TAR Bari, sez. III, sentenza 2011-12-07, n. 201101863

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2011-12-07, n. 201101863
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201101863
Data del deposito : 7 dicembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01745/2009 REG.RIC.

N. 01863/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01745/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1745 del 2009, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. F R, con domicilio eletto presso F R in Bari, corso Cavour n.60;

contro

Ministero Lavoro e Previdenza Sociale, Direzione Provinciale del Lavoro di Bari, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

previa sospensiva

- del provvedimento di sospensione della attività imprenditoriale adottato in data 27.10.2009 dai funzionari della Direzione Provinciale del Lavoro di Bari Dr. F C e Ispettore Palazzo A. con il quale con riferimento alla unità produttiva sita in Bari al -OMISSIS- con decorrenza dalle ore 12 del 28 ottobre 2009 è stata disposta ai sensi dell'art. 14 comma I del d.lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche la sospensione della attività imprenditoriale;

- nonchè di ogni atto comunque presupposto e/o connesso anche se non conosciuto dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero Lavoro e Previdenza Sociale e della Direzione Provinciale del Lavoro di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2011 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori l’avv. F R, per la parte ricorrente;
l’avv. dello Stato Giovanni Cassano, per il Ministero resistente,;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Espone il ricorrente, titolare dell’esercizio commerciale “-OMISSIS-” di -OMISSIS- con sede a Bari, di avere in corso trattative con il sig -OMISSIS- per la cessione dell’azienda, tanto che convenivano di stilare inventario delle merci presenti in magazzino.

In data 27 ottobre 2009 gli ispettori del Lavoro della Direzione Provinciale di Bari accertavano la presenza nei locali aziendali del sig. -OMISSIS- intento alla sistemazione di cartoni vuoti, ed in precedenza dietro il bancone di vendita, senza alcuna documentazione attestante la regolarità del rapporto di lavoro.

Seguiva pertanto, in pari data, provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. art 14 c.1 d.lgs. 81/2008 per l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al venti per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.

Il ricorrente quindi proponeva ricorso gerarchico al Ministero, ottenendo in data 27 aprile 2010 una motivata decisione di rigetto.

Con ricorso notificato il 9 novembre 2009 ritualmente depositato, l'odierno ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, impugna il suddetto provvedimento di sospensione, deducendo censure di violazione di legge (art 14 d.lgs. 81/2008 e s.m., art 41 Cost) nonché di eccesso di potere sotto diverso profilo (travisamento, difetto di istruttoria, inapplicabilità normativa invocata). Prospettava la difesa del ricorrente l’illegittimità del provvedimento impugnato, non essendovi alcuna prova dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l’impresa del ricorrente e il -OMISSIS-, peraltro alle dipendenze di altra impresa.

Si costituiva il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, evidenziando l’infondatezza del ricorso, basato sull’erroneo presupposto della necessità per l’esercizio del potere sanzionatorio de quo della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi invece ritenere per lavoratore “in nero” qualsiasi lavoratore sconosciuto alla P.A., secondo la stessa interpretazione fornita con la circolare n. 33/2009. Sottolineava poi l’obiettivo del legislatore di tutelare non solo la sicurezza dei lavoratori, ma anche la prevenzione del lavoro irregolare, richiamandosi peraltro alle motivazioni addotte dallo stesso Comitato Regionale per i rapporti di lavoro in sede di rigetto del ricorso gerarchico.

All’udienza pubblica del 24 novembre 2011 la causa veniva trattenuta per la decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto.

L’azione di annullamento all’esame del Collegio poggia la propria argomentazione esclusivamente sul preteso collegamento del potere sanzionatorio di cui all’art 14 d.lgs. 81/2008 con il preventivo riscontro dell’impiego di personale in regime di subordinazione, ritenendo non comprovato tale legame tra il sig -OMISSIS- e il ricorrente.

Tale assunto risulta con evidenza smentito dalla normativa di riferimento. Infatti, l’art 14 d.lgs. 81/2008 “Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori” introduce la sanzione amministrativa della sospensione dell’attività di impresa, tra gli altri casi, anche in ipotesi di “impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al venti per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro”.

La norma deve intendersi diretta alla tutela non solo della sicurezza dei luoghi di lavoro bensì del contrasto al lavoro irregolare in senso ampio, intendendosi per lavoratore irregolare qualsiasi lavoratore “sconosciuto alla PA” come del resto condivisibilmente sostenuto in sede di circolare Ministero del Lavoro 10 novembre 2009 n.33. Il pericolo per la salute e la sicurezza sul lavoro costituisce un'ipotesi a sé stante che non si sovrappone alle altre, le quali possono quindi da sole giustificare l'emissione di un provvedimento di sospensione.

Ciò premesso, nessuna rilevanza assume l’ipotizzata inesistenza nella fattispecie di un rapporto di lavoro subordinato, mentre rileva l’accertamento da parte degli ispettori del Lavoro dello svolgimento da parte del -OMISSIS- di tipici compiti lavorativi, impregiudicatane la tipologia subordinata, autonoma o parasubordinata, senza che il ricorrente abbia fornito elementi di prova idonei a ricondurre l’attività ad altro rapporto ( affectio familiaris, societatis, ecc.) e a superarne la presunzione pur relativa di onerosità (Cassazione civile, sez. lav., 16 giugno 1989, n. 2915).

Sul punto come rilevato anche in sede di decisione gerarchica, nessun riscontro è stato fornito né delle presunte trattative tra le parti in merito alla cessione dell’azienda, né della pendenza di un inventario delle merci, al fine di poter ragionevolmente ricondurre l’attività prestata come prestazione gratuita o con conseguimento di utilità indirette per il prestatore (Cassazione civile, sez. lav., 12 novembre 1985, n. 5550) secondo lo schema del negozio con causa atipica gratuita.

Ne consegue pertanto che in presenza dei presupposti fattuali descritti nel verbale ispettivo, della cui veridicità non è mossa alcuna rituale contestazione - nelle forme della querela di falso ( ex multis Cassazione sez lav. 5 giugno 2008, n.15073) - l’attività del personale ispettivo risultava sostanzialmente vincolata ex art 14 d.lgs. 81/2008 senza poter effettuare alcun apprezzamento di carattere discrezionale concernente l'eventuale sussistenza di pericoli per la sicurezza. (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 09 gennaio 2009, n. 2).

Ne consegue l’infondatezza delle censure di violazione di legge ed eccesso di potere dedotte, dovendosi ritenere evidentemente priva di pregio anche la censura di violazione dell’art 41 Cost, potendo agevolmente ricondurre la normativa primaria in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e repressione del lavoro irregolare di cui al d.lgs. 81/2008 tra le misure conformative dell’iniziativa economica privata per ragioni di utilità sociale (art. 41 Cost. c. 2).

Per i suesposti motivi il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese seguono la soccombenza, secondo dispositivo.

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