveva presentato, in data 26 giugno 2020, richiesta di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d. lgs. n. 42/2004, dopo aver conseguito dal Ministero analogo titolo autorizzatorio nel 1992.

Detta circostanza fattuale aveva indotto il Comune ad avviare, nei confronti della ricorrente e dandone notizia al richiedente M, un procedimento ai sensi dell’art. 7 l. n. 241/1990 (cfr. nota prot. n. 8823 del 18 agosto 2020), nel corso del quale erano acquisite le osservazioni dei due privati interessati, oltre alla relazione prot. n. 9896 del 10 agosto 2022 dell’Arch. C, tecnico esterno esperto in urbanistica al quale l’amministrazione aveva conferito l’incarico di coadiuvare il responsabile del procedimento.

L’iter procedimentale si concludeva con la nota prot. n. 103 del 3 gennaio 2023, anch’essa impugnata con l’odierno ricorso, recante la ricostruzione dello stato legittimo dell’immobile ai sensi dell’art.

9-bis d.P.R. n. 380/2001, effettuato anche sulla scorta dell’esame delle mappe di impianto del Catasto risalenti al 1939 (e in particolare quella identificata all’All. “A” del fg 15, risalente al 1950), in cui ancora figurava un’area “graffata” di pertinenza dell’intero fabbricato (all’epoca accatastato come p.lla 84), identificativa della scaletta oggetto di ripristino e da considerarsi come “area di pertinenza” dell’immobile del M, non avendo l’Ente civico comunicato alcuna volontà di considerarla quale area di proprietà comunale. La nota concludeva che la finestra al servizio dell’unità immobiliare della Sig.ra Rocchi sarebbe stata realizzata sulla medesima area presumibilmente nel 2011 e senza alcun titolo abilitativo.

2. La ricorrente deduce, in punto di fatto, che la finestra di cui trattasi è ubicata in corrispondenza della “bocca” di un’antica cisterna per la raccolta delle acque meteoriche di epoca etrusco-romana, presente nella parte interrata del proprio immobile e collegata alla propria cantina, e tale fessura (un tempo pienamente visibile) sarebbe stata illegittimamente chiusa dal precedente proprietario dell’immobile, per poi nuovamente tornare alla luce a seguito di un crollo della muratura del fabbricato cagionato da un atto vandalico denunciato nel 2011 (durante lavori di ristrutturazione in corso all’interno dei locali), laddove, di contro, nessuna scaletta risultava insistere sul vicolo della Provvidenza, come in tesi comprovato dalla documentazione allegata al ricorso.

In punto di diritto affida il proprio gravame a cinque motivi, chiedendo l’annullamento degli atti impugnati con domanda di sospensione in via interinale dei relativi effetti.

3. Si sono costituiti in giudizio sia il Sig. M A, che deduce (come da documentazione anche fotografica versata in atti) l’esistenza di un masso tufaceo modellato a gradoni, illegittimamente rimosso dalla ricorrente nel 2011, ossia il rudere della scala che aveva da sempre costituito l’indispensabile collegamento dalla sede stradale alla porta esistente al piano rialzato della sua proprietà, scala il cui “ripristino” sarebbe stato già autorizzato dalla Soprintendenza con la nota prot. n. 10543 del 28.09.1992 (cfr. memorie del 5 e 6 aprile 2023), e il Comune di Bagnoregio (cfr. memoria del 5 aprile 2023), che insiste nel ribadire l’assenza di un valido titolo per la finestra/lucernario. Entrambi chiedono, dunque, il rigetto del gravame e del ricorso per motivi aggiunti medio tempore presentato.

4. Con atto notificato e depositato rispettivamente nelle date 3 e 6 aprile 2023, infatti, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti all’esito della documentazione trasmessale dal Comune, ossia la relazione dell’Arch. C e la nota comunale (contrassegnata con prot. n. 11804 del 24 settembre 2022) con cui era stato chiesto il parere vincolante del Ministero della cultura ai sensi dell’art. 37, co. 3 TUE, che, a suo dire, avrebbero rispettivamente riconosciuto la legittimità dell’apertura “corrispondente alla bocca della cisterna etrusca” e omesso di rappresentarne l’esistenza al Ministero, a comprova della illegittimità degli atti impugnati con il ricorso introduttivo.

5. Tutte le parti hanno depositato memorie in vista della camera di consiglio del 26 aprile 2023, insistendo nelle rispettive tesi (cfr., per la ricorrente, memorie del 7 e del 21 aprile 2023, cui sono allegate rispettivamente le relazioni dell’Arch. E A e del geom. F, nonché memoria del Comune del 21 aprile 2023, supportata dalla relazione con cui il tecnico A A replica a quella di parte, e memoria del Sig. M del 21 aprile 2023, anch’essa supportata da perizia di tecnico di parte, Arch. G).

6. Con ord. n. 2226/2023 del 27 aprile 2023 la Sezione ha accordato la sospensione degli atti impugnati al fine di mantenere la res adhuc integra.

7. In vista dell’udienza di discussione del ricorso tutte la parti hanno depositato memorie illustrative (quella della ricorrente è suffragata da ulteriore perizia del geom. F, prodotta in data 5 settembre 2023) e la ricorrente e il controinteressato memorie di replica.

8. All’udienza pubblica del 17 ottobre 2023 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. In limine litis va disposto lo stralcio della memoria depositata dalla difesa della ricorrente in data 14 settembre 2023, h 11.20, in quanto relativa ad altro giudizio.

2. Ancora in via preliminare è opportuno precisare che l’accertamento demandato al Tribunale nell’ambito del presente giudizio concerne esclusivamente la regolarità o meno, sul piano urbanistico/edilizio nonché paesaggistico, dell’intervento contestato con l’ordinanza n. 5/2023, ossia la finestra/lucernario orizzontale realizzata su via della Provvidenza, all’interno dell’abitato della Civita di Bagnoregio, con la conseguenza che esula dal perimetro del thema decidendum ogni diversa questione, tra cui in particolare la pretesa illegittimità del cambio di destinazione d’uso dei locali di proprietà della ricorrente (che sarebbero stati trasformati sine titulo in ristorante e struttura ricettiva), su cui insistono sia il controinteressato sia il Comune.

3. Venendo, ora, allo scrutinio del merito del ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, occorre muovere dall’assunto di fatto su cui poggia l’impianto difensivo della ricorrente, ossia la circostanza che la contestata finestra (che a suo dire non sarebbe tale, trattandosi di mera “apertura” o “fessura” sulla quale l’Arch. Rocchi si sarebbe limitata ad installare una grata con lucchetto) rappresenterebbe in realtà la “bocca” di una sottostante “cisterna per la raccolta delle acque meteoriche” di presumibile datazione etrusco-romana, apertura che sarebbe stata presente e visibile sul predetto vicolo almeno sino alla fine degli anni ’60 del secolo scorso, per poi venire illegittimamente chiusa “con delle pietre murate” dal precedente proprietario dell’immobile (Avv. M P, che lo acquistò nel 1968), senza tuttavia meglio precisare l’epoca in cui la stessa sarebbe stata in tesi “tappata”. La ricorrente asserisce poi che, in tale arco temporale, via della Provvidenza risultava del tutto priva di scale.

A sostegno di tali asserzioni ha prodotto: a) tre dichiarazioni sostitutive di atto notorio (cfr. docc. 5, 6 e 15), provenienti da soggetti residenti da decenni nella Civita (tra cui la dante causa, Sig.ra N D P) o comunque suoi abituali frequentatori; b) una “relazione tecnico – scientifica” redatta dal Prof. G R dell’Università degli studi della Tuscia (cfr. doc. 8), che attesta la presenza, nel sottosuolo del fabbricato, di un “ articolato sistema di ipogei scavati nel banco tufaceo ”, con presenza di una “ cavità a sezione conica con fondo piatto (diam. m 1,50, alt. m 4,10 da piano stradale) ”, intercettata dalla “ gradinata di accesso inferiore della cantina ” e la cui “ imboccatura si apre sulla strada antistante l’ingresso dell’abitazione ” e che “ potrebbe essere stata utilizzata inizialmente come serbatoio idrico, forse anche con funzione di raccolta delle acque meteoriche ”, di datazione incerta anche se “ deve essere in ogni caso da considerare anteriore per rapporti stratigrafici alle cantine già descritte ”; d) una mappa degli ipogei realizzata negli anni ‘70 dalla prof.ssa A Z dell’Università di Washington (cfr. doc. 17), che è stata sovrapposta alla mappa di impianto catastale del 1939 al fine di attestare la presenza della fessura della cisterna, nonché altro rilievo “cartografico” effettuato della stessa prof.ssa A Z nel 1982 (cfr. doc. 18).

A detta della ricorrente, la preesistente “bocca” di alimentazione della cisterna sarebbe poi nuovamente tornata alla luce a seguito di un atto vandalico avvenuto nella notte a cavallo tra il 23 e il 24 marzo 2011 (come attestato dal verbale della querela sporta dalla medesima Sig.ra Rocchi – cfr. doc. 9), che avrebbe comportato “ il crollo di una porzione del banco tufaceo prospiciente la strada con conseguente dissestamento della pavimentazione stradale limitrofa ”, sicché il Comune sarebbe stato già a conoscenza della situazione dei luoghi.

Tale episodio si sarebbe verificato nel periodo in cui erano in corso alcuni lavori all’interno dell’immobile: in particolare, dalla documentazione ex actis risulta che la ricorrente, in qualità di proprietaria, nonché progettista e direttore dei lavori, nel mese di marzo del 2011 aveva presentato una SCIA (acquisita al prot. n. 2005), per interventi di mera “ristrutturazione interna”.

4. Tanto opportunamente precisato, con il primo mezzo l’Arch. Rocchi deduce “ violazione dell’art.

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