TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2025-01-02, n. 202500029
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Testo completo
Pubblicato il 02/01/2025
N. 00029/2025 REG.PROV.COLL.
N. 16130/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16130 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Condominio di via Val Gardena n.35, in persona dell’amministratore pro tempore e EZ ON ZZ, RO CA, IE OL, CR Di LO, AR TT, AL AL TI, CH RR, rappresentati e difesi dagli avvocati Paola Conticiani e Federico Tedeschini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Federico Tedeschini in OM, largo Messico 7;
contro
OM AL, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Garozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
TÀ ME di OM AL, in persona del Sindaco metropolitano pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna Albanese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
“ N&A Sport ” S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Ciaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in OM, via Dora, 2;
DR IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Anastasio Pugliese, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in OM, via Gian Giacomo Porro n. 26;
per l'annullamento
previa sospensione
per quanto riguarda il ricorso principale
- determinazione dirigenziale rep. n. QI/146 prot. n. QI/15265 del 26.01.2023 con la quale il Dipartimento competente (Programmazione e Attuazione Urbanistica-Ufficio Autorizzazione Paesaggistica) di OM AL ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 D.Lgs n. 42/2004, a favore del centro sportivo della “ N&A Sport ” s.r.l. sito in OM alla via dell’Acqua Traversa n. 251;
- ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi incluso, ove occorrer possa, la nota del Direttore Tecnico della Direzione tecnica del Municipio XV di OM AL del 25.09.2023 prot. n. 100131 di comunicazione dell’adozione della determinazione di cui alla lett. a).
per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti:
- determinazione Dirigenziale Rep. QI/146/2023 del 26.01.2023, numero prot. QI/15265/2023 del 26.01.2023 con la quale il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica-Direzione Edilizia Privata-Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche di OM AL, ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 D. Lgs. n. 42/2004, a favore della “ N&A Sport ” S.r.l. nel terreno sito in OM alla via dell’Acqua Traversa n. 251, nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti ivi richiamati e/o, comunque, alla stessa presupposti e/o conseguenti, ivi inclusa la nota di trasmissione di detta autorizzazione al Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di OM, del 3.2.2023, prot. n. 20311, esitata nella sanatoria paesistica per le opere già realizzate relative all’intervento edilizio “ di trasformazione di n. 2 campi da tennis in 3 campi da padel, con relativa recinzione composta di pannelli in vetro temperato e rete elettrosaldata, sostenuta da struttura leggera in scatolato di ferro zincato ” ed alla sanatoria della “ predisposizione per altri due campi da padel (solo sottofondo senza recinzioni) ”, nonché del “ posizionamento di strutture adibite a ospitare teli di copertura su ogni campo ”;
- determinazione Dirigenziale Rep. QI/1891/2023 del 24.10.2023 – prot. n. QI/184968/2023 del 24.10.2023 – con cui il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica-Direzione Edilizia Privata-Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche di OM AL ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 D. Lgs. n. 42/2004, alla “ N&A Sport ” S.r.l. per gli interventi sul terreno sito in OM alla via dell’Acqua Traversa n. 251 in relazione “ al completamento delle opere già realizzate e sanate con A.P. Rep. QI/146/2023 (prot. n. QI/15265/2023) e SCIA 51141/2022, consistenti nel completamento di n. 2 campi da padel da posizionare sui massetti in calcestruzzo preesistenti; l’area da gioco sarà caratterizzata da moquette di colore blu, mentre le aree di gioco verticali saranno caratterizzate da pareti in vetro e pareti in rete elettrosaldata sorrette da strutture tubolari in ferro zincato e verniciato a polvere colore antracite; i camminamenti tra i campi e le superfici adiacenti i campi saranno pavimentate con interventi drenanti poggiate su base allettamento di sabbia ” nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti richiamati nella suestesa autorizzazione paesaggistica e/o, comunque, alla stessa presupposti e/o conseguenti, ivi inclusa la nota di trasmissione di detta autorizzazione al Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di OM, del 6.11.2023 prot. n. 192663, che hanno portato ad assentire nei termini sopra indicati gli interventi della N&A Sport srl sul terreno sito in OM alla via dell’Acqua Traversa n. 251;
