TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-05-12, n. 202301585

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-05-12, n. 202301585
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202301585
Data del deposito : 12 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/05/2023

N. 01585/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02040/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2040 del 2022, proposto da
General Montaggi Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati P M M, E M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

S.R.R. - Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti A.T.O. n. 4 Caltanissetta Provincia Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'ottemperanza

della sentenza n. 652/2021, emessa dal T.A.R. Palermo il 22/2/2021 nel ricorso iscritto al R.G. 1491/2020, limitatamente al rimborso dei contributi unificati ivi versati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della S.R.R. - Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti A.T.O. n. 4 Caltanissetta Provincia Sud;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 il dott. Bartolo Salone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, la General Montaggi Soc. Coop. ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 652/2021, emessa dal T.A.R. Palermo il 22/2/2021 nel ricorso iscritto al R.G. 1491/2020, confermata in appello con decisione del C.G.A. n. 326/21 e passata in giudicato, per il capo di condanna implicito al rimborso del contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo del ricorso introduttivo e dei due successivi motivi aggiunti per l’importo complessivo di € 18.000,00.

La ricorrente ha chiesto anche la vittoria delle spese, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma a titolo di astreinte .

La S.R.R.

4 - ATO Caltanissetta Provincia Sud si è costituita in giudizio, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva, da individuarsi – a suo dire – esclusivamente in capo alla ATO Ambiente CL2 S.P.A. in liquidazione, quale Stazione appaltante che ha posto in essere gli atti di gara impugnati dalla odierna ricorrente.

Alla camera di consiglio del 10 maggio 2023, previo deposito di memorie ex art. 73, c.p.a., la causa è stata posta in decisione.

Quanto al contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo della causa definita con la sentenza n. 652/2021, la pretesa della parte ricorrente al relativo rimborso è fondata e merita, pertanto, accoglimento.

Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza sia di legittimità che amministrativa, anche se la sentenza non lo prevede esplicitamente, la parte soccombente in un giudizio amministrativo deve restituire a quella vittoriosa la somma corrisposta a titolo di Contributo Unificato quale obbligo ex lege e a prescindere dall’eventuale compensazione delle altre spese di giudizio (in tal senso, Cass. n. 2691/2016;
Cass. n. 18828/2015;
Cons. Stato n. 4167/2016).

A questo riguardo, si è chiarito che “ Il pagamento del contributo unificato è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente e rappresenta un’obbligazione ex lege espressamente prevista dall'art. 13, comma 6 bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, per la cui ottemperanza non è neppure necessaria una esplicita pronuncia di condanna da parte dell’Autorità giurisdizionale ” (cfr. C.d.S., sez. V, 21/11/2018, n. 6587;
idem, 26/10/2020, n. 6475). L’art. 13, comma 6 bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, con specifico riferimento al giudizio amministrativo, ha previsto, infatti, che l’onere relativo al pagamento del contributo unificato “ è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono nuove domande ”.

Nel caso in esame, emerge documentalmente che la parte ricorrente abbia sostenuto una spesa di € 18.000,00 per il pagamento dei contributi unificati dovuti per l’iscrizione a ruolo del ricorso e dei motivi aggiunti definiti con la sentenza n. 652/2021 (v. ricevute di versamento in atti). La sentenza da ultimo ricordata, la quale ha disposto la compensazione delle spese giudiziali tra le parti in causa, è passata in giudicato ai sensi degli artt. 325, comma 2, e 326 c.c. – come da attestazione in atti – in seguito al decorso del termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza con cui il C.G.A. ha rigettato gli appelli proposti avverso la stessa dalla S.R.R. odierna resistente e dalla controinteressata Progitec s.r.l.

Sono da considerare parti (soccombenti) del giudizio così definito, oltre alla ATO Ambiente CL2 s.p.a. (stazione appaltante) e alla Progitec s.r.l. (controinteressata), anche la S.R.R.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi