TAR Potenza, sez. I, sentenza 2021-03-30, n. 202100281
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Pubblicato il 30/03/2021
N. 00281/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00478/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 478 del 2019, proposto da -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. C P, PEC claudia.pironti@pec.it, da intendersi domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
-Provincia di Matera, in persone del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv. A A, PEC auletta1043@cert.avvmatera.it, da intendersi domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
-Comune di Scanzano Jonico, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Anna Luisa Ferraiuolo, PEC ferraiuolo1072@cert.avvmatera.it, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale;
per l'annullamento:
-della nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-(notificata il 30.9.2019), con il quale il Dirigente dell’Area Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente della Provincia di Matera ha comunicato alla -OMISSIS-. la non procedibilità della sua istanza del 5/9.7.2019, volta ad ottenere l’Autorizzazione Unica Ambientale per la realizzazione di una piattaforma di stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi presso il suo opificio, sito in Scanzano Jonico -OMISSIS-, con lo scarico delle acque reflue non nella pubblica fognatura;
-del parere negativo sulla predetta istanza del 17.7.2019, espresso dal Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Scanzano Jonico;-della nota prot. n.-OMISSIS-del -OMISSIS-, con la quale il Responsabile del Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Scanzano Jonico ha disposto la chiusura negativa del procedimento per diniego dell’Autorizzazione Unica Ambientale richiesta;
nonché per l’accertamento
della sussistenza dei requisiti in capo alla -OMISSIS-. per la positiva definizione del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale attivato;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Matera e del Comune di Scanzano Jonico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’Udienza del 24 marzo 2021 il Cons. P M e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020 conv. nella L. n. 176/2020 e dell’art. 1, comma 17, D.L. n. 183/2020 mediante collegamento da remoto con la modalità simultanea Microsoft Teams, dopo aver sentito i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza del 5/9.7.2019, presentata allo Sportello Unico delle Attività Produttive (d’ora in poi SUAP) del Comune di Scanzano Jonico, la ditta -OMISSIS-., facendo presente che con scrittura privata del 15.6.2017 la dante causa le aveva volturato l’autorizzazione provinciale ex art. 216 D.Lg.vo n. 152/2006 dell’8.2.2010, ha chiesto alla Provincia di Matera il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (d’ora in poi AUA) per la realizzazione di una piattaforma di stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi indicati nei punti 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 5.6, 5.8, 5.9, 5.16, 6.1, 7.30, 9.1, 10.2 e 16.1 lett. a) dell’Allegato 1 al D.M. 5.2.1998 (precisamente, massimo: 2.000 tonnellate all’anno di rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta;4.000 tonnellate all’anno di rifiuti di imballaggi, vetro di scarto e frammenti di vetro;2.500 tonnellate all’anno di rifiuti di ferro, acciaio e ghisa;2.500 tonnellate all’anno di rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe;1.000 tonnellate all’anno di sfridi o scarti di imballaggi di alluminio e di accoppiati di carta, plastica e metallo;1.000 tonnellate all’anno di rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi;1.000 tonnellate all’anno di spezzoni di cavo di rame ricoperto;100 tonnellate all’anno di spezzoni di cavo di fibra ottica;590 tonnellate all’anno di apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici e relativi rottami contenenti e non metalli preziosi;3.000 tonnellate all’anno di rifiuti di plastica ed imballaggi di plastica, escluso i contenitori di fitofarmaci e di presidi medico-chirurgici;1.000 tonnellate all’anno di sabbia e conchiglie che residuano dalla vagliatura dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili;2.000 tonnellate all’anno di scarti ed imballaggi di legno e sughero;2.000 tonnellate all’anno di pneumatici non ricostruibili, camere d’aria non riparabili ed altri scarti di gomma;e 4.600 tonnellate all’anno di frazione organica dei rifiuti solidi urbani raccolta separatamente) presso l’opificio, sito in Scanzano Jonico -OMISSIS-, con lo scarico delle acque reflue non nella pubblica fognatura.
Con nota ex art. 10 bis L. n. 241/1990 prot. n. -OMISSIS-il Responsabile del SUAP ha comunicato alla ditta -OMISSIS-., concedendole il termine di 10 giorni per la presentazione di memorie e documenti, ed alla Provincia di Matera il preavviso di rigetto della predetta istanza, allegando il parere negativo del 17.7.2019, espresso dal Dirigente del Settore Tecnico comunale, con il quale erano state evidenziate le seguenti circostanze: 1) “buona parte delle aree e dei manufatti ricadenti nel comparto immobiliare interessato dall’AUA non sono nella disponibilità della -OMISSIS-., in quanto la particella n. 37, subalterni nn. 1, 2, 3, 4 e 5, è di proprietà comunale (già di proprietà del Demanio dello Stato) e, da quanto è stato possibile accertare, non risultano atti di cessione della stessa ovvero contratti di locazione e porzione delle aree ricadono in area demaniale, la cui destinazione originaria era quella di canali di bonifica e strada vicinale”;2) “il compendio immobiliare ricade nel vigente Regolamento Urbanistico, approvato con Del. C.C. n. 44/2009, in zona agricola, ove non è consentito l’insediamento di una piattaforma di stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi, ma la costruzione di manufatti edilizi finalizzati alla conduzione di fondi rustici, serre, strutture per allevamenti zootecnici funzionali alle esigenze aziendali, nonché interventi di trasformazione di manufatti esistenti per attività connesse all’esercizio dell’agriturismo”.
