TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2022-04-29, n. 202202944

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2022-04-29, n. 202202944
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202202944
Data del deposito : 29 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/04/2022

N. 02944/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01038/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1038 del 2021, proposto da
F A, rappresentato e difeso dall'avvocato Consiglio Zigarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;

per

l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto di volontaria giurisdizione n. 438/2018 R.G.V.G. emesso dalla Corte d’Appello di Napoli in data 14/03/2018, avente oggetto equa ripara-zione ex lege 89/2001.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2022 il dott. F G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso in esame, F A agisce per l’esatta esecuzione del giudicato scaturente dal decreto decisorio in epigrafe meglio specificato, recante condanna della soccombente amministrazione ministeriale al pagamento della somma di €. 533,33 (cinquecentotrentatre/33) in suo favore, alla refusione delle spese di lite del procedimento liquidate in € 405,00, euro 27,00 (Ventisette/00) per esborsi ed euro 60,75 per rimborso spese oltre accessori di legge pari al 15% ex art. 15 L.P. oltre e C.P.A. da distrarsi in favore del procuratore Avv. Consiglio Zigarelli.

2.- Non risulta costituita in giudizio l’intimata amministrazione ministeriale.

3.- Alla camera di consiglio del 27 aprile 2022, il ricorso è stato assunto in decisione.

Il ricorso è inammissibile atteso che non risulta versata in atti l’attestazione del passaggio in giudicato del titolo della cui esecuzione si tratta.

Considerato che, come già affermato dalla giurisprudenza della sezione (tra le altre, v. T.A.R. Campania, sez. VIII, Sent. n. 2471 del 19.4.2021), in base all’art. 114 co. 2:

-) è onere del ricorrente fornire la prova del passaggio in giudicato del provvedimento del Giudice Ordinario per la cui ottemperanza ricorre (Cons. Stato, Sez. VI, 28 dicembre 2011, n. 6905), essendo il termine “eventuale”, utilizzato dal legislatore al comma 2 dell’art. 114 c.p.a., relativo all'ottemperanza dei provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo, anche se non passati in giudicato, di cui fa menzione l'art. 112, comma 2, lettera b), c.p.a. (cfr. sul punto, T.A.R. Lombardia, Milano, 9/7/2018, n. 1667;
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 6 febbraio 2013, n. 729;
Cons. Stato, Sez. V, 11 dicembre 2015, n. 5645);

-) tale prova deve essere fornita unitamente al ricorso, così costituendo condizione di ammissibilità del ricorso proposto per l’ottemperanza dei provvedimenti del giudice ordinario (in termini, Tar Lombardia, Milano, sez. III, sent. 1/3/19, n. 435, Tar Toscana, sez. I, sent. 22/1/18 n. 81, Tar Puglia, Bari, sez. II, sent. 27/3/18 n. 450);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia inammissibile in quanto l’attestazione del passaggio in giudicato non risulta versata in atti;

Ritenuto che, stante la natura della decisione, le spese debbano essere compensate.

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