TAR Venezia, sez. II, sentenza 2019-06-28, n. 201900779
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Testo completo
Pubblicato il 28/06/2019
N. 00779/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00198/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 198 del 2018, proposto da
Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G M, F S e G R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Verona, piazza Bra 1;
contro
Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona R e Vicenza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
nei confronti
S.P.A. Telearena non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
del decreto direttore generale Ministero BB A CC T ex art. 160 d. lgs. 42/2004 rep 995 in data 14-11/5-12-2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona R e Vicenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2019 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nel Comune di Verona in un ambito collinare sono presenti delle torri realizzate durante la dominazione austriaca che sono beni demaniali sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 10 del Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Nel tempo sulla seconda Torricella Massimiliana sono stati installati tralicci, antenne radiotelevisive e radiofoniche in assenza di autorizzazione della proprietà del sito, del concessionario del bene e della Soprintendenza.
Con decreto del Direttore generale del Ministero dei Beni e delle attività culturali rep n. 995 del 14 novembre 2017, è stato ordinato al Comune di Verona di provvedere, ai sensi dell’art. 160, comma 1, del Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42, alla rimozione di tutte le apparecchiature di emissione esterne (parabole, antenne ecc.), dei componenti elettronici, nonché delle strutture di sostegno (tralicci, pali, staffe ecc.) riportando il bene alla sua consistenza originaria, anche con opere di restauro e ripristino.
La norma citata pone a carico del responsabile della violazione degli obblighi di protezione e conservazione dei beni tutelati l’obbligo di eseguire a proprie spese le opere necessarie alla reintegrazione.
Il Comune è stato individuato come