TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-09-20, n. 202211955

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-09-20, n. 202211955
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202211955
Data del deposito : 20 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/09/2022

N. 11955/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00352/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SNTENZA

sul ricorso numero di registro generale 352 del 2022, proposto da
M S. Coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M V e F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

INPS- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati A D M, A B e F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- del provvedimento di diniego, notificato il 08.11.2021, al n.700990103762 della domanda di CIG ordinaria avente n. Prot. 7009.30/07/2021.0340724 presentata dalla ricorrente.

e per l'accertamento

- del diritto della ricorrente all'accoglimento dell'attivazione di Integrazione salariale ordinaria richiesta per n.1 impiegata assunta con contratto a tempo parziale con ticket n.435F49A2100003OW.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2022 il dott. S Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.1. Con ricorso notificato il 29 dicembre 2021 e depositato il 15 gennaio 2022 la società M S. Coop. a r.l., ha chiesto l’annullamento del provvedimento di diniego della domanda di cassa integrazione ordinaria Prot. 7009.30/07/2021.0340724 richiesta per n.1 impiegata assunta con contratto a tempo parziale.

In fatto, la ricorrente rappresenta di aver comunicato, per il tramite del proprio intermediario, alle organizzazioni sindacali la necessità di ricorrere alla CIGO per 13 settimane, nel periodo dal 1° luglio 2021 al 26 settembre 2021 - avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 40, co.3 d.l. n. 73/2021, conv. in l. n. 106/2021 - per sospensione attività a causa di “ mancanza di ordini, commesse e lavoro”.

Lamenta che – a seguito dell’integrazione documentale e della connessa istruttoria – l’INPS ha rigettato la domanda sulla scorta della motivazione che: “…l’azienda non ha assolto all’obbligo dell’esperimento della procedura di informazione e consultazione sindacale; la domanda è stata presentata priva di documentazione, con pec/cassetto del 06.10.2021 prot. INPS.CMBDR.06.10.2021.5969371 è stata richiesta integrazione documentale ex art. 11, co.2…, le comunicazioni allegate successivamente dall’azienda sono successive al periodo di sospensione richiesto e pertanto non idonee a ottemperare a quanto richiesto dall’art. 14 del D.Lgs. 148/2015”.

1.2. Il gravame è affidato alle seguenti censure:

Eccesso di potere per travisamento dei fatti e/o errore di fatto. Violazione di legge, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14 d.lgs. 148/2015 e dell’art. 40 comma 3, d.l. n. 73/2021, convertito in l. n. 106/2021; Eccesso di potere per sviamento - illogicità e contraddittorietà e ingiustizia manifesta .

In sintesi parte ricorrente deduce che:

a) La procedura di previa informazione e consultazione sindacale risulta correttamente esperita, tanto è vero che le organizzazioni sindacali sono state interpellate con nota del 18 luglio 2021 e non hanno formulato osservazioni.

b) La domanda era pienamente ammissibile anche se la consultazione sindacale è successiva all’inizio del periodo per cui è stata chiesta l’integrazione (1° luglio 2021) ai sensi dell’art. 40 della legge n. 106/21, di conversione del c.d. d.l. sostegni bis, che richiama solo gli art. 11 e 21 del d.lgs. n. 148/2015 e non anche l’art. 14.

c) L’art. 14 non impone la previa consultazione anteriore alla domanda di integrazione salariale nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la

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