In data 24.7.2019 la ditta -OMISSIS-. ha fatto presente, allegando la relativa documentazione, che: 1) presso l’area di cui è causa era stata già svolta da diversi anni l’attività di recupero rifiuti, autorizzata dalla Regione Basilicata, dalla Provincia di Matera ed anche dal Comune di Scanzano Jonico;2) il possesso della particella n. 37, subalterni nn. 1, 2, 3 e 4, era confermato da scritture private ed atti di assenso tutti noti al Comune di Scanzano Jonico, alcuni dei quali provenienti proprio dall’Amministrazione comunale;3) non vi era alcuna area demaniale.
Ma il Responsabile del SUAP:
-prima con nota del 29.7.2019 ha confermato il suddetto parere negativo del 17.7.2019, rilevando che l’autorizzata attività di recupero e stoccaggio di rifiuti, rilasciata alla dante causa, era stata svolta nell’area PIP fino al 10.8.2017, cioè fino quando il legale rappresentante della -OMISSIS-. con nota di pari data aveva comunicato alla Provincia di Matera che “i rifiuti da conferire alla piattaforma di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali non pericolosi e di stoccaggio di quelli pericolosi, autorizzata nell’area PIP del Comune di Scanzano Jonico, per esigenze tecnico-funzionali saranno depositati in altra area e precisamente presso il sito di -OMISSIS- sempre del territorio di Scanzano Jonico in catasto al foglio n. 76, particelle nn. 37, 530, 822 e 824”, specificando che il predetto sito aveva “i requisiti previsti per legge ad ospitare tali materie per essere già stato autorizzato in passato”;
-e poi con nota prot. n.-OMISSIS-del -OMISSIS- ha disposto la chiusura negativa del procedimento per diniego dell’Autorizzazione Unica Ambientale richiesta.
Pertanto, con nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-(notificata il 30.9.2019) il Dirigente dell’Area Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente della Provincia di Matera ha comunicato alla -OMISSIS-. la non procedibilità della suddetta istanza del 5/9.7.2019, richiamando il parere negativo del Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Scanzano Jonico del 17.7.2019 e la predetta nota del SUAP prot. n.-OMISSIS-del -OMISSIS-.
La ditta -OMISSIS-. con il presente ricorso, notificato il 23/25.10.2019 e depositato il 6.11.2019, ha impugnato la predetta provinciale prot. n. -OMISSIS- del 18.9.2019, il suddetto parere negativo del Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Scanzano Jonico del 17.7.2019 e la citata nota del SUAP prot. n.-OMISSIS-del -OMISSIS-, deducendo:
1) la violazione degli artt. 10 e 10 bis L. n. 241/1990, in quanto la Provincia di Matera ed il Comune di Scanzano Jonico non avevano tenuto conto della documentazione, presentata il 24.7.2019 dopo la ricezione del preavviso di rigetto del 17.7.2019;
2) con riferimento alla proprietà comunale del fabbricato, censito in catasto al foglio n. 76, particella n. 37, subalterni nn. 1, 2, 3, 4 e 5, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto la Provincia di Matera ed il Comune di Scanzano Jonico non avevano preso in considerazione la scrittura privata, stipulata tra la dante causa e la ricorrente -OMISSIS-. il 15.6.2017, e la relativa documentazione ivi menzionata ed inviata al SUAP dalla ricorrente il 24.7.2019;
3) per quanto riguarda la destinazione agricola, con la possibilità di costruire solo manufatti edilizi finalizzati alla conduzione di fondi rustici, serre, strutture per allevamenti zootecnici funzionali alle esigenze aziendali e la trasformazione dei manufatti esistenti per attività connesse all’esercizio dell’agriturismo, impressa dal Regolamento Urbanistico approvato con Del. C.C. n. 44/2009, sull’intera area comprendente le particelle n. 37, subalterni nn. 1, 2, 3, 4 e 5, 530, 822 e 824, oltre all’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto la ricorrente è subentrata nell’autorizzazione ex art. 216 D.Lg.vo n. 152/2006, rilasciata dalla Provincia di Matera alla Teseo S.r.l. l’8.2.2010, anche la violazione dell’art. 196, comma 3, D.Lg.vo n. 152/2006, in quanto tale norma, prevedendo che le Regioni devono “privilegiare” la realizzazione degli impianti di recupero nelle “aree industriali”, non esclude la loro localizzazione, se compatibile, in zona agricola (cfr. TAR Napoli Sez.