TAR Roma, sez. 1B, decreto decisorio 2020-10-22, n. 202003217
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Pubblicato il 22/10/2020
N. 03217/2020 REG.PROV.PRES.
N. 06060/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 6060 del 2014, proposto da F P D I, rappresentato e difeso dall'avvocato G V, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lgtevere dei Mellini, 17 Sc B Int10;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento con il quale la Pubblica amministrazione ha applicato il blocco contrattuale di cui all'art. 90 del d.l. n. 78/10 anche al trattamento economico percepito dal ricorrente nella posizione di ausiliaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 7 maggio 2014;
Rilevato che, nel termine di centottanta giorni successivi alla comunicazione di apposito avviso della Segreteria ai sensi del predetto art. 82, non è stata presentata dalla parte ricorrente nuova istanza di fissazione di udienza sottoscritta con le modalità di cui allo stesso art. 82, per cui il ricorso è da considerare perento;
Visti gli articoli 35 e 85 del cennato codice, sulla competenza a dichiarare la perenzione;
Ritenuto nulla disporre quanto alle spese di giudizio, dato che, ai sensi dell’art. 83 del codice medesimo, in caso di perenzione ciascuna delle parti sopporta le proprie;