TAR Lecce, sez. I, sentenza 2014-07-24, n. 201401960

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2014-07-24, n. 201401960
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201401960
Data del deposito : 24 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01100/2013 REG.RIC.

N. 01960/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01100/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1100 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Monteco Srl, rappresentata e difesa dall'avv. C D G, con domicilio eletto presso C D G in Lecce, via 47 Rgt Fanteria, 29;

contro

Comune di Latiano, rappresentato e difeso dall'avv. G T, con domicilio eletto presso Ezio Tarantino in Lecce, piazzetta D'Enghien,1;

per l'annullamento

della determinazione del Responsabile del Servizio del Comune di Latiano n. 281 Reg. Gen. del 10.04.2013, pubblicata sull'albo pretorio dall'11.04.2013, mai comunicata né notificata alla ricorrente, nella parte in cui è stata decurtata la somma complessiva di euro 8.460,51 dal canone mensile per il servizio espletato nel mese di marzo 2013;

della determinazione del Responsabile del Servizio del Comune di Latiano n. 362 Reg. Gen. del 08.05.2013, mai comunicata né notificata alla ricorrente, nella parte in cui è stata decurtata la somma di euro 4.035,82 dal canone mensile per il servizio espletato il mese di aprile 2013;

di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente che sia comunque lesivo;

nonché della determinazione del Responsabile del Servizio del Comune di Latiano n. 475 Reg. Gen. del 13.06.2013, pubblicata in data 18.09.2013 sull'albo pretorio, mai comunicata né notificata alla ricorrente, nella parte in cui è stata decurtata la somma di euro 4.100,86 sulla fattura n. 397 del 31.05.2013 dal canone mensile per il servizio espletato nel mese di maggio 2013, della determinazione n.562 Reg. Gen. Del 09.07.2013, della determinazione n.666 Reg. Ge. del 13.08.2013, della determinazione n.751 Reg. Gen. del 13.09.2013, della determinazione n.800 Reg. Gen. del 04.10.2013,

nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute sui canoni di concessione del servizio affidato alla ricorrente dall'ATO BR/2 in esecuzione degli impugnati provvedimenti;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Latiano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 il dott. R M P e uditi per le parti i difensori C D G, G T;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente è concessionaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani dei nove Comuni facenti parte dell’

ATO

Br/2, tra cui il Comune di Latiano.

Con delibera n. 17/11 il Consorzio

ATO

Br/2 ha disposto una nuova ripartizione del canone da corrispondere alla ricorrente, in cui la quota a carico del Comune di Latiano è stata rideterminata nella misura di € 1.113.451,23.

Avverso la predetta ripartizione il Comune di Latiano ha proposto ricorso n. 435/12, tuttora pendente innanzi a questo TAR.

In pendenza di tale giudizio, il Comune di Latiano, sul presupposto sia della non vincolatività della ripartizione del canone operata dal Consorzio ATO BR/2 con la delibera n. 17/11, e sia di asserite inadempienze della ricorrente, ha applicato a quest’ultima una decurtazione unilaterale del canone dovuto alla ricorrente nei mesi aprile-settembre 2013.

Avverso tali delibere la ricorrente è insorta con la proposizione del ricorso originario e dei successivi motivi aggiunti, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi, appresso sintetizzati: 1) difetto di attribuzione dell’autorità emanante;
violazione degli artt. 201 e ss. d. lgs. n. 152/06;
2) violazione degli artt. 15-54 Capitolato Speciale di Appalto;
eccesso di potere per errore, contraddittorietà, perplessità, ingiustizia manifesta;
3) violazione dell’art. 3 l. n. 241/90.

All’udienza del 10.7.2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Con il primo motivo di gravame, deduce la ricorrente l’illegittimità degli atti impugnati, per difetto di attribuzioni da parte del Comune di Latiano.

Il motivo è fondato.

Premette anzitutto il Collegio che, benché la ricorrente abbia articolato tale motivo di gravame in termini di nullità degli atti impugnati (art. 21 septies l. n. 241/90), si versa più propriamente nell’ambito dell’ipotesi di annullabilità (art. 21 octies l. n. 241/90). Ciò in quanto ricorre, nella specie, un’ipotesi di incompetenza c.d. relativa, che si distingue da quella assoluta (quest’ultima sussumibile all’interno della categoria del difetto assoluto di attribuzione, integrante, come tale, ipotesi di nullità dell’atto amministrativo) per il fatto che il Comune di Latiano, lungi dall’esserne totalmente privo, è astrattamente dotato di competenze (i.e: la gestione del ciclo dei rifiuti) nel settore di riferimento interessato dall’adozione degli atti impugnati.

Considerata pertanto la censura in esame sotto l’angolo prospettico non già del singolo atto, ma del settore di riferimento coinvolto dalla sua adozione, deve pertanto ritenersi che si versi in ipotesi di incompetenza relativa, come tale integrante ipotesi di annullabilità dell’atto amministrativo, ai sensi dell’art. 21 octies, 1° comma, l. n. 241/90.

Ciò chiarito, e passando ora allo scrutinio di merito della dedotta censura, premette il Collegio che, ai sensi dell’art. 201 1° comma d. lgs. n. 152/06, “Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”.

Dispone poi il successivo 2° comma che: “L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti”.

Recita poi il 3° comma che: “L'Autorità d'ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza;
a tal fine adotta un apposito piano d'ambito in conformità a quanto previsto dall'articolo 203, comma 3”.

A sua volta, la L.R. n. 24/12 ha dettato disposizioni volte ad integrare il contenuto della legislazione nazionale. In particolare, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della cennata legge regionale, “La pianificazione regionale, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata a massimizzarne l’efficienza, all’interno di ciascun ATO, può definire perimetri territoriali di ambito sub-provinciale per l’erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di raccolta ottimale (ARO). I perimetri degli ARO sono individuati nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilati”.

Dispone poi il successivo 6° comma che: “In sede di prima attuazione, fino all’approvazione del Piano regionale dei rifiuti, la perimetrazione degli ARO, quale articolazione interna degli ATO, è disposta dalla Giunta regionale …”.

Alla luce di tali previsioni normative, la competenza in tema di servizio di gestione del ciclo dei rifiuti è devoluta all’ARO, e prima della sua istituzione, all’ATO, in persona dei suoi organi deliberativi, oppure – nella fase compresa tra il commissariamento dei vari ATO e la costituzione dei nuovi ARO – del commissario liquidatore.

Orbene, a far data dalla costituzione dell’ATO, il Comune non ha più la facoltà di emanare atti di concreta gestione del servizio di gestione dei rifiuti, avendo ex lege trasferito le proprie competenze (cfr. art. 201 2° comma d. lgs. n. 152/06) all’apposita struttura dell’ATO. E che ciò sia vero emerge altresì dal fatto che il contratto di servizio del 18.12.2008, nonché il suo atto modificativo del 19.6.2009, sono stati stipulati non già tra il Comune di Latiano e la ricorrente, ma tra quest’ultima e il Consorzio ATO BR/2. Sicché è di tutta evidenza che unico soggetto legittimato ad incidere nel rapporto in esame deve ritenersi non già il Comune di Latiano, ma il suddetto Consorzio ATO.

3. Alla luce di tali considerazioni, reputa il Collegio sussistente il dedotto vizio d’incompetenza dell’autorità emanante.

Ne consegue l’annullamento degli atti impugnati, con assorbimento degli ulteriori motivi di gravame.

4. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.

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