TAR Bari, sez. III, sentenza 2010-03-25, n. 201001155
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N. 01155/2010 REG.SEN.
N. 00774/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 774 del 2009, proposto da:
V M P, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Milano, con domicilio eletto presso lo studio Calfapietro, in Bari, viale Salandra, 19;
contro
Ministero dell'Interno – Questura di Bari, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
“del decreto Cat. 6/F-P.A.S./2009 emesso dal Questore della Provincia di Bari in data 03.02.09 e notificato al ricorrente in data 25.02.09 con il quale ha respinto l’istanza proposta dal sig. Posa tesa ad ottenere il rinnovo del porto di fucile per uso caccia”.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 311 del 27 maggio 2009, di rigetto dell’istanza incidentale di sospensione cautelare;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2009 la Dott. ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, Avv.ti Roberta Milano e Grazia Mattei;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato il 23.04.2009 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 13.05.2009, il Sig. V M P ha chiesto l’annullamento del decreto Cat. 6/F-P.A.S./2009 del 03.02.09, notificato in data 25.02.09, con il quale il Questore della Provincia di Bari ha respinto l’istanza da lui proposta finalizzata ad ottenere il rinnovo del porto di fucile per uso caccia.
A sostegno del gravame il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di censura: violazione ed erronea applicazione degli artt. 11, 42 e 43 ultimo comma del T.U.L.P.S., eccesso di potere per difetto di istruttoria e per difetto di motivazione.
Si è costituito a resistere in giudizio il Ministero dell’Interno, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, chiedendo il rigetto del gravame.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione e l’Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 22.05.2009 ha presentato la relazione illustrativa della Questura di Bari del 05.05.2009.
Alla camera di consiglio del 27 maggio 2009, con ordinanza n. 311, è stata respinta la domanda incidentale di sospensione cautelare.
Il ricorrente ha presentato una memoria per l’udienza di discussione del 18 dicembre 2009 nella quale ha insistito sulla intervenuta riabilitazione ed ha rappresentato che in data 02.10.2009 il P.M. della Procura della Repubblica di Bari avrebbe chiesto l’archiviazione per i capi di imputazione di ingiuria, minaccia e violazione di domicilio;il ricorrente non ha, però, prodotto in atti la suddetta pronuncia.
All’udienza pubblica del 18 dicembre 2009 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Si palesano prive di pregio e non possono trovare accoglimento le censure di illegittimità del ricorso con le quali parte ricorrente lamenta i vizi di violazione ed erronea applicazione degli artt. 11, 42 e 43 ultimo comma del T.U.L.P.S in quanto le fattispecie di reato contemplate nelle suddette disposizioni sarebbero del tutto diverse da quelle a lui contestate, né sarebbe stato condannato, ma solo denunciato;eccesso di potere per difetto di istruttoria e per difetto di motivazione in quanto la Questura non si sarebbe resa conto che il ricorrente sarebbe stato riabilitato dalla condanna di favoreggiamento con provvedimento n. 1758/2008 dell’11.1.2008 del Tribunale di Sorveglianza di Bari che avrebbe dichiarato estinti tutti gli effetti penali della condanna, dopo che sarebbero già emersi le denunce di ulteriori reati ed il provvedimento sarebbe altresì illegittimo in quanto indicherebbe i soli fatti storici, senza alcuna menzione degli accertamenti eseguiti che avrebbero determinato la Questura al rigetto dell’istanza.
Quanto alla censura di illegittimità per eccesso di potere per difetto di istruttoria con la quale parte ricorrente lamenta che la Questura non si sarebbe resa conto che esso ricorrente sarebbe stato riabilitato dalla condanna di favoreggiamento, deve rilevarsi che essa è infondata in punto di fatto, in quanto la riabilitazione è espressamente richiamata nel provvedimento impugnato.
Il provvedimento oggetto di gravame, infatti, recita: “Accertato che lo stesso in data 11/9/2003 è stato condannato per favoreggiamento (sebbene riabilitato);che con C.N.R. 8/97-3-2004 del Comando Stazione Carabinieri di Santeramo è stato denunciato per reati di ingiurie, minaccia e violazione di domicilio;ed inoltre in data 23.11.2006 è stato denunciato dal Nucleo CC. Antisofisticazione per associazione per delinquere, corruzione, falsità ideologica e truffa.”
Come rappresentato nella relazione illustrativa dalla Questura di Bari, quest’ultima lungi dal non essersene resa conto, ha posto la suddetta riabilitazione a fondamento del provvedimento di diniego, unitamente alle ulteriori denunce che, considerata la natura dei reati contestati hanno determinato, conseguentemente, la suddetta Questura ad adottare il provvedimento negativo nei confronti del ricorrente ritenendo, “pertanto che al momento il sig. Posa non sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per essere titolare di autorizzazioni di polizia in materia di armi”.
L’Amministrazione resistente ha, quindi, respinto l’istanza del ricorrente finalizzata ad ottenere il rinnovo del porto di fucile per uso caccia conformemente al disposto dell’art. 43, comma 2, del R. D. 18.06.1931, n. 773, recante Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che dispone “La licenza può essere ricusata….. e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.”
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente il Collegio ritiene che il provvedimento indica in modo chiaro i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, come prescrive l’art. 3 della legge n. 241 del 1990.
In particolare il Collegio deve evidenziare che, come peraltro rappresentato dallo stesso ricorrente, il provvedimento di riabilitazione n. 1758/2008 dell’11.1.2008 del Tribunale di Sorveglianza di Bari ha dichiarato sì estinti tutti gli effetti penali della condanna, ma non gli effetti amministrativi della condanna medesima.
Quanto sopra consente che i fatti su cui essa si fonda la condanna possano essere valutati in sede amministrativa al fine di evitare potenziali rischi per la pubblica sicurezza, in un'ottica di prevenzione in quanto la riabilitazione non implica, di per sé alcun effetto vincolante sul giudizio dell’amministrazione in ordine alla capacità del soggetto di detenere armi e di dare idonea garanzia di non abuso delle stesse (Tar Trentino Alto Adige, Bolzano, 20 febbraio 2009, n. 64).
Ad avviso del Collegio in tema di rinnovo di licenza di fucile per uso caccia, l'intervenuta riabilitazione successiva ad una condanna penale dell'interessato non obbliga l'Amministrazione all'accoglimento della relativa istanza, stante l'ampia discrezionalità che la normativa alla stessa riconosce (Tar Sicilia, Catania, Sezione II, 19 febbraio 2008, n. 286).
Il Collegio giudica la posizione dell’amministrazione corretta e conforme a diritto, siccome coerente deduzione di giudizi (ampiamente discrezionali) sulla insussistenza di certezza del non abuso delle armi da parte dell’interessato, giudizi che non presentano manifesti vizi di logicità e di irragionevolezza.
Conclusivamente, per gli esposti motivi il ricorso deve giudicarsi infondato e va come tale respinto.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente, nell’importo liquidato nel dispositivo.