TAR Milano, sez. I, ordinanza cautelare 2018-01-25, n. 201800141
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Pubblicato il 25/01/2018
N. 00141/2018 REG.PROV.CAU.
N. 00010/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10 del 2018, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M C M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Frasca in Milano, via F. Sforza 43;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Pavia - rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di diniego al rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, emesso dalla Questura di Pavia in data 13/10/2017 e notificato al ricorrente il 23/10/2017
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno - Questura di Pavia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che non sussiste un concreto ed attuale pericolo di danno grave ed irreparabile che possa derivare dall’esecuzione dell’atto impugnato in quanto la licenza in questione ha una finalità puramente ludico-sportiva (cfr. fra le tante, Cons. Stato, sez. III, ord. 14 gennaio, n. 20;29 ottobre 2015 4918;Tar Lombardia, Milano, sez. I, ord. n. 40/2017).