TAR Firenze, sez. III, sentenza 2023-03-22, n. 202300299
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Testo completo
Pubblicato il 22/03/2023
N. 00299/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00736/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 736 del 2022, proposto da
BE TI, MA AR VA, BR TI, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Colzi e Benedetta Colzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Forte dei Marmi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Vannucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Toscana, non costituita in giudizio;
nei confronti
EN Europa S.n.c. di OR RC & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Cristiana Carcelli ed Ermindo Tucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del permesso di costruire n. 58/2022 del 04.04.2022, a firma del Dirigente del III Settore, Servizio Urbanistica – Edilizia privata, rilasciato dal Comune di Forte dei Marmi a EN Europa SNC di OR RC & C, per l'installazione di n. 2 campi da padel coperti a servizio della struttura sportiva denominata “EN Europa”;
- di tutti gli atti istruttori assunti nel procedimento conclusosi con il permesso di costruire di cui sopra;
- provvedimenti conosciuti dai ricorrenti in data 14.04.2022, a seguito di invio, a mezzo pec, delle copie, su istanza di accesso agli atti;
nonché per annullamento, in subordine,
- dell'art. 20.3, lett. b), delle N.T.A. del vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Forte dei Marmi, nella parte in cui prevede che: “b) le distanze minime degli edifici e di qualunque altro manufatto che determini Sc, dai confini di zona o sottozona (escluse le fasce di rispetto), di proprietà, dai cigli stradali e da altri edifici, sono stabilite nelle norme di zona e/o nelle planimetrie del regolamento urbanistico”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Forte dei Marmi e della controinteressata EN Europa S.n.c. di OR RC & C.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I signori BE TI, MA AR VA e BR TI sono proprietari in Forte dei Marmi, alla via Cristoforo Colombo 79, di un’abitazione circondata da ampio giardino. Sul lato opposto della via Colombo sorge un impianto sportivo, il “EN Europa”, gestito dalla controinteressata e già dotato di cinque campi da tennis.
Con permesso di costruire n. 58 del 4 aprile 2022, il Comune di Forte dei Marmi ha assentito la realizzazione, presso il EN Europa, di due campi da padel coperti in luogo di uno dei campi da tennis esistenti e, per la precisione, di quello immediatamente prospiciente l’abitazione dei ricorrenti. Il progetto, che i ricorrenti riferiscono di aver visionato a seguito di accesso agli atti, prevede l’installazione di una copertura geodetica comune ai due campi, alta al colmo poco meno di dieci metri e rivestita in teli di pvc sfilabili, circondata da una barriera antirumore. Il titolo contiene alcune prescrizioni speciali relative al divieto di realizzare l’impianto di illuminazione artificiale, alla effettiva disponibilità dei parcheggi previsti dal progetto, alla posa in opera della barriera antirumore, agli orari di apertura dei campi solo in orario diurno, alla schermatura della barriera antirumore con essenze vegetali sempreverdi.
Il permesso di costruire n. 58/2022 è impugnato dai signori TI/VA, i quali, sulla scorta di sei motivi in diritto, chiedono che il T.A.R. ne pronunci l’annullamento, lamentando le ricadute negative della presenza di una struttura così impattante a ridosso del confine stradale e della loro proprietà.
1.1. Si sono costituiti in giudizio l’amministrazione procedente e la controinteressata EN Europa S.n.c., che concludono per il rigetto del gravame.
1.2. Nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 il collegio ha accolto la domanda cautelare formulata con il ricorso, ordinando alla controinteressata di non utilizzare i nuovi campi da padel – frattanto realizzati in virtù del permesso impugnato – nell’orario compreso fra le 14:00 e le 16:00.
1.3. Nel merito, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 20 dicembre 2022, preceduta dallo scambio di memorie difensive e repliche.
2. Come riferito in narrativa, è impugnato il permesso di costruire n. 58/2022, con cui il Comune di Forte dei Marmi ha autorizzato la realizzazione di due nuovi campi da padel coperti, sul sedime di un preesistente campo da tennis, all’interno del circolo sportivo gestito dalla controinteressata e prospiciente l’abitazione dei ricorrenti, circondata da ampio giardino. Nel dettaglio, i due campi da padel e la proprietà dei ricorrenti si fronteggiano lungo la via Cristoforo Colombo, che li separa.
2.1. L’ordine della trattazione terrà conto della reciproca connessione dei motivi di ricorso.
Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 16 co. 2 delle norme tecniche di attuazione del regolamento urbanistico comunale, che prescrive per la realizzazione di nuovi impianti nelle zone “H1” il rispetto della distanza minima di cinque metri dai confini, e che non sarebbe osservata dal nuovo impianto della controinteressata.