- eventuali effetti edilizi prodotti dalle diverse SCIA, ordinarie e/o in sanatoria, presentate dalla N&A Sport srl in relazione al terreno sito in OM alla via dell’Acqua Traversa n. 251;
- nulla osta sul vincolo idraulico emesso dal Dirigente del Dipartimento IV, “ Pianificazione strategica e governo del territorio -Servizio 3 - Opere idrauliche-Opere di bonifica-Rischi idraulici ” della TÀ ME di OM AL del 12.12.2023 prot. n. CMRC-2023-0200112 con il quale veniva rilasciato, a favore della “ N&A Sport ” s.r.l., il relativo parere con condizioni per la realizzazione degli interventi sul terreno sito in OM alla via dell’Acqua Traversa n. 251 nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti richiamati nel suesteso parere idraulico e/o, comunque, allo stesso presupposti e/o conseguenti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di OM AL, di “ N&A Sport ” S.r.l., della TÀ ME di OM AL e di DR IA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2024 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto introduttivo del giudizio del 24 novembre 2023 – depositato in giudizio il successivo 5 dicembre – parte ricorrente (composta da un condominio e da alcuni proprietari di immobili ivi collocati) avversavano la d.d. rep. n. QI/15265 del 26 gennaio 2023 – con la quale il competente Dipartimento programmazione ed attuazione urbanistica di OM AL (DPAU) aveva rilasciato, ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, l’autorizzazione paesaggistica a favore del centro sportivo gestito dalla società controinteressata “ N&A Sport ” s.r.l., nonché la successiva nota del 25 settembre 2023 con la quale il Municipio XV di OM AL dava comunicazione ai ricorrenti della suddetta nota.
In via di fatto, essi esponevano di aver, sin dal mese di maggio 2021, sollecitato l’amministrazione resistente ad esercitare i poteri di vigilanza edilizia previsti dall’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 al fine di verificare la conformità dei lavori intrapresi dalla controinteressata sul fondo sito in OM alla via dell’Acqua Traversa n. 252 ove, in precedenza, insistevano due campi da tennis in terra battuta.
Più nel dettaglio, essi segnalavano a OM AL diversi profili di illegittimità delle opere in questione e, in particolare: l’insufficienza della SCIA presentata ai sensi dell’art. 22 d.P.R. cit. dalla controinteressata il 2 novembre 2020 al fine di legittimare gli interventi in questione, da qualificare, a parere dei ricorrenti, quantomeno nei termini di una ristrutturazione edilizia c.d. “pesante”; l’assenza di una valutazione di impatto acustico dell’intervento, l’assenza di nulla osta sismico, di autorizzazione da parte dell’ente preposto alla tutela del vincolo naturalistico insistente sull’area nonché da parte dell’ente idraulico competente – comunque non rilasciabile, a parere dei ricorrenti, essendo l’intervento posto all’interno di una fascia di 150 metri lineari dal fosso dell’Acqua Traversa nella quale sono vietate tutte le attività che, come nel caso di specie, riducano la superficie permeabile dei suoli; la difformità delle opere dalla SCIA presentata il 2 novembre 2020.
Ancora, dall’esame della segnalazione da ultimo menzionata, si evidenziava che la controinteressata si era proposta di realizzare cinque campi da padel (a fronte dei precedenti due campi da tennis) mediante la realizzazione di una struttura perimetrale con montanti e traverse in ferro per ciascun campo a sostegno di chiusure trasparenti in vetro temperato, completata, poi, dall’installazione di torri faro per l’illuminazione dei campi.
Dall’analisi delle opere effettivamente realizzate, invece, emergeva che la costruzione dei campi da padel in questione era avvenuta attraverso il taglio della vegetazione riparia arbustiva e arborea preesistente, il livellamento del terreno e la realizzazione di cinque platee di fondazione in cemento armato (per