TAR Brescia, sez. II, sentenza 2021-12-06, n. 202101035

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2021-12-06, n. 202101035
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202101035
Data del deposito : 6 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/12/2021

N. 01035/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00483/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 483 del 2019, proposto da
F S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

I, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto D'Avossa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

De Campo Egidio Eredi Snc di De Campo Danilo &
Co., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della nota dell’INAIL di Brescia del 21 marzo 2019, con la quale l’Istituto ha rigettato la richiesta della ditta ricorrente di essere ammessa agli incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ivi compresa la comunicazione del 14.2.2019 (e l’allegato parere) - con la quale l’INAIL resistente ha comunicato alla ricorrente l’inammissibilità del progetto presentato al beneficio finanziario, concedendo termine per la produzione di osservazioni da parte dell’Azienda interessata -, l’Avviso, All.1 lettera d) – Documentazione, la FAQ n.16 (indicata quale provvedimento presupposto nel parere allegato alla comunicazione del 14 febbraio 2019) e la comunicazione del 16.11.2018 con la quale l’INAIL richiedeva integrazione documentale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di I;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2021 la dott.ssa M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L’I, con avviso pubblico ISI 2017, “Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, ha avviato una procedura di evidenza pubblica al fine di consentire l’accesso a finanziamenti per incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro, in attuazione dell’art. 11, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e ss. mm.. e dell’articolo 1, commi 862 e seguenti, della L. n. 2082 del 28 dicembre 2015.

L’imprenditore odierno ricorrente ha presentato un progetto di investimento per essere ammesso a finanziamento nell’ambito dell’asse di finanziamento I riconducibile all’area della “Riduzione del rischio vibrazioni meccaniche” (punto “d)” dell’allegato 1 al suddetto avviso pubblico).

In particolare nel progetto si è previsto l’acquisto di un escavatore cingolato VOLVO mod. ECR145E, in sostituzione dell’escavatore cingolato LIEBHERR mod. R312, nonché l’acquisto di una pala gommata VOLVO mod. L90H, in sostituzione di una pala gommata LIEBHERR mod. L544. Tali due sostituzioni comporterebbero, secondo la ditta F una riduzione del valore di emissione vibratoria di almeno il 20%, così come richiesto dal bando.

I, però, nonostante l’interlocuzione intervenuta con la richiedente, ha ritenuto inammissibile la domanda di finanziamento della F s.r.l.., in considerazione del fatto che essa non ha integrato la propria perizia giurata riportando i valori di emissione vibratoria dichiarati dal fabbricante.

Secondo quanto sostenuto in ricorso, però, l’unico valore rilevante, al fine di valutare l’efficienza dell’intervento sostitutivo dovrebbe essere l’effettiva esposizione del lavoratore agli agenti che creano effettive condizioni di rischio, così come rilevabile dal Documento di Valutazione dei Rischi.

Dunque, in relazione all’avversata declaratoria di inammissibilità della domanda di finanziamento, la F s.r.l. ha dedotto:



1. Violazione ed errata applicazione dell’Allegato 1 all’avviso, eccesso di potere per illogicità dell’azione amministrativa e violazione del principio di interpretazione favorevole delle clausole ambigue delle norme attuative del bando, nonché del principio di imparzialità dell’azione amministrativa e, infine, errata applicazione degli artt. 1362 e ss e 1337 c. civ e degli articoli 12 e ss delle preleggi. Ciò in ragione del fatto che la condizione che il valore delle vibrazioni sia enucleato dal manuale d’uso della macchina operatrice sarebbe stata imposta solo con la FAQ n. 16;



2. Violazione ed errata applicazione degli artt. 71 e 181 del D.Lgs. 81/2008 e 202 del D.Lgs. 81/2008, nonché sviamento di potere dal fine istituzionale. Secondo parte ricorrente, sarebbe incomprensibile il perché l’INAIL richieda il DVR aggiornato e la perizia con il calcolo del valore effettivo delle vibrazioni, per poi fare (illegittimamente) riferimento al valore di vibrazione contenuto nel manuale d’uso, senza peraltro tenere conto del fatto che la stessa casa costruttrice del mezzo ha dichiarato che le vibrazioni sono ampiamente al di sopra della soglia limite. Secondo parte ricorrente la ratio della legge e del bando sarebbe quella di mitigare il rischio effettivo e ciò sarebbe coerente con l’imposizione dell’obbligo del continuo aggiornamento delle condizioni di rischio dei macchinari utilizzati;

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