Nella relazione istruttoria del tecnico comunale, propedeutica al rilascio del permesso di costruire, il mancato rispetto delle distanze imposte dallo strumento urbanistico è giustificato con l’irrilevanza dell’intervento, avente caratteristiche di facile amovibilità, ai fini dei parametri della superficie utile (SUL) e della superficie coperta (Sc). Tale valutazione è confutata dai ricorrenti, i quali affermano che l’impianto non avrebbe affatto natura temporanea e che la pretesa amovibilità sarebbe di fatto rimessa al suo proprietario. Peraltro, trattandosi di un’imponente intelaiatura fissata alla platea di fondazione in cemento armato e destinata a rimanervi permanentemente, costituirebbe una palese forzatura la sua equiparazione agli impianti aventi caratteristiche di mobilità e facile rimozione che l’art. 16 n.t.a. cit. esclude dal computo della SUL.
Con il secondo motivo, i ricorrenti osservano che, fra i casi di esclusione dal computo della superficie coperta, l’art. 20.2 delle norme di attuazione del R.U. contempla “ le opere, interventi e manufatti comunque privi di rilevanza urbanistico-edilizia ai sensi dell’art. 137 della L.R. 65/2014 e s.m.i. ”; e poiché nel caso di specie sarebbe stata assentita la realizzazione in prossimità del confine di un manufatto coperto ad uso sportivo, pur caratterizzato da notevoli dimensioni e consistenza, risulterebbe conseguenziale concludere che il Comune abbia classificato tale manufatto come privo di rilevanza urbanistico-edilizia e per questo lo abbia considerato irrilevante ai fini del parametro della superficie coperta. Tuttavia, dalla disamina dell’elenco contenuto nel citato art. 137, emergerebbe chiaramente l’impossibilità di qualificare come privo di rilevanza il manufatto in questione, che per le sue oggettive caratteristiche non sarebbe riconducibile ad alcuna delle categorie delineate e descritte dalla norma regionale.
Con il terzo motivo, i ricorrenti affermano che la scelta comunale di escludere l’operatività della prescrizione dettata dall’art. 16 delle n.t.a. del R.U. in materia di distanze minime dal confine sarebbe frutto anche di un’errata interpretazione dell’art. 20.3 lett. b) delle medesime n.t.a., che rinvia, per la disciplina delle distanze minime degli edifici e di qualunque manufatto generatore di superficie coperta, alle norme di zona e/o alle planimetrie del regolamento urbanistico.
Con il quinto motivo, subordinato, i ricorrenti impugnano l’art. 20.3 delle norme di attuazione del R.U. ove da esso dovesse farsi discendere l’esclusione, dall’ambito applicativo delle disposizioni sulle distanze, di manufatti molto impattanti per modalità costruttive e consistenza solo perché non dotati di copertura, ovvero perché non rientranti nella definizione del parametro della superficie coperta.
Alle censure, il Comune di Forte dei Marmi replica di non avere assolutamente disconosciuto la rilevanza urbanistico-edilizia della copertura dei campi da padel, la quale, nondimeno, non sarebbe equiparabile a un edificio, a una tettoia, a una loggia, perché non capace di offrire stabile riparo dagli agenti atmosferici. Non si applicherebbero, di conseguenza, le prescrizioni del R.U. in materia di distanze, che sarebbero comunque rispettate, fatta eccezione per il limite dei cinque metri dal confine della strada pubblica, la cui violazione i ricorrenti non sarebbero però legittimati a far valere, atteso che la norma regolamentare sarebbe posta a tutela non della proprietà e dei rapporti di vicinato, bensì della sicurezza e della circolazione stradale.
La controinteressata EN Europa, dal canto suo, ribadisce che la struttura avrebbe le caratteristiche di mobilità e facile rimozione richieste dall’art. 16 delle norme di attuazione del R.U.. La prescrizione della distanza dei cinque metri dai confini riguarderebbe i confini con i privati, non con la pubblica strada, e bene avrebbe fatto il Comune a interpretare la disposizione regolamentare nel rispetto del codice civile e del codice della strada, che, per le strade comunali interne ai centri abitati e classificate urbane o locali, non prevedrebbe alcuna distanza minima obbligatoria.
La controinteressata eccepisce altresì l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e interesse sul presupposto che la presenza della strada pubblica, interposta fra l’impianto sportivo e la proprietà dei ricorrenti, non consentirebbe a costoro di chiedere la demolizione della nuova struttura e, pertanto, neppure l’annullamento del permesso di costruire.
Ancora, i ricorrenti offrirebbero una lettura errata dell’art. 20 delle norme di attuazione del R.U.. Il riferimento all’art. 137 l.r. n. 65/2014, ivi