TAR Roma, sez. 1B, decreto decisorio 2020-10-22, n. 202003217

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, decreto decisorio 2020-10-22, n. 202003217
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202003217
Data del deposito : 22 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/10/2020

N. 06060/2014 REG.RIC.

N. 03217/2020 REG.PROV.PRES.

N. 06060/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6060 del 2014, proposto da F P D I, rappresentato e difeso dall'avvocato G V, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lgtevere dei Mellini, 17 Sc B Int10;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento con il quale la Pubblica amministrazione ha applicato il blocco contrattuale di cui all'art. 90 del d.l. n. 78/10 anche al trattamento economico percepito dal ricorrente nella posizione di ausiliaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 7 maggio 2014;

Rilevato che, nel termine di centottanta giorni successivi alla comunicazione di apposito avviso della Segreteria ai sensi del predetto art. 82, non è stata presentata dalla parte ricorrente nuova istanza di fissazione di udienza sottoscritta con le modalità di cui allo stesso art. 82, per cui il ricorso è da considerare perento;

Visti gli articoli 35 e 85 del cennato codice, sulla competenza a dichiarare la perenzione;

Ritenuto nulla disporre quanto alle spese di giudizio, dato che, ai sensi dell’art. 83 del codice medesimo, in caso di perenzione ciascuna delle parti sopporta le proprie;


Